§ 4.6.2G - Legge 30 aprile 1976, n. 385.
Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:30/04/1976
Numero:385


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di [...]
Art. 5.      L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:
Art. 9.      L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      E' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.
Art. 13.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data.
Art. 14.  [1]


§ 4.6.2G - Legge 30 aprile 1976, n. 385.

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

(G.U. 8 giugno 1976, n. 149)

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal seguente:

     "Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i princìpi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

     Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino è ridotta a 80° e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

     Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.

     Resta ferma la disciplina stabilita delle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

 

          Art. 3.

     L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

     1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° nè superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto;

     2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

     3) la colorazione a mezzo di caramello;

     4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

     5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per le finanze".

 

          Art. 4.

     Al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento".

 

          Art. 5.

     L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Le denominazioni di acquavite, di acquavite di vino, di distillato di vino o di arzente" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

     La denominazione brandy è riservata all'acquavite di cui al comma precedente sottoposta ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

     E' tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

     E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta dell'infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

     L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno.

     Il periodo di invecchiamento di cui al secondo comma deve risultare da attestazione del Ministero delle finanze".

 

          Art. 6.

     L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, può autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore".

 

          Art. 7.

     L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "E' consentito l'uso della parola brandy nelle denominazioni di cherry brandy, apricot brandy, peach brandy, prune brandy, orange brandy o oran brandy per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'orange brandy.

     Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola “liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione".

 

          Art. 8.

     Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

     "E' vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva.

     E' altresì vietato nella presentazione e propaganda di un'acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva una diversa acquavite.

     E' tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:

     a) di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;

     b) della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva;

     c) dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da un'acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva;

     d) dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) - compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio - non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantità tale che sia rilevabile all'analisi, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante.

     Qualora un'acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda alcolica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per la denominazione del prodotto, e comunque non superiori a 2 millimetri.

     E' vietato nella presentazione e propaganda delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare le parole “distillato" e “distillazione". Tuttavia tali parole possono essere usate per specificare che, nella preparazione di un liquore, si sono distillati nell'azienda produttrice erbe, semi, piante o parti di piante o loro infusi, diversi dalle materie prime delle acqueviti.

     Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche l'indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, può essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto".

 

          Art. 9.

     L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

     La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come “tipo", “uso", “gusto" o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

     La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio un acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come un'acquavite diversa".

 

          Art. 10.

     L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire un milione.

     La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette".

 

          Art. 11.

     L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila".

 

          Art. 12.

     E' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data.

     Può essere venduto fino ad esaurimento il prodotto che alla data di entrata in vigore degli articoli 8 e 9 della presente legge si trovi già fuori degli stabilimenti di imbottigliamento confezionato in recipienti muniti del contrassegno di Stato anche se etichettato in difformità con le prescrizioni di tali articoli, purchè in regola con le disposizioni precedenti.

 

          Art. 14. [1]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 13 agosto 1980, n. 465.