§ 95.26.70 - Legge 9 ottobre 1967, n. 973.
Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:09/10/1967
Numero:973


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      L'addizionale di cui al precedente art. 1, il cui versamento deve essere effettuato nei termini e nei modi previsti per il pagamento dell'imposta erariale di consumo [...]
Art. 3.      Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge è riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente [...]
Art. 4.      Le funzioni ed i compiti di cui all'art. 6 dell'allegato h) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, possono essere svolte anche da funzionari [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 95.26.70 - Legge 9 ottobre 1967, n. 973.

Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965.

(G.U. 6 novembre 1967, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, è sostituito dai seguenti:

     "A partire dal 1° gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle società.

     A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovrà corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1° gennaio 1967.

     Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovrà corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967".

 

          Art. 2.

     L'addizionale di cui al precedente art. 1, il cui versamento deve essere effettuato nei termini e nei modi previsti per il pagamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato c), affluisce ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

     L'ammontare dell'addizionale relativa al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere versato entro tre mesi dalla data suddetta.

     Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed affluirà al capitolo di entrata previsto nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge è riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i Comuni, le Province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati.

     La ripartizione verrà effettuata con criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e per il commercio e per l'interno, fermo restando che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potrà essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.

 

          Art. 4.

     Le funzioni ed i compiti di cui all'art. 6 dell'allegato h) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, possono essere svolte anche da funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze designati dal direttore generale delle dogane e imposte indirette e a tal fine muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.