§ 98.1.27439 - D.L. 11 ottobre 1967, n. 900 .
Proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1967
Numero:900


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      In tutti i casi in cui le vigenti norme, in materia doganale e di imposte di fabbricazione, prescrivono la vigilanza permanente da parte dei militari della Guardia di [...]
Art. 4.      Il presente decreto, salva la diversa decorrenza stabilita dall'art. 1, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...]


§ 98.1.27439 - D.L. 11 ottobre 1967, n. 900 [1] .

Proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.

(G.U. 14 ottobre 1967, n. 257)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, quali risultano ulteriormente modificate con la legge 29 maggio 1967, n. 370, concernenti la sospensione della applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana indicati al punto V, lettera a) e b), dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonchè l'applicazione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 3 del citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118.

 

          Art. 2. [2]

     Resta ferma la disposizione dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973.

 

          Art. 3.

     In tutti i casi in cui le vigenti norme, in materia doganale e di imposte di fabbricazione, prescrivono la vigilanza permanente da parte dei militari della Guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei competenti Comandi di Corpo, può consentire che il relativo servizio venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la continua presenza dei militari stessi.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto, salva la diversa decorrenza stabilita dall'art. 1, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 7 dicembre 1967, n. 1155.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.