§ 95.11.9 - Legge 7 gennaio 1949, n. 1.
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:07/01/1949
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club, ed altri simili locali, compresi quelli [...]
Art. 2.      Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo non si applicano alle entrate conseguite dagli esercizi in detto articolo contemplati in dipendenza di spettacoli, [...]
Art. 3.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla entrata delle aliquote stabilite dall'art. 1, deve ritenersi valida la classificazione degli esercizi in detto articolo [...]
Art. 4.      Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta fino al [...]
Art. 7.      Non costituisce entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato B alla presente legge effettuata fino al 31 dicembre 1949 al [...]
Art. 8.      Non danno luogo ad entrata imponibile il conferimento dei prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in [...]
Art. 9.      Non costituisce entrata imponibile il passaggio di merci che ha luogo tra consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento, e cooperative consorziate, quando i [...]
Art. 10.      E' abrogato l'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e sono richiamate in vigore le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della [...]
Art. 11.      La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.11.9 - Legge 7 gennaio 1949, n. 1. [1]

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(G.U. 8 gennaio 1949, n. 5)

 

 

     Art. 1.

     La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club, ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, è dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria.

     Alla stessa imposta del 6 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso.

     Le aliquote previste dai commi precedenti si applicano anche alle prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.

 

          Art. 2.

     Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo non si applicano alle entrate conseguite dagli esercizi in detto articolo contemplati in dipendenza di spettacoli, concerti ed altri simili trattenimenti soggetti a diritto erariale.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla entrata delle aliquote stabilite dall'art. 1, deve ritenersi valida la classificazione degli esercizi in detto articolo specificati, effettuata dalle competenti autorità.

     E' fatto obbligo all'autorità che rilascia la licenza di fare in essa menzione della categoria dell'esercizio.

 

          Art. 4.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile:

     pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate e confezioni di pellicceria di ermellino, martora del Canadà, zibellino, chinchilla, visone, castoro, faina, kolinski, lince, lontra scalskin (foca), lontra kamtschatka, pekans (fischer), puzzole, volpe argentata, volpe azzurra, pétit-gris;

     pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

     lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

     La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta fino al 31 dicembre 1949 nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

     La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

 

          Art. 7.

     Non costituisce entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato B alla presente legge effettuata fino al 31 dicembre 1949 al fabbricante di tessuti che li impiega direttamente nella propria industria.

     Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati da fabbricanti di tessuti per il diretto impiego nella propria industria.

     Analoga esenzione si applica per l'importazione dei detti prodotti direttamente acquistati all'estero dal fabbricante di tessuti per uso della propria industria.

 

          Art. 8.

     Non danno luogo ad entrata imponibile il conferimento dei prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative o consorzi di manipolazione o vendita collettiva o associazioni similari a carattere cooperativo ancorchè non regolarmente costituite, nonchè la riconsegna ai soci del prodotto risultante dalla manipolazione o trasformazione.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle spese di gestione e lavorazione dei prodotti effettuato dagli enti di cui al comma stesso, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, siano agli stessi addebitate dagli enti a qualsiasi titolo [3] .

     La imposta sull'entrata è dovuta sulla vendita dei prodotti conferiti o di quelli ottenuti dalla loro lavorazione o manipolazione da parte dei detti enti.

     In caso di conferimenti eseguiti in società cooperative, legalmente costituite, da parte degli enti previsti nel primo comma, loro associati, l'imposta sull'entrata non è applicabile limitatamente ai prodotti che furono ad essi apportati dai propri soci per essere venduti o manipolati anche se da parte dei detti enti abbiano subito una lavorazione.

     La disposizione di cui al primo e terzo comma non si applica nei confronti degli enti ivi menzionati ai quali i soci vendono i prodotti agricoli anzichè effettuarne il conferimento.

     I commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n . 452, sono abrogati.

 

          Art. 9.

     Non costituisce entrata imponibile il passaggio di merci che ha luogo tra consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento, e cooperative consorziate, quando i consorzi non svolgono alcuna attività di carattere industriale.

 

          Art. 10.

