§ 95.19.3f - Legge 14 febbraio 1954, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:14/02/1954
Numero:5

§ 95.19.3f - Legge 14 febbraio 1954, n. 5. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.

(G.U. 16 febbraio 1954, n. 38).

 

 

     E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale".

     All'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le case adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.