§ 95.19.63 - D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157 .
Modifiche al regime fiscale dei filati di talune fibre tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:12/12/1967
Numero:1157


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le lamette artificiali e sintetiche, aventi la larghezza apparente e lo spessore rispettivamente superiori a 5 millimetri e a 0,3 millimetri, non sono soggette ad imposta di fabbricazione e alla [...]
Art. 4.  [5]
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, possono essere ammessi a pagare [...]
Art. 7.      I fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche, anche se considerati artigiani a termini del precedente art. 6, possono essere ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base [...]
Art. 8.      I fabbricanti di lamette, indicati al precedente art. 7 debbono prestare una cauzione pari ad un dodicesimo dell'ammontare dell'imposta corrispondente alla produzione annua presunta, salvo a [...]
Art. 9.      I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi del precedente art. 6, sono tenuti al pagamento di un diritto annuo di licenza stabilito nella misura di lire 10.000.
Art. 10.      I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 ma non a 100 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, [...]
Art. 11.      Le bollette di accompagnamento composte di "Matrice", "Figlia" e di "Riscontrino" sono staccate da apposito bollettario predisposto dall'amministrazione finanziaria.
Art. 12.      Il fabbricante che presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione di lavoro prevista dai precedenti articoli 6 e 7 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè, in [...]
Art. 13.      Il fabbricante che non presta, nel termine stabilito, le cauzioni previste dal precedente art. 8 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Art. 14.      Il fabbricante che omette o ritarda oltre il termine stabilito il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 9 del presente decreto, è punito con la pena pecuniaria da uno a tre volte il [...]
Art. 15.      Il fabbricante che presenta in ritardo o inesattamente la denuncia prevista dall'art. 10 del presente decreto è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Art. 16.      Chiunque trasporta o fa trasportare i nastri di cui al precedente art. 10 senza la bolletta di accompagnamento nei casi in cui la medesima è prescritta o con bolletta scaduta, falsa od alterata, [...]
Art. 17.      Le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze che saranno emanati in forza del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire cinquantamila a lire [...]
Art. 18.      Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 del presente decreto, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 [...]
Art. 19.      Sono abrogati gli articoli 3, 6 primo e secondo comma, 7 e 9 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.
Art. 20.      La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, [...]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.     


§ 95.19.63 - D.L. 12 dicembre 1967, n. 1157 [1].

Modifiche al regime fiscale dei filati di talune fibre tessili.

(G.U. 13 dicembre 1967, n. 310).

 

     Art. 1.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente superiore a 20 e a 40 micron, nelle seguenti misure:

     per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a)

fino

a

150

grammi

 

 

 

 

L.

91

b)

piu'

di

150

grammi

fino

a

170

grammi

"

75

c)

"

"

170

"

"

"

200

"

"

57

d)

"

"

200

"

"

"

250

"

"

40

e)

"

"

250

"

"

"

300

"

"

30

f)

oltre

 

300

"

 

 

 

 

"

20 [2]

     Le lamette e simili, polipropileniche e polietileniche quando abbiano uno spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, debbono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi H) ed L) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349. Dette lamette ove siano destinate alla fabbricazione di sacchi ovvero di tele per sacchi, imballi e simili, per essere ammesse al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste nel presente articolo, debbono essere prodotte ed impiegate nell'uso sopraindicato sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate [3].

     In tal caso dette lamette, ove non siano immediatamente estratte dalla fabbrica produttrice col vincolo della bolletta di cauzione per essere destinate agli stabilimenti di impiego, per la fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza.

     Le lamette pervenute con bolletta di cauzione agli stabilimenti di impiego, previsti nel precedente comma, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza, dal quale saranno estratte di volta in volta nella quantità richiesta dall'esercente per essere impiegate sotto vigilanza fiscale continuativa nella fabbricazione dei manufatti indicati nel precedente comma.

     Per la lavorazione delle lamette impiegate nella fabbricazione dei manufatti sopra indicati, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante o chi lo rappresenta devono tenere un registro di carico e scarico vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale saranno indicate le quantità e le qualità delle lamette di volta in volta consegnate al fabbricante per l'impiego nonchè la qualità e quantità delle lamette passate in lavorazione e dei prodotti ottenuti.

     Le spese per la vigilanza saranno poste a carico della ditta esercente.

     Le lamette e simili, di cui al precedente secondo comma, importate dall'estero e destinate alla fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili, debbono essere avviate dalla dogana di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di cauzione.

     L'importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione che le lamette sono destinate alla fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili.

