§ 95.11.24 - Legge 26 novembre 1957, n. 1153.
Variazioni alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:26/11/1957
Numero:1153


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per [...]
Art. 4.      Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella [...]
Art. 5.      L'aliquota della imposta generale sull'entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti


§ 95.11.24 - Legge 26 novembre 1957, n. 1153. [1]

Variazioni alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata.

(G.U. 12 dicembre 1957, n. 307)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, è fissata nella misura del 2 per cento.

     La medesima aliquota del 2 per cento è dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici:

     solfato di rame;

     ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame;

     zolfo grezzo molito ed anche ventilato;

     zolfo raffinato molito ed anche ventilato;

     zolfo sublimato;

     minerale di zolfo molito ed anche ventilato;

     zolfi ramati;

     zolfo raffinato in pani e cannoli;

     altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Entilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

     E' abrogato l'art. 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

 

          Art. 2. [2]

     Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'1 per cento.

     Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma è dovuta:

     a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thè, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

     b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thè, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

     c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

     d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

     e) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

     f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

     g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;

     h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

     i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.

     In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi è dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).

     L'addizionale del 2 per cento è dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.

     L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffè ed ai bar di prima categoria siti in località comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in località riconosciute economicamente depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sempreché le località di cui sopra non siano stazioni di cura, di soggiorno o turismo.

 

          Art. 3.

     L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per macchine fotografiche, delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia, dei grammofoni, fonografi e dischi è dovuta nella misura del 3 per cento.

     Resta in tal modo modificato l'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

 

          Art. 4.

     Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata:

     voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna 4%

     voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3%

     voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3%

     voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3%

     voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3%

     voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capre, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3%

     voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3%

     voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pelli semplici; 2) altre; b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre 3%

     Nella stessa misura è determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

     La disposizione relativa alla voce doganale 159 di cui al presente articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero ha effetto dal 1° aprile al 31 ottobre 1957.

 

          Art. 5.

     L'aliquota della imposta generale sull'entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti:

     voce doganale ex 472/a - Pelli greggie ovine non buone da pellicceria, aventi lana di lunghezza non inferiore a centimetri 2,5 misurata sulle fibre al centro del groppone, è fissata nella misura del 2 per cento.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 27 maggio 1959, n. 359.