§ 95.19.18 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 464 .
Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:07/05/1948
Numero:464


Sommario
Art. 1.      Sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali), di produzione nazionale, è stabilita una imposta di fabbricazione nella misura di L. 2700 per quintale di prodotto greggio e di L. 3600 [...]
Art. 2.      Sotto l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze è accordata l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine al benzolo [...]
Art. 3.      Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni [...]
Art. 4.      I fabbricanti e i rettificatori di benzolo devono munirsi di una licenza fiscale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da [...]
Art. 5.      I fabbricanti e rettificatori di benzolo, nel termine ad essi prefisso dall'Amministrazione, devono prestare una cauzione pari al 5% della imposta corrispondente alla quantità massima di benzolo [...]
Art. 6.      Le spese di vigilanza per l'accertamento e liquidazione del tributo presso le fabbriche e raffinerie sono a carico dello Stato. In ogni altro caso si applica il disposto dell'art. 21 del decreto [...]
Art. 7.      Per i cali naturali di giacenza accertati cogli inventari del benzolo depositato nei magazzini di fabbrica o in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono [...]
Art. 8.      Chiunque ometta di presentare le denuncie di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta [...]
Art. 9.      Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, è punito con l'applicazione [...]
Art. 10.      Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo, saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge [...]
Art. 11.      Gli esercenti fabbriche ed officine produttrici e raffinatrici di benzolo, che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in attività, debbono, entro venti giorni dalla [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.19.18 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 464 [1].

Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo.

(G.U. 18 maggio 1948, n. 114).

 

     Art. 1.

     Sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali), di produzione nazionale, è stabilita una imposta di fabbricazione nella misura di L. 2700 per quintale di prodotto greggio e di L. 3600 per quintale di prodotto puro o raffinato.

     Per i prodotti di cui sopra importati dall'estero si applica una sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite al precedente comma.

 

          Art. 2.

     Sotto l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze è accordata l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine al benzolo impiegato nella fabbricazione di esplosivi, di inchiostri, di solventi, di colori organici artificiali, di prodotti medicinali, di resine sintetiche, di vernici, lacche e prodotti simili o come adulterante degli spiriti.

 

          Art. 3.

     Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

     La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali di fabbrica, nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) il Comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località ove si trova la fabbrica;

     c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alla planimetria;

     d) il numero, il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

     e) la qualità delle materia prime e dei prodotti ottenuti.

     La medesima denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi già eserciti l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo.

     Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente denunciata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al quale il fabbricante dovrà presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare.

 

          Art. 4.

     I fabbricanti e i rettificatori di benzolo devono munirsi di una licenza fiscale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante o del raffinatore di un diritto annuale di licenza di L. 1000.

     Il versamento del diritto fiscale di licenza sarà effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria, e gli estremi della relativa quietanza saranno riportati sulla licenza di esercizio.

     La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce. Il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che mutino titolare, prima del rilascio della licenza.

     Per le fabbriche già in esercizio il versamento del diritto di licenza per l'anno 1948 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     I fabbricanti e rettificatori di benzolo, nel termine ad essi prefisso dall'Amministrazione, devono prestare una cauzione pari al 5% della imposta corrispondente alla quantità massima di benzolo che in qualsiasi momento possa trovarsi nello stabilimento produttore.

     Per il trasporto o il deposito di benzolo gravato da imposta di fabbricazione in magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata esistenti fuori delle fabbriche, la cauzione è stabilita nella misura del 10% dell'imposta gravante sulla massima quantità di benzolo che s'intende mettere in deposito o sulla quantità di prodotto effettivamente trasportato.

     Le cauzioni di cui sopra debbono essere prestate mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.

     Fino al 31 dicembre 1949 possono essere anche prestate mediante fideiussione, da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale, accettata, sotto la propria responsabilità, dall'intendente di finanza competente per territorio.

 

          Art. 6.

     Le spese di vigilanza per l'accertamento e liquidazione del tributo presso le fabbriche e raffinerie sono a carico dello Stato. In ogni altro caso si applica il disposto dell'art. 21 del decreto legislativo 21 ottobre 1946, n. 236.

 

          Art. 7.

     Per i cali naturali di giacenza accertati cogli inventari del benzolo depositato nei magazzini di fabbrica o in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta.

     Detto abbuono è limitato fino ad un calo annuo del 4%, del benzolo contenuto in serbatoi o cisternoni e ad un calo annuo del 2% se il prodotto è contenuto in altri recipienti. Per i cali eccedenti dette percentuali è dovuta l'imposta e, quando essi superino rispettivamente il 6% ed il 4% annuo, per l'ammanco che eccede, secondo i casi, queste ultime percentuali, è applicabile la sanzione dell'ammenda a norma del combinato disposto dell'art. 10 del presente decreto e della lettera b) dell'art. 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

 

          Art. 8.

     Chiunque ometta di presentare le denuncie di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

 

          Art. 9.

     Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, è punito con l'applicazione di una ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

 

          Art. 10.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo, saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

     In particolare per la fabbricazione clandestina del benzolo o la sottrazione di esso, con qualsiasi mezzo, all'accertamento e al pagamento dell'imposta, nonchè per ogni altra violazione contemplata dal titolo VIII del sopraindicato regio decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334, si applicano le sanzioni stabilite in detto titolo.

     Le pene surrichiamate si applicano senza pregiudizio di quelle sancite dal Codice penale per i casi di manomissioni o alterazioni di congegni, bolli e sigilli apposti dall'Amministrazione.

 

          Art. 11.

     Gli esercenti fabbriche ed officine produttrici e raffinatrici di benzolo, che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in attività, debbono, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, denunciare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, le quantità di benzolo esistenti in fabbrica o comunque in loro possesso, anche se viaggianti, e corrispondere, per il prodotto esistente fuori delle fabbriche, l'imposta entro quindici giorni dalla notifica della relativa liquidazione, salvo che il prodotto stesso venga custodito in magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata, nel quale caso l'imposta è pagata all'atto dell'estrazione del prodotto dal magazzino.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.