     Le lamette come sopra importate, ove non siano dall'importatore immediatamente cedute a terzi col vincolo della bolletta di cauzione, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza, dal quale saranno estratte ed avviate con bolletta di cauzione agli stabilimenti destinatari per essere impiegate nella fabbricazione dei prodotti indicati nel precedente comma sotto vigilanza fiscale e a spese della ditta esercente.

 

          Art. 2. [4]

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore superiore rispettivamente a 50 e a 70 micron e che si sfibrillino sotto torsione fino a 800 giri per metro, nelle seguenti misure:

     Per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a)

fino

a

1000

grammi

 

 

 

 

L.

20

b)

piu'

di

1000

grammi

fino

a

1450

grammi

"

14

c)

"

"

1450

"

"

"

3000

"

"

12

d)

"

"

3000

"

"

"

4400

"

"

8

e)

"

"

4400

"

"

"

5800

"

"

6

f)

oltre

 

5800

"

 

 

 

 

"

5

     Le aliquote di cui al precedente comma si applicano anche per le lamette e simili polipropileniche a peso specifico ridotto mediante espansione, prodotte accartocciate e raccolte crociate su rocche da corderia.

     Le lamette e simili, satinate, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi H) ed L) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349.

 

          Art. 3.

     Le lamette artificiali e sintetiche, aventi la larghezza apparente e lo spessore rispettivamente superiori a 5 millimetri e a 0,3 millimetri, non sono soggette ad imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine.

     I monofili artificiali e sintetici, aventi la dimensione maggiore della sezione trasversale superiore ad un millimetro, non sono soggetti ad imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine quando il monofilo possiede caratteristiche tali da poter essere avvolto a spirale su di un cilindro avente la lunghezza di 10 centimetri e il diametro di 1 centimetro, e, una volta sfilato il cilindro, il monofilo stesso perda la forma spiroidale di avvolgimento, tendendo a riassumere la primitiva posizione lineare.

     La larghezza apparente di cui al primo comma del presente articolo va intesa quale misura trasversale della lametta preventivamente distesa senza stiramento su di un piano e ripiegata in due nel senso della lunghezza.

 

          Art. 4. [5]

     Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e i filati di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri dello stesso stabilimento di produzione o in quello d'impiego sotto vigilanza fiscale continuativa.

     Quando il taglio dei prodotti indicati al precedente comma, nazionali od esteri, avviene presso lo stabilimento d'impiego, detti prodotti debbono essere avviati alla ditta destinataria col vincolo della bolletta a cauzione.

     E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sostituire presso gli stabilimenti d'impiego la vigilanza fiscale continuativa con quella saltuaria e di stabilire le modalità e le cautele di sicurezza fiscale idonee a garantire gli interessi dell'Erario.

     Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche e i filati di vetro, importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni.

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, è sostituito dal seguente:

     "Le modalità di installazione degli strumenti e degli apparecchi di misura di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze".

 

          Art. 6.

     I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, possono essere ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati prodotti ed alle aliquote d'imposta vigenti. In tal caso agli effetti della liquidazione dell'imposta, i fabbricanti interessati debbono, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare apposita dichiarazione mensile di lavoro al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando in essa i dati che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

     I fabbricanti non possono apportare variazioni alla quantità e qualità dei prodotti da ottenere indicati nella dichiarazione di lavoro, senza aver presentato al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una suppletiva dichiarazione a complemento di quella precedente.

     Alla dichiarazione di lavoro deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

 

          Art. 7.

     I fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche, anche se considerati artigiani a termini del precedente art. 6, possono essere ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità delle lamette e simili prodotte ed alle aliquote d'imposta vigenti.

     A tal uopo detti fabbricanti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione mensile di lavoro al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

     Gli elementi da indicare nella dichiarazione stessa nonchè le modalità per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

     L'importo dell'imposta dovuta sarà versato dalle ditte interessate presso la competente sezione provinciale di tesoreria entro il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello cui si riferisce la lavorazione.

 

          Art. 8.

     I fabbricanti di lamette, indicati al precedente art. 7 debbono prestare una cauzione pari ad un dodicesimo dell'ammontare dell'imposta corrispondente alla produzione annua presunta, salvo a ragguagliare alla fine di ogni anno tale cauzione ad un dodicesimo dell'imposta pagata nell'anno nel caso in cui la produzione effettiva sia risultata superiore a quella presunta.

     Per le ditte esercenti l'attività di cui al precedente comma, che risultino proprietarie del compendio costituito dalla fabbrica e dai macchinari in essa installati, l'ammontare della cauzione è ridotta al 50 per cento.

     Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare cauzione pari al 10 % dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza [6].

