§ 93.9.15 - Legge 2 gennaio 1952, n. 10.
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:02/01/1952
Numero:10


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Spetta al Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, deliberare l'assunzione a totale o parziale carico dello Stato delle opere contemplate dall'art. 2 della [...]
Art. 3.      E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'art. 1 [...]
Art. 4.      Nei casi previsti dall'articolo precedente il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute viene effettuato gradualmente in base a stati d'avanzamento vistati dal Genio civile.
Art. 5.      In deroga ad ogni altra norma vigente, per le opere da eseguirsi ai sensi dell'art. 3 della presente legge, ogni determinazione in merito alle convenzioni ivi previste spetta ai Provveditorati [...]
Art. 6.      Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti o contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono [...]
Art. 7.      I benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e della presente legge, si applicano anche ai Consorzi di comuni, di provincie e di comuni e provincie.


§ 93.9.15 - Legge 2 gennaio 1952, n. 10. [1]

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(G.U. 22 gennaio 1952, n. 19)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

     "Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato.

     "Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

     "Per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale, per i quali è previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

     "Il ricavo del mutuo affluirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.

     "Con decreto del Ministro per il tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     "Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da eseguirsi in Comuni montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti lo Stato può assumere a totale suo carico l'onere relativo quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi da parte dell'Amministrazione interessata gravi sul bilancio comunale in misura non inferiore a un decimo delle entrate del bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori.

     "Sono da considerarsi Comuni montani quelli censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante della somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

     "Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione".

 

          Art. 2.

     Spetta al Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, deliberare l'assunzione a totale o parziale carico dello Stato delle opere contemplate dall'art. 2 della legge stessa.

     La deliberazione del Comitato è adottata su domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici dagli enti locali interessati. Quando il Comitato decida l'assunzione a carico parziale dello Stato, la sua deliberazione fissa la quota percentuale del concorso dello Stato sull'importo preventivato dei lavori.

 

          Art. 3.

     E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, di competenza del Ministero stesso, siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali e comunali o dei consorzi tra detti enti interessati, che ne facciano richiesta e che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa.

     Le Amministrazioni provinciali possono assumere, colle modalità di cui al comma precedente, l'esecuzione di lavori di interesse di più Comuni della provincia, o anche di singoli Comuni, purchè, in questo caso, ne vengano richieste dall'Amministrazione comunale interessata.

 

          Art. 4.

     Nei casi previsti dall'articolo precedente il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute viene effettuato gradualmente in base a stati d'avanzamento vistati dal Genio civile.

     In caso di assunzione dell'opera a parziale carico dello Stato, nel disporre i pagamenti si segue il rapporto percentuale determinato nella deliberazione prevista dal capoverso dell'art. 2.

     A richiesta delle Amministrazioni comunali e provinciali può essere anticipato ai prefetti una parte della somma da corrispondersi dallo Stato per i lavori, in modo che essi possano provvedere, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, al pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.

 

          Art. 5.

     In deroga ad ogni altra norma vigente, per le opere da eseguirsi ai sensi dell'art. 3 della presente legge, ogni determinazione in merito alle convenzioni ivi previste spetta ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei limiti di valore stabiliti per la loro competenza.

 

          Art. 6.

     Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti o contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

          Art. 7.

     I benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e della presente legge, si applicano anche ai Consorzi di comuni, di provincie e di comuni e provincie.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.