     E' abrogato l'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e sono richiamate in vigore le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 11.

     La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, è estesa anche alle entrate derivanti dal commercio delle specialità medicinali.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato A [4]

     Tabella dei prodotti tessili soggetti all'imposta sulla entrata in base all'aliquota del 2 per cento con riferimento alle voci della tariffa doganale.

 

Canapa, lino e juta.

     148 - Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, esclusi quelli di cocco, sparto, tiglio e simili.

     149 - Cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini.

     151 - Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili.

     152 - Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiè.

     153 - Filati di canapa, semplici, compresi quelli di sisal e di manilla.

     154 - Filati di lino e di canapa, ritorti.

     155 - Filati di juta semplici e ritorti.

     157 - Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.

     158 - Filati di lino e di canapa, da cucire.

     159 - Reti.

     160 - Tessuti di lino e di canapa.

     161 - Tessuti di juta.

     164 - Tessuti ricamati.

     167 - Cinghie e tubi, di lino e di canapa, non imbevuti di olio o di altre materie grasse.

     168 - Tele di lino e di canapa.

     169 - Velluti di lino e di ramiè.

     170 - Velluti di juta, esclusi i tappeti da pavimento, vellutati.

     171 - Tappeti da pavimento, di juta vellutati, compresi quelli di ciniglia.

     172 - Calze.

     173 - Guanti.

     174 - Maglie non nominate.

     176 - Tulli.

     177 - Galloni e nastri.

     178 - Passamani.

     178/bis - Trecce di canapa o di manilla per capelli.

     179 - Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato.

 

     Cotone

     183 - Filati semplici non mercerizzati.

     184 - Filati ritorti non mercerizzati.

     185 - Filati mercerizzati.

     186 - Catene ordite.

     187 - Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e comunque preparati per la vendita al minuto.

     188 - Corde, cordicelle e cordami.

     189 - Reti.

     190 - Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati.

     191 - Tessuti mercerizzati o fatti con fili mercerizzati.

     193 - Tessuti ricamati.

     196 - Tessuti incatramati, oliati e simili.

     197 - Tessuti incerati.

     198 - Tessuti per applicazioni smeriglio.

     199 - Cinghie e tubi, di cotone.

     200 - Velluti.

     201 - Calze e calzini.

     202 - Guanti.

     203 - Maglie non nominate.

     205 - Tulli.

     207 - Galloni e nastri.

     208 - Passamani.

     209 - Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato

     210 - Tessuti misti.

 

     Lana

     216 - Filati di pura lana Mohair.

     217 - Filati di lana, altri.

     218 - Tessuti di lana.

     219 - Tessuti di fili di lana stampati in nastro.

     220 - Tessuti broccati.

     221 - Tessuti ricamati.

     223 - Tessuti misti di lana e di materia tessile e vegetale.

     224 - Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta.

     225 - Feltri.

     226 - Coperte di lana o di borra di lana.

     227 - Tappeti da pavimento, di lana e di borra di lana.

     228 - Velluti di lana.

     229 - Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più del 50 per cento.

     230 - Calze di lana.

     231 - Guanti di lana.

     232 - Maglie non nominate, di lana.

     233 - Calze miste di lana e di materia tessile vegetale.

     234 - Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale.

     235 - Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale.

     237- Tulli.

     238 - Galloni e nastri.

     239 - Passamani.

     241 - Tessuti di crino.

     242 - Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1.600 grammi al metro quadrato.

     243 - Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1.000 grammi al metro quadrato.

     244 - Cinghie di trasmissione, di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello in qualsiasi proporzione.

 

     Seta

     247 - Seta tratta.

     249 - Filati di cascame di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e "cannettes", bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.

     250 - Filati di pettenuzzo e roccadino (bourrette).

     251 - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto.

     252 - Tessuti di seta.

     253 - Tessuti misti con catena intieramente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili.

     254 - Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non meno di 12 ma non più del 50 per cento.

     255 - Tessuti ordinari di cascame di seta, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno del 12 per cento.

     256 - Tessuti incerati.

     257 - Tessuti ricamati.

     260 - Velluti di seta.

