§ 95.19.6a - Legge 4 dicembre 1965, n. 1309.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:04/12/1965
Numero:1309

§ 95.19.6a - Legge 4 dicembre 1965, n. 1309. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e la Istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.

(G.U. 7 dicembre 1965, n. 305).

 

 

     E' convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, con le seguenti modificazioni:

     Nell'art. 3, alla voce: "ex 646 - Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria", la misura dell'addizionale speciale è ridotta dal 7,80 per cento al 4 per cento.

     E' aggiunto, in fine all'art. 3, il seguente comma:

     "Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal comma precedente nella misura del 4 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti di impiego".

     L'art. 4 è sostituito con il seguente:

     "L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi e trapunte di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente art. 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento. Tale addizionale è dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e a quella di coperte.

     A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonchè un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

     Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente art. 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

     Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 o la quota integrativa del 3,80 per cento, nel caso in cui sia stata corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, commisurate rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento.

     Nel primo comma dell'art. 5 alla lettera a), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in quantità superiore al 10 per cento esclusi i materassi e le trapunte di lana";

     alla lettera b), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in quantità superiore al 10 per cento esclusi i feltri battuti";

     alla lettera c), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in quantità superiore al 10 per cento".

     Nell'ultimo comma dell'art. 5, dopo la parola "restituzione" sono soppresse le parole "all'esportazione" e dopo le parole "si applicheranno" sono inserite le parole "per i prodotti esportati".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.