§ 95.19.53 - D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029 .
Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:07/10/1961
Numero:1029


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive [...]
Art. 2.      Nel caso di reimportazione di filati e dei rispettivi manufatti e confezioni per i quali i canoni di abbonamento sono stati corrisposti dal fabbricante al netto della quota parte dei prodotti [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La convenzione annuale di abbonamento all'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche è stipulata, nei confronti dei fabbricanti di filati, [...]
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 4 ed il primo comma dell'art. 5 della legge 22 marzo 1951, n. 205, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.  [6]
Art. 8.      Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui filati è riscossa in abbonamento il Ministro delle finanze stabilisce annualmente con proprio decreto le norme per la riscossione in abbonamento [...]
Art. 9.  [7]
Art. 10.      La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero [...]
Art. 11.      Sono abrogati il secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, i numeri 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 [...]
Art. 12.      Il presente decreto, salvo quanto dispone l'art. 9, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.19.53 - D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029 [1].

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili.

(G.U. 13 ottobre 1961, n. 256).

 

     Art. 1.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per i filati delle fibre tessili appreso indicati, nelle seguenti misure:

     1) Per ogni chilogrammo di filato costituito di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) e di solo fiocco di canapa oppure di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata), in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso, con cotone (sodo, cascame o rigenerato), in misura complessivamente superiore al 15%, misurante:

a)

fino a

4.000

metri

 

 

L.

7

b)

più di

4.000

fino a

5.000

metri

"

8

c)

"

5.000

"

6.000

"

"

9

d)

"

6.000

"

7.000

"

"

10

e)

"

7.000

"

8.000

"

"

11

f)

"

8.000

"

9.000

"

"

13

g)

"

9.000

"

10.000

"

"

14

h)

"

10.000

"

11.000

"

"

15

i)

"

11.000

"

12.000

"

"

16

j)

"

12.000

"

16.000

"

"

20

k)

"

16.000

"

24.000

"

"

31

l)

"

24.000

"

30.000

"

"

52

m)

"

30.000

"

37.000

"

"

66

n)

"

37.000

"

44.000

"

"

80

o)

"

44.000

"

52.000

"

"

107

p)

"

52.000

"

61.000

"

"

136

q)

"

61.000

"

72.000

"

"

182

r)

"

72.000

"

88.000

"

"

250

s)

"

88.000

"

103.000

"

"

325

t)

"

103.000

"

122.000

"

"

402

u)

"

122.000

"

140.000

"

"

480

v)

"

140.000

"

163.000

"

"

576

w)

"

163.000

"

180.000

"

"

669

x)

"

180.000

"

210.000

"

"

1.005

y)

"

210.000

"

244.000

"

"

1.605

z)

oltre

244.000

metri

 

 

 

2.005

     2) Per ogni chilogrammo di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in quantità complessivamente non superiore al 15%, misurante:

a)

fino a

4.000

metri

 

 

L.

7

b)

pi di

4.000

fino a

5.000

metri

"

8

c)

"

5.000

"

6.000

"

"

9

d)

"

6.000

"

7.000

"

"

10

e)

"

7.000

"

8.000

"

"

11

f)

"

8.000

"

9.000

"

"

13

g)

"

9.000

"

10.000

"

"

14

h)

"

10.000

"

11.000

"

"

15

i)

"

11.000

"

12.000

"

"

16

j)

"

12.000

"

16.000

"

"

20

k)

"

16.000

"

24.000

"

"

31

l)

"

24.000

"

30.000

"

"

40

m)

"

30.000

"

37.000

"

"

50

n)

"

37.000

"

44.000

"

"

68

o)

"

44.000

"

52.000

"

"

87

p)

"

52.000

"

64.000

"

"

118

q)

"

64.000

"

72.000

"

"

150

r)

"

72.000

"

88.000

"

"

205

s)

"

88.000

"

103.000

"

"

260

t)

"

103.000

"

122.000

"

"

325

u)

"

122.000

"

140.000

"

"

395

v)

oltre

140.000

metri

 

 

"

475

     I filati di cui ai paragrafi I) e II) rispettivamente classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in qualità non superiore al 10%, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente paragrafo II).

     I filati di cui al paragrafo II) sono classificati come tali anche se contengono capelli umani in quantità non superiore al 50%.

     Quando per la produzione dei filati di cui ai paragrafi I) e II) si adopera fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza superiore a 70 millimetri i filati prodotti, per essere ammessi in caso di esportazione alla restituzione dell'imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

     Per i filati costituiti di cotone rigenerato o cascami di cotone da soli o in mista con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino o di canapa o di juta o in mista anche con cotone sodo o con fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10%, misuranti più di 24.000 metri per chilogrammo, compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta con le aliquote stabilite per i filati di cui al precedente paragrafo I).

     III) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di rami, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra, di gelsolino e simili, misurante:

a)

fino a

250

metri

 

 

L.