     261 - Velluti misti.

     262 - Maglie di seta (guanti, calze, anche miste, altre).

     263 - Maglie miste, escluse le calze (guanti, altre).

     265 - Tulli e crespi, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione.

     266 - Galloni e nastri.

     267 - Passamani.

 

     Fibre artificiali (rayon e simili)

     247/bis - Fibre artificiali.

     ex 248/bis - Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).

     251/bis - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.

     252/bis - Tessuti di fibre artificiali.

     253/bis - Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, ecc.

     254/bis - Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più del 50 per cento.

     255/bis - Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno il 12 per cento.

     256/bis - Tessuti incerati.

     257/bis - Tessuti ricamati.

     260/bis - Velluti di fibre artificiali.

     261/bis - Velluti misti.

     262/bis - Maglie di fibre artificiali (guanti, calze anche miste, altre).

     263/bis - Maglie miste (escluse le calze).

     265/bis - Tulli e crespi, di fibre artificiali e misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione.

     266/bis - Galloni e nastri.

     267/bis - Passamani.

     ex 270-a - Sacchi di juta e di canapa.

     ex 270 - Fazzoletti, asciugamani, scialli, sciarpe e coperte.

     ex 271 - Fazzoletti, asciugamani, scialli, sciarpe e coperte.

     ex 272 - Fazzoletti, asciugamani, scialli, sciarpe e coperte.

     ex 273 - Oggetti cuciti di maglia ottenuti direttamente dalla lavorazione dei filati.

     ex 273/bis - Oggetti cuciti di maglia ottenuti direttamente dalla lavorazione dei filati.

 

     Prodotti tessili gommati ed elastici

     ex 836 - Tappeti di gomma elastica misti a tessuti e con inserzione di tessuti.

     837 - Tessuti gommati in pezza.

     838 - Passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti elastici.

 

     Allegato B [5]

     Tabella dei prodotti tessili (filati) esenti da imposta generale sulla entrata limitatamente alla vendita all'industriale tessitore, con riferimento alle voci della tariffa doganale.

 

Canapa, lino, juta

     152 - Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiè.

     153 - Filati di canapa, semplici, compresi quelli di sisal e di manilla.

     154 - Filati di lino e di canapa ritorti.

     155 - Filati di juta semplici e ritorti.

     157 - Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.

 

     Cotone

     183 - Filati semplici non mercerizzati.

     184 - Filati ritorti non mercerizzati.

     185 - Filati mercerizzati.

 

     Lana

     216 - Filati pura lana, Mohair.

     217 - Filati di lana, altri.

 

     Seta

     247 - Seta tratta.

     249 - Filati di cascami di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e "cannettes", bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.

     250 - Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette).

 

     Fibre artificiali (rayon e simili)

     247/bis - Fibre artificiali.

     ex 248/bis - Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).

 

     Annotazioni

     A) Deve considerarsi fabbricante di tessuti ai fini della esenzione dell'imposta sull'entrata per l'acquisto die filati elencati nella presente tabella, l'industriale che provvede, mediante lavorazione nei propri opifici o presso terzi, del filato acquistato od importato, alla fabbricazione dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato A (sia che i detti prodotti vengano destinati alla rivendita, sia che vengano impiegati direttamente nella confezione degli oggetti cuciti di cui alla categoria XVI della vigente tariffa doganale, sia, infine, che vengano successivamente impiegati dall'industriale medesimo nella fabbricazione di prodotti non tessili), esclusi, peraltro, quelli di cui alle voci doganali:

     148 - 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 157 - 158 - per la canapa, il lino e la juta;

     183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - per il cotone;

     216 - 217 - per la lana

     247 - 249 - 250 - 251 - per la seta;

     247/bis - ex 248/bis - 251/bis - per le fibre artificiali.

     B) Esente da imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 153) effettuata nei confronti di industriali che li impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 novembre 1957, n. 1153.

[3]  Comma inserito dall'art. unico della L. 25 luglio 1959, n. 609.

[4]  Allegato così sostituito dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1949, n. 955.

[5]  Allegato così sostituito dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1949, n. 955.