§ 95.19.65 - D.L. 2 luglio 1969, n. 319 .
Regime fiscale di alcuni prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:02/07/1969
Numero:319


Sommario
Art. 1.      E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente [...]
Art. 4.      Le aliquote previste dal precedente art. 3 si applicano anche per l'importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo.
Art. 5.      L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3, non è dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate [...]
Art. 6.      Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente art. 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate nell'art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'imposta [...]
Art. 8. 
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 9 ter. 
Art. 10. 
Art. 11.      Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive [...]
Art. 12.      I comma primo e secondo dell'art. 1 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 13.      L'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      L'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito come segue:
Art. 15.      Il terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      Il paragrafo H) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      E' soppresso il disposto con l'art. 22 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24.
Art. 19.      I canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, non possono superare le [...]
Art. 20.      La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista per le lamette e rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dagli [...]
Art. 21.      La minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto valutata in L. 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969, viene compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento [...]
Art. 22.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.65 - D.L. 2 luglio 1969, n. 319 [1].

Regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

(G.U. 3 luglio 1969, n. 166).

 

     Art. 1.

     E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

     I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

 

          Art. 2. [2]

     I filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1 ed i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 31 dicembre 1969, continueranno a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

 

          Art. 3.

     Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dalla legge 15 gennaio 1968, n. 3, si applica sull'entrata imponibile una addizionale speciale nelle misure sottoindicate:

voce doganale

662

Cotone in massa

5%

"

664

Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti

5%

"

665

Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte

5%

 

          Art. 4.

     Le aliquote previste dal precedente art. 3 si applicano anche per l'importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo.

 

          Art. 5.

     L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3, non è dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero per essere impiegate in usi diversi dalla produzione di filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

     Per fruire del trattamento di esenzione previsto dal precedente comma, le imprese interessate debbono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle intendenze di finanza per le materie prime acquistate nello Stato o alla dogana per quelle importate dall'estero, l'attività da esse esercitata, indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità; tale dichiarazione deve essere corredata da un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa, nonchè da un certificato del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione comprovante che l'impresa interessata non esercita attività di produzione dei filati di cui al precedente comma.

     Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione dei filati di cui al precedente art. 1 ovvero vendute ad imprese esercenti la produzione di filati di cui allo stesso art. 1, colui che utilizza o vende le predette materie prime per la filatura è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 sulla base del prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego, ovvero sul prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante l'emissione di fattura o di altro equivalente documento.

 

          Art. 6.

     Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente art. 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione di cui alla legge 12 agosto 1957, numero 757, e successive modificazioni, sono aumentate mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

     a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,35 %;

     b) prodotti elencati nella tabella allegato B) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,90 %;

     c) filati di cotone elencati nella tabella allegato C) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 2,50%.

     In ogni caso le aliquote di cui al precedente comma vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime diverse dal cotone contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.

     Le disposizioni del presente articolo concernente la restituzione si applicheranno per i prodotti esportati a decorrere dal 1° gennaio 1970 [3] .

 

          Art. 6 bis. [4]

     E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.

     Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate nell'art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, una volta tanto nella misura del 2,50 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto, ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura agli altri reparti d'impiego.

 

          Art. 8. [5]

     L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370, è ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella alla tabella allegato A) legge 12 agosto 1957, n. 757, al 3,60%. Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nell'identica misura del 3,60 per cento.

 

          Art. 8 bis. [6]

     La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio alla importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, è modificata come segue:

Numero e lettera della tariffa doganale

Denominazione della merce

Aliquota d'imposta

 

 

Da restituire sui prodotti esportati

Di conguaglio sui prodotti importati

ex 53.02

Peli fini o grossolani, in massa:

 

 

 

ex B. altri:

 

 

 

ex II peli fini:

 

 

 

a) di coniglio d'angora

(a) 3,60

(a) 3,60

 

b) di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato

(a) 3,60

(a) 3,60

(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.

 

          Art. 9. [7]

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato.

     Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con le modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.

 

          Art. 9 bis. [8]

     L'art. 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309, modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e prorogato dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, è sostituito dal seguente:

     "L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti".

 

          Art. 9 ter. [9]

     Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;

     b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;

     c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento".

 

          Art. 10. [10]

     Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento e alla repressione delle violazioni.