1

b)

pi di

250

fino a

610

metri

"

4

c)

"

610

"

890

"

"

5

d)

"

890

"

3.100

"

"

7

e)

"

3.100

"

3.900

"

"

14

f)

"

3.900

"

8.000

"

"

31

g)

"

8.000

"

12.100

"

"

52

h)

"

12.100

"

28.000

"

"

86

i)

"

28.000

"

35.000

"

"

146

l)

"

35.000

"

50.000

"

"

208

m)

"

50.000

metri

 

 

 

300

     Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 890 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.

     IV) Per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 8.

     V) Per ogni chilogrammo di filato di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 10% in mista con altre fibre, rigenerate o non, misuranti:

     a) fino a 20.000 metri L. 5,50 per ogni mille metri;

     b) più di 20.000 metri L. 6 per ogni mille metri.

     VI) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice, L.216.

     VII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe), L. 160.

     VIII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta cardata (burretta), L. 35.

     IX) Per ogni chilogrammo di filati di fibre tessili non nominate è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dalla tariffa dei dazi doganali.

     X) Per ogni chilogrammo di filati in mista intima non nominati è dovuta l'imposta stabilita per la fibra più tassata che entra nella loro composizione tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso dei filati stessi.

     XI) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai paragrafi I), II), III), V) IX) e X) viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

     XII) Per ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle aliquote di imposta relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto.

     Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con filati soggetti a tassazione è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigenti per i filati di cui risultano costituiti ovvero, nel caso di particolari manufatti, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Nel caso di reimportazione di filati e dei rispettivi manufatti e confezioni per i quali i canoni di abbonamento sono stati corrisposti dal fabbricante al netto della quota parte dei prodotti tessili esportati all'estero, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote d'imposta vigenti per ciascun tipo di filato.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     La convenzione annuale di abbonamento all'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche è stipulata, nei confronti dei fabbricanti di filati, per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario.

     Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni valevoli per l'annata stessa, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici in tal caso le convenzioni di abbonamento saranno stipulate a decorrere dalla data che verrà fissata dallo stesso Ministero delle finanze.

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 4 ed il primo comma dell'art. 5 della legge 22 marzo 1951, n. 205, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "Qualora la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente non meno di dodici ore prima della ripresa stessa".

     "Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori all'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio".

 

          Art. 6.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     L'Amministrazione finanziaria può, altresì, anche su richiesta dei fabbricanti, installare presso le fabbriche di filati soggetti ad imposta di fabbricazione riscossa col sistema di abbonamento, appositi strumenti ed apparecchi di misura capaci di controllare i periodi di attività o di inattività dei filatoi e delle macchine da filiera installati nelle fabbriche stesse.

     Negli stabilimenti presso i quali i filatoi o le macchine da filiera sono muniti di strumenti e apparecchi di misura atti a registrare i periodi di attività o di inattività delle macchine stesse, la corrispondente riduzione proporzionale del canone d'abbonamento alla imposta di fabbricazione viene determinata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base delle registrazioni effettuate con tali apparecchi.

     Quando, presso le fabbriche, le inattività dei filatoi o delle macchine da filiera vengono accertate mediante gli strumenti o gli apparecchi di misura di cui al terzo comma, le ditte esercenti dette fabbriche sono esonerate dall'obbligo della presentazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione delle denunce di cui all'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nonchè dall'osservanza, per quanto concerne la durata delle inattività, delle prescrizioni stabilite dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

     Le modalità di installazione degli strumenti e degli apparecchi di misura di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze [5].

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8.

     Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui filati è riscossa in abbonamento il Ministro delle finanze stabilisce annualmente con proprio decreto le norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui filati, valevoli per ogni esercizio finanziario.

     I canoni di abbonamento stabiliti dal decreto ministeriale 4 giugno 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 18 luglio 1960, restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che stabilisce nuovi canoni annuali di abbonamento valevoli per il periodo intercorrente tra detta data e la fine dell'esercizio finanziario 1961-1962.

 

          Art. 9. [7]

 

          Art. 10.

     La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero continuerà ad effettuarsi:

     I) con le aliquote stabilite dall'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

     a) per i filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di canapa o di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5% esportati all'estero, fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che detterà le norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale per l'esercizio finanziario 1961-1962;

     b) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla lettera a) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale menzionato nella stessa lettera a);

     c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla lettera a) esportati all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato alla lettera a);

     II) con le aliquote stabilite dal secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940:

     d) per i filati di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5% in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero, fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato alla lettera a);

     e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla lettera d) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui alla lettera a);

     f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla lettera d) esportati all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale citato alla lettera a).

 

          Art. 11.

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, i numeri 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, il n. 3 dello stesso articolo unico sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5, l'art. 5 del precitato decreto– legge 19 dicembre 1953, n. 916, nonchè il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940 e l'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, salvo quanto disposto al precedente art. 10.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto, salvo quanto dispone l'art. 9, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 8 dicembre 1961, n. 1266.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157.

[3] Comma abrogato dall'art. 19 del D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157.

[4] Comma abrogato dall'art. 19 del D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157.

[6] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157.

[7] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157.