§ 4.6.1b - Legge 15 novembre 1955, n. 1037.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:15/11/1955
Numero:1037


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni


§ 4.6.1b - Legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

(G.U. 15 novembre 1955, n. 263).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato è stabilito in lire 1000 per ettanidro [1].

     Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico è fissato in lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria" [2].

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Per gli alcoli da carrube e fichi prodotti prima del 17 settembre 1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente art. 3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione".

     All'art. 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:

     "Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'art. 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati"; al terzo comma sono soppresse le parole: "all'atto della entrata in vigore del presente decreto"; in fine sono aggiunte le parole: "alla data del 16 dicembre 1955".

     All'art. 10, dopo le parole: "all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto".

     All'art. 11, dopo le parole: "sull'acquavite di vino che sia prodotta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto".

     All'art. 12, primo comma, le parole: "fare qualsiasi riferimento", sono sostituite con le altre: "fare riferimento in qualunque modo"; in fine sono aggiunti i seguenti commi:

     "Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la detenzione per la vendita di prodotti la cui etichettatura, purchè già ammessa alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

     "Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti, si applicano le penalità stabilite dall'art. 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559".

     All'art. 14 sono soppresse le parole: "e le acquaviti naturali"; ed aggiunto il seguente comma: "La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti".


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 31 marzo 1956, n. 286.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 31 marzo 1956, n. 286.