§ 45.1.22 – L. 29 luglio 1957, n. 635.
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:29/07/1957
Numero:635


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già sostituito con l'art. 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e con l'art. 2 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è [...]
Art. 3.      All'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 4.      Con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, e sui fondi indicati dall'art. 2 della presente legge, lo Stato potrà [...]
Art. 5.      L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ne implica l'assunzione a integrale carico dello Stato quando [...]
Art. 6.      Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero [...]
Art. 7.      Per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori può procedersi [...]
Art. 8.      Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove [...]
Art. 9.      Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla [...]


§ 45.1.22 – L. 29 luglio 1957, n. 635. [1]

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(G.U. 3 agosto 1957, n. 193).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già sostituito con l'art. 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e con l'art. 2 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     All'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, e sui fondi indicati dall'art. 2 della presente legge, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico anche la costruzione di funivie che allaccino alla rete viabile capoluoghi di Comuni, o frazioni amministrative di almeno 300 abitanti, attualmente privi di ogni collegamento, e per i quali la costruzione di una strada di accesso risulti particolarmente difficile e onerosa.

 

          Art. 5.

     L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ne implica l'assunzione a integrale carico dello Stato quando anche si tratti di opere che, ai sensi delle leggi in vigore, siano in parte a carico degli Enti locali, qualora il Comitato dei Ministri non decida l'assunzione di esse a carico soltanto parziale dello Stato, a' termini del secondo comma dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1952, n. 10.

     Nei Comuni classificati montani, a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, che siano inferiori a 10.000 abitanti, le opere incluse nel programma sono sempre assunte a totale carico dello Stato. Il relativo decreto è emesso dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo, ed è sottoposto al controllo preventivo degli uffici speciali di ragioneria e degli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

     Sono abrogati i commi sesto e settimo dell'art. 2, modificato, della legge 10 agosto 1950, n. 647.

     I commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 della legge stessa, modificati dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere in cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato.

 

          Art. 6.

     Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici competente per territorio, dall'Ente locale interessato, la relativa spesa, per un importo non superiore al 2 per cento del costo previsto dell'opera, viene parimenti assunta a carico dello Stato.

 

          Art. 7.

     Per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori può procedersi all'appalto degli stessi ripartendo su più esercizi l'onere della relativa spesa.

     L'impiego dei ribassi d'asta per il finanziamento di perizie suppletive, necessarie per il completamento delle opere cui si riferisce l'appalto, è disposto con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico amministrativo.

 

          Art. 8.

     Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

     Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria.

     Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonchè quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati [2].

     Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai [3].

 

          Art. 9.

     Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi onde provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 13 giugno 1961, n. 526.

[3] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 13 giugno 1961, n. 526.