     La cauzione dev'essere prestata nel termine che sarà fissato dall'amministrazione finanziaria e nei modi indicati dall'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

 

          Art. 9.

     I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi del precedente art. 6, sono tenuti al pagamento di un diritto annuo di licenza stabilito nella misura di lire 10.000.

     Gli esercenti le fabbriche di lamette e simili artificiali e sintetiche, di cui al precedente art. 7, debbono munirsi di apposita licenza rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione previo pagamento da parte degli interessati di un diritto annuo di lire 25.000.

     Il diritto di licenza stabilito nei precedenti commi deve essere pagato nei quindici giorni che precedono l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

 

          Art. 10.

     I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 ma non a 100 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

     c) la qualità nonchè la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente [7].

     I nastri di cui al precedente comma e quelli importati dall'estero debbono essere inviati alle ditte destinatarie col vincolo della bolletta di accompagnamento, rilasciata rispettivamente dalla guardia di finanza o dalla dogana di confine. Nella suddetta bolletta devono essere indicati:

     a) le generalità e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore e della ditta destinataria;

     b) la qualità e la quantità di nastri spediti;

     c) la specie del trasporto;

     d) la data di spedizione e l'ora d'inizio del trasporto.

     Qualora il trasporto dei nastri indicati al precedente comma avvenga per via ordinaria, nella bolletta di accompagnamento deve essere indicato anche il nominativo di chi effettua il trasporto e quello del vettore, il numero di targa o di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione. La bolletta di accompagnamento deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto, per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnata al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e della bolletta l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

     Le ditte destinatarie di cui al precedente comma sono obbligate alla tenuta di un registro di carico e scarico previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel quale deve essere indicato:

     a) nella parte del carico, la qualità e la quantità dei nastri ricevuti con gli estremi della relativa bolletta di accompagnamento;

     b) nella parte dello scarico, la qualità e la quantità dei nastri ridotti nella stessa fabbrica della ditta destinataria in lamette tassabili, con riferimento alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 7, ovvero la qualità e la quantità dei nastri ceduti a terzi con l'indicazione della ditta acquirente.

 

          Art. 11.

     Le bollette di accompagnamento composte di "Matrice", "Figlia" e di "Riscontrino" sono staccate da apposito bollettario predisposto dall'amministrazione finanziaria.

     Il "Riscontrino", non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione della bolletta di accompagnamento, è inviato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato lo stabilimento destinatario dei semilavorati indicati al precedente art. 10.

 

          Art. 12.

     Il fabbricante che presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione di lavoro prevista dai precedenti articoli 6 e 7 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè, in caso di evasione, con la multa proporzionale in misura non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

 

          Art. 13.

     Il fabbricante che non presta, nel termine stabilito, le cauzioni previste dal precedente art. 8 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

 

          Art. 14.

     Il fabbricante che omette o ritarda oltre il termine stabilito il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 9 del presente decreto, è punito con la pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione prevista per l'esercizio abusivo della fabbrica.

 

          Art. 15.

     Il fabbricante che presenta in ritardo o inesattamente la denuncia prevista dall'art. 10 del presente decreto è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

 

          Art. 16.

     Chiunque trasporta o fa trasportare i nastri di cui al precedente art. 10 senza la bolletta di accompagnamento nei casi in cui la medesima è prescritta o con bolletta scaduta, falsa od alterata, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

     Chi non tenga o tenga irregolarmente il registro prescritto dai precedenti articoli 1 e 10 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

     Il fabbricante di sacchi, di tele per sacchi, imballi e simili prodotti con le lamette indicate al secondo comma del precedente art. 1, che detenga nella propria fabbrica lamette in quantità superiori a quelle risultanti dal registro di carico e scarico previsto dal quinto comma del citato art. 1, è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, nonchè, in caso di evasione, con la multa proporzionale in misura non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

 

          Art. 17.

     Le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze che saranno emanati in forza del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 del presente decreto, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

 

          Art. 19.

     Sono abrogati gli articoli 3, 6 primo e secondo comma, 7 e 9 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

 

          Art. 20.

     La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dall'art. 1, lettere H) ed L), del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349:

     a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui al precedente art. 1 e al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, esportati all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera a) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera a) esportate all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     La restituzione d'imposta per i prodotti ottenuti dai fabbricanti indicati negli articoli 6 e 7 del presente decreto che pagano il tributo in base a dichiarazione di lavoro, può essere operata anche nei modi previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e dalla legge 18 maggio 1967, n. 387.

 

          Art. 21. [8]

 

          Art. 22. [9]

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 30 gennaio 1968, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[3] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[6] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[7] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[8] Articolo abrogato dalla legge di conversione.

[9] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.