§ 97.5.1 - Legge 15 febbraio 1963, n. 281 .
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.5 mangimi
Data:15/02/1963
Numero:281


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere [...]
Art. 5.      Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  [11]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  [23]
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 23 bis. 
Art. 24. 
Art. 25.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità [...]
Art. 26. 
Art. 27.      Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di materie prime per mangimi di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, [...]
Art. 28.      La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 97.5.1 - Legge 15 febbraio 1963, n. 281 [1].

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

(G.U. 26 marzo 1963, n. 82).

 

Capo I

DEFINIZIONI E NOMENCLATURA

 

     Art. 1. [2]

     1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.

     2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.

     3. Sono “prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.

     4. Sono “additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.

     5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.

     6. Sono Integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

     7. Sono Integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.

     8. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:

     a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

     b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

     c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

     d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

     e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;

     f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti.

 

          Art. 2. [3]

     1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II.

     2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

     3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione e integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza..

     4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.

 

          Art. 3. [4]

 

Capo II

AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI

 

          Art. 4.

     Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

     L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

     L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

     Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

 

          Art. 5.

     Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire [5] .

     L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

     Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

     Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati siano impiegati materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni [6] .

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8. [9]

 

          Art. 9. [10]

     Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

     due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

     due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

     due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

     un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

     due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di mangimi integrati;

     tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

     quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

     La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

     La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.

 

          Art. 10. [11]

     Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

     I materie prime per mangimi di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subìto un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.

     In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziché il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.

     Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

     E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

     Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i materie prime per mangimi, i materie prime per mangimi integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanità per gli integratori e per gli integratori medicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.

 

Capo III

COMMERCIO DEI MANGIMI

 

          Art. 11. [12]

     1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunità soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III,lettere A , B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità, fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

     2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

     3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità del detentore di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.

     4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV,lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero perle politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

     a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;

     b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;

     c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: ''dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)'';

     d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.

     5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.

     6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

     7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.

     8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni,purché separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalità riportate in allegato IV.

 

          Art. 12. [13]

 

          Art. 13. [14]

 

          Art. 14. [15]

 

          Art. 15. [16]

     Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

     a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;

     b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

     c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

     d) la data ed il numero di registrazione di cui all'art. 8;

     e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'art. 8.

     I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi.

 

          Art. 16. [17]

 

          Art. 17. [18]

     1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

     a) che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;

     b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;

     c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

     2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.

     3. E' altresì vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.

     4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi.

 

          Art. 18. [19]

     1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.

     2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.

     3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli, o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.

     4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

     5. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.

     6. E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.

     7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

     8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.

     9. Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.

     10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

     11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

     12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.

     13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilità del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore.

 

          Art. 19. [20]

 

Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 20. [21]

     Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 1.500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'art. 10 del testo unico approvato con legge 1° marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa [22].

 

          Art. 21. [23]

     Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 150.000 a lire 1.500.000 [24].

     Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, materie prime per mangimi integrati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

 

          Art. 22. [25]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.

     4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.

 

          Art. 23. [26]

     1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.

     2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni.

 

          Art. 23 bis. [27]

     Per la confisca si applicano le norme dell'art. 240 del codice penale.

 

          Art. 24. [28]

     1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.

     2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.

     3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonché le vitamine, gli antibiotici, i microelementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

 

          Art. 25.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

     Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ferme restando le norme di cui all'art. 5 del citato regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso [29] .

     In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa [30] .

 

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 26. [31]

     Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 27.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di materie prime per mangimi di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purché presentino apposita domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

 

          Art. 28.

     La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato I - DEFINIZIONI [32]

     (Omissis).

 

 

Allegato II - MATERIE PRIME PER MANGIMI [33]

     (Omissis).

 

 

Allegato III - DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE [34]

     (Omissis).

 

 

Allegato IV - INDICAZIONI FACOLTATIVE [35]

     (Omissis).

 

 

Allegato V

PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO

O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO [36]

     (Omissis).

 

 

Allegato VI - DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO [37]

     (Omissis).

 

 

Allegato VII - TOLLERANZE [38]

     (Omissis).

 

 

Allegato VIII

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE

DELLA CATEGORIA SOSTITUISCE QUELLA

DEL NOME SPECIFICO DI UNO O DI PIU' INGREDIENTI [39]

     (Omissis).


[1] L’espressione «mangimi semplici» è stata sostituita con l’espressione «materie prime per mangimi» nella presente legge per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.

[3] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e già sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.

[5] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.

[6] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.

[7] Articolo modificato dalla L. 8 marzo 1968, n. 399 e dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 e abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123.

[8] Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e abrogato art. 14 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123.

[9] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e abrogato art. 14 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 10 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e dall'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

[13] Articolo sostituito dall'art. 11 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1982, n. 152.

[14] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 182.

[15] Articolo modificato dall'art. 12 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 182.

[16] Articolo sostituito dall'art. 13 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[17] Articolo modificato dall'art. 14 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 182.

[18] Articolo già sostituito dall'art. 15 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.

[19] Articolo già sostituito dall'art. 16 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.

[20] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 182.

[21] Articolo così modificato dall'art. 17 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[22] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[24] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[25] Articolo già sostituito dall'art. 19 della L. 8 marzo 1968, n. 399, modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 7 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, sostituito dall'art. 3 del D.L. 14 febbraio 2001, n. 8, dall'art. 7 quater del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[26] Articolo modificato dall'art. 21 della L. 8 marzo 1968, n. 399, già sostituito dall'art. 3 del D.L. 14 febbraio 2001, n. 8, dall'art. 7 quater del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 22 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[28] Articolo già sostituito dall'art. 23 della L. 8 marzo 1968, n. 399 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.

[29] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[30] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[31] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 25 della L. 8 marzo 1968, n. 399.

[32] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, dal D.M. 21 luglio 1989, n. 316, dal D.M. 16 ottobre 1991, dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 89, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'art. unico del D.M. 6 febbraio 2002.

[33] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, dal D.M. 21 luglio 1989, dal D.M. 16 ottobre 1991, dal D.M. 30 novembre 1994, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 e ulteriormente modificato dall'art. unico del D.M. 28 dicembre 2006.

[34] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, dal D.M. 21 luglio 1989, n. 316, dal D.M. 16 ottobre 1991, dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 89, dal D.M. 30 novembre 1994, dall'art. unico del D.M. 16 ottobre 1997, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'art. unico del D.M. 6 febbraio 2002.

[35] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, dal D.M. 21 luglio 1989, n. 316, dal D.M. 16 ottobre 1991 e sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

[36] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, dal D.M. 21 luglio 1989, n. 316, dal D.M. 16 ottobre 1991, dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 89, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'art. unico del D.M. 6 febbraio 2002.

[37] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, dal D.M. 21 luglio 1989, n. 316, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'art. unico del D.M. 6 febbraio 2002.

[38] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, dall'art. 1 del D.M. 21 luglio 1989, n. 316, dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 89, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'art. unico del D.M. 6 febbraio 2002.

[39] Allegato modificato dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, abrogato dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 89 e sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.