 

          Art. 11.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per i filati delle fibre tessili appresso indicate, nelle seguenti misure:

     I) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto di ginestra, di gelsomino e simili, misurante:

a)

fino a

250

 

 

 

metri

L.

1

b)

piu' di

250

fino a

610

"

"

3

c)

"

610

"

890

"

"

4

d)

"

890

"

1.990

"

"

5

e)

"

1.990

"

3.100

"

"

7

f)

"

3.100

"

3.900

"

"

14

g)

"

3.900

"

8.000

"

"

31

h)

"

8.000

"

12.000

"

"

52

i)

"

12.000

"

28.000

"

"

82

l)

"

28.000

"

35.000

"

"

138

m)

"

35.000

"

50.000

"

"

198

n)

oltre

50.000

 

 

 

"

"

285

     Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 890 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.

     II) per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 7.

 

          Art. 12.

     I comma primo e secondo dell'art. 1 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:

     “Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente superiore a 20 e a 40 micron, nelle seguenti misure:

     per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a)

fino a

150

grammi

 

 

 

 

L.

91

b)

piu' di

150

"

fino a

170

grammi

"

75

c)

"

170

"

"

200

"

"

57

d)

"

200

"

"

250

"

"

40

e)

"

250

"

"

300

"

"

30

f)

oltre

300

"

 

 

 

 

"

20

     Le lamette e simili, polipropileniche e polietileniche quando abbiano uno spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, debbono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi H) ed L) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349. Dette lamette ove siano destinate alla fabbricazione di sacchi ovvero di tele per sacchi, imballi e simili, per essere ammesse al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste nel presente articolo, debbono essere prodotte ed impiegate nell'uso sopraindicato sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate”.

 

          Art. 13.

     L'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

     "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore superiore rispettivamente a 50 e a 70 micron e che si sfibrillino sotto torsione fino a 800 giri per metro, nelle seguenti misure:

     Per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a)

fino a

1.000

grammi

 

 

 

 

L.

20

b)

piu' di

1.000

"

fino a

1.450

grammi

"

14

c)

"

1.450

"

"

3.000

"

"

12

d)

"

3.000

"

"

4.400

"

"

8

e)

"

4.400

"

"

5.800

"

"

6

f)

oltre

 

5.800

"

 

 

 

"

5

     Le aliquote di cui al precedente comma si applicano anche per le lamette e simili polipropileniche a peso specifico ridotto mediante espansione, prodotte accartocciate e raccolte crociate su rocche da corderia.

     Le lamette e simili, satinate, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi H) ed L) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349".

 

          Art. 14.

     L'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito come segue:

     "Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e i filati di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri dello stesso stabilimento di produzione o in quello d'impiego sotto vigilanza fiscale continuativa.

     Quando il taglio dei prodotti indicati al precedente comma, nazionali od esteri, avviene presso lo stabilimento d'impiego, detti prodotti debbono essere avviati alla ditta destinataria col vincolo della bolletta a cauzione.

     E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sostituire presso gli stabilimenti d'impiego la vigilanza fiscale continuativa con quella saltuaria e di stabilire le modalità e le cautele di sicurezza fiscale idonee a garantire gli interessi dell'Erario.

     Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche e i filati di vetro, importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni".

 

          Art. 15.

     Il terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

     "Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare cauzione pari al 10 % dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza".

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

     "I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 ma non a 100 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

     c) la qualità nonchè la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente".

 

          Art. 17.

     Il paragrafo H) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, è sostituito dal seguente:

     "H) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di

11

gr.

 

 

 

 

L.

357

b)

da

11

"

fino a

30

 

"

149

c)

piu' di

30

"

"

45

gr.

"

112

d)

"

45

"

"

150

"

"

91

e)

"

150

"

"

170

"

"

78

f)

"

170

"

"

200

"

"

60

g)

"

200

"

"

450

"

"

42

h)

"

450

"

 

 

 

"

23".

 

          Art. 18.

     E' soppresso il disposto con l'art. 22 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24.

 

          Art. 19.

     I canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, non possono superare le rispettive misure stabilite per l'anno 1968.

 

          Art. 20.

     La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista per le lamette e rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, e dall'art. 1, lettere H) ed L), del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349:

     a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, esportate all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera a), esportati all'estero fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera a), esportate all'estero fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 21.

     La minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto valutata in L. 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969, viene compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 1 agosto 1969, n. 478.

[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.