§ 98.1.27388 - D.L. 16 settembre 1955, n. 836 .
Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/09/1955
Numero:836


Sommario
Art. 1.      Dal 16 settembre 1955 è mantenuto invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è dovuto sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione o [...]
Art. 3.      Gli spiriti classificati di seconda categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonchè dalle carrube e da fichi [...]
Art. 4.      E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del [...]
Art. 5.      I diritti erariali previsti nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai cali di giacenza degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione quando detti cali non [...]
Art. 6.      La misura del diritto erariale, di cui al primo comma del precedente art. 2, si applica sugli alcoli in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in [...]
Art. 7.  [6]
Art. 8.      Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'art. 4 limitatamente agli alcoli [...]
Art. 9.      Per lo spirito di gradazione non inferiore a 95 gradi ottenuto dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile successivo dalla distillazione del vino, della vinaccia, del [...]
Art. 10.  [9]
Art. 11.  [10]
Art. 12.  [11]
Art. 13.      Le disposizioni di cui all'art. 153 del regolamento sull'imposta sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, sono estese ai liquori, ai vini [...]
Art. 14.      Per i liquori che siano prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con spiriti e zucchero gravati d'imposta e dell'eventuale diritto [...]
Art. 15.      Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 le ditte interessate dovranno fare denuncia della quantità di alcoli puri e denaturati, [...]
Art. 16.      Chiunque ometta di presentare le denuncia di cui al precedente art. 15 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del [...]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27388 - D.L. 16 settembre 1955, n. 836 [1] .

Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

(G.U. 17 settembre 1955, n. 215)

 

     Art. 1.

     Dal 16 settembre 1955 è mantenuto invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è dovuto sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovraimposta di confine, un diritto erariale nella misura di lire 60.000 per ettanidro.

     Il diritto erariale è mantenuto:

     nella misura di lire 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonchè dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;

     nella misura di lire 23.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo e

     nella misura di lire 24.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui.

     I diritti erariali nelle misure indicate nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 3.

     Gli spiriti classificati di seconda categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonchè dalle carrube e da fichi sono esenti dal diritto erariale.

     E' stabilito in lire 27.000 per ettanidro il diritto erariale per gli spiriti provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in lire 8000 il diritto erariale per gli spiriti provenienti dalle carrube a dai fichi.

     E' stabilito in lire 4.000 per ettanidro un diritto erariale per gli spiriti classificati di seconda categoria, provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonché dalle carrube e dai fichi [2] .

 

          Art. 4.

     E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

     Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, dal sorgo e dalla canna gentile il diritto erariale è mantenuto nella misura di lire 1000 per ettanidro [3] , purchè l'impiego delle materie prime da cui provengono gli alcoli sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

     Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato è stabilito in lire 1000 per ettanidro [4] .

     Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico è fissato in lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria [5] .

 

          Art. 5.

     I diritti erariali previsti nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai cali di giacenza degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione quando detti cali non superano l'uno per cento all'anno.

     Qualora il calo supera il limite di tolleranza stabilito nel precedente comma il diritto erariale è dovuto soltanto sulla relativa eccedenza.

 

          Art. 6.

     La misura del diritto erariale, di cui al primo comma del precedente art. 2, si applica sugli alcoli in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o risultino viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

     La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

 

          Art. 7. [6]

     Per gli alcoli da carrube e fichi prodotti prima del 17 settembre 1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente art. 3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

 

          Art. 8.

     Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'art. 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati [7] .

     La misura del diritto erariale in parola si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che si trovino tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori alla data del 16 dicembre 1955. [8]

 

          Art. 9.

     Per lo spirito di gradazione non inferiore a 95 gradi ottenuto dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile successivo dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello e degli altri cascami della vinificazione, è accordata una riduzione d'imposta, nella misura di lire 4000 per ettanidro oltre l'abbuono di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

     L'alcole ottenuto dal vinello per godere di tale riduzione deve provenire da vinello ottenuto o presso i distillatori o presso i vinificatori e stabilimenti vinicoli che abbiano ottemperato alla preventiva denuncia di lavorazione di cui all'art. 60 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, relativo alla repressione delle frodi nei prodotti agrari, e all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, riguardante la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie alcoligene.

 

          Art. 10. [9]

     All'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto in conformità della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, art. 5, oltre l'abbuono di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, è accordata una riduzione di imposta nella misura di lire 5000 per ettanidro.

 

          Art. 11. [10]

     Sull'acquavite di vino che sia prodotta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con vini sani di qualsiasi gradazione e con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili e che abbiano i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 159 - art. 4 - e dal decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, articoli 5 e 6 è accordata una riduzione di imposta nella misura di L. 8000 oltre l'abbuono di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

 

          Art. 12. [11]

 

          Art. 13.

     Le disposizioni di cui all'art. 153 del regolamento sull'imposta sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, sono estese ai liquori, ai vini vermuth e marsala, ai vini liquorosi preparati sotto vigilanza finanziaria con alcole e zucchero gravati di imposta e dell'eventuale diritto erariale e custoditi nei magazzini fiduciari.

     Tali prodotti, per i quali sia stato richiesto il certificato previsto nell'articolo suddetto, si considerano come dati in pegno al creditore per il loro valore, al netto dei tributi dovuti e non possono essere estratti senza la consegna del certificato relativo.

     Nel caso in cui l'estrazione fosse effettuata in deroga alle norme dell'imposta sugli spiriti e sugli zuccheri, il creditore può far valere il suo diritto di prelazione sul prodotto abusivamente estratto, purchè corrisponda prima allo Stato i tributi relativi.

 

          Art. 14.

     Per i liquori che siano prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con spiriti e zucchero gravati d'imposta e dell'eventuale diritto erariale, nel caso di destinazione al consumo interno, è sospeso l'obbligo del periodo d'invecchiamento prescritto dall'art. 4 del regio decreto 1° marzo 1937, n. 226, modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322 [12] .

     La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti [13] .

 

          Art. 15.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 le ditte interessate dovranno fare denuncia della quantità di alcoli puri e denaturati, considerati nei predetti articoli, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competenti entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

          Art. 16.

     Chiunque ometta di presentare le denuncia di cui al precedente art. 15 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale evaso o che siasi tentato di evadere.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dal ripetuto art. 15.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 15 novembre 1955, n. 1037. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 4-ter del D.L. 14 settembre 1957, n. 812.

[3]  Diritto elevato a L. 12.000 dall'art. 3 della L. 18 agosto 1978, n. 506.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione e, successivamente, dall'art. 1 della L. 31 marzo 1956, n. 286.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 31 marzo 1956, n. 286.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dall'attuale comma primo per effetto dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 12 della L. 30 aprile 1976, n. 385.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.