§ 95.19.30 - D.L. 18 marzo 1952, n. 117 .
Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:18/03/1952
Numero:117


Sommario
Art. 1.      Il disposto del numero 1) dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e quello delle lettere p) e q) del primo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, sono [...]
Art. 2.      La restituzione d'imposta, prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le esportazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 3.      Le somme d'imposta da restituire per esportazioni di prodotti effettuate dagli stessi fabbricanti di filati, saranno, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portate a discarico [...]
Art. 4.      Al fine di ottenere, per i prodotti tessili esportati, ammessi alla restituzione dell'imposta pagata, lo scarico di imposta a norma del precedente art. 3, i fabbricanti di filati debbono fare [...]
Art. 5.      Per i filati di peli fini, di peli grossolani o di crine (vergini, cascame o rigenerati) da soli o in quantità complessiva superiore al cinque per cento in mista intima con altre fibre [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il disposto dell'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, modificato, nel primo e secondo comma, dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, è sostituito come segue:
Art. 8.      La regolarità delle dichiarazioni di lavoro di cui al precedente art. 7 deve essere controllata, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso le fabbriche interessate, mediante [...]
Art. 9.      La riduzione proporzionale del canone prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per il caso che uno o più filatoi o macchine da filiera rimangano inattivi per un [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in [...]


§ 95.19.30 - D.L. 18 marzo 1952, n. 117 [1].

Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

(G.U. 18 marzo 1952, n. 67).

 

     Art. 1.

     Il disposto del numero 1) dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e quello delle lettere p) e q) del primo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, sono sostituiti come segue, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto:

     "La imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati costituiti dalle fibre tessili sotto indicate sono stabilite nelle seguenti misure:

     per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)

fino a

12.000

metri

 

 

L.

20

b)

più di

12.000

fino a

16.000

metri

L.

28

c)

più di

16.000

fino a

24.000

metri

L.

44

d)

più di

24.000

fino a

30.000

metri

L.

56

e)

più di

30.000

fino a

37.000

metri

L.

75

f)

più di

37.000

fino a

44.000

metri

L.

88

g)

più di

44.000

fino a

52.000

metri

L.

130

h)

più di

52.000

fino a

61.000

metri

L.

150

i)

più di

61.000

fino a

72.000

metri

L.

200

l)

più di

72.000

fino a

88.000

metri

L.

275

m)

più di

88.000

fino a

103.000

metri

L.

350

n)

più di

103.000

fino a

122.000

metri

L.

435

o)

più di

122.000

fino a

140.000

metri

L.

525

p)

più di

140.000

fino a

163.000

metri

L.

620

q)

più di

163.000

fino a

180.000

metri

L.

750

r)

più di

180.000

fino a

210.000

metri

L.

1.100

s)

più di

210.000

fino a

244.000

metri

L.

1.700

t)

oltre

244.000

metri

 

 

L.

2.200

     I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantità non superiore al cinque per cento.

 

          Art. 2.

     La restituzione d'imposta, prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le esportazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto potrà essere operata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche nel modo stabilito nei successivi articoli.

 

          Art. 3.

     Le somme d'imposta da restituire per esportazioni di prodotti effettuate dagli stessi fabbricanti di filati, saranno, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portate a discarico delle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante.

     Allo stesso modo si potrà provvedere anche per le esportazioni effettuate da ditte non fabbricanti di filati nei casi in cui gli esportatori girino le bollette di esportazione a favore di un fabbricante di filati.

     I discarichi di cui sopra dovranno essere controllati ed approvati direttamente dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico competente sotto la sua personale responsabilità.

 

          Art. 4.

     Al fine di ottenere, per i prodotti tessili esportati, ammessi alla restituzione dell'imposta pagata, lo scarico di imposta a norma del precedente art. 3, i fabbricanti di filati debbono fare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica produttrice di filati.

     Alla domanda devono essere unite le apposite bollette di esportazione originali munite delle prescritte attestazioni degli agenti di finanza a norma delle disposizioni in vigore.

     Gli esportatori potranno presentare la domanda di cui sopra anche per il tramite della dogana attraverso la quale è avvenuta l'esportazione, e in tal caso la dogana, trasmette la domanda, corredata delle bollette di esportazione debitamente omologate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicato nel primo comma del presente articolo per l'operazione di scarico dell'imposta.

     Effettuata l'operazione di scarico la domanda e i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dello sgravio accordato.

 

          Art. 5.

     Per i filati di peli fini, di peli grossolani o di crine (vergini, cascame o rigenerati) da soli o in quantità complessiva superiore al cinque per cento in mista intima con altre fibre rigenerate o non, è dovuta l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite per i filati di lana all'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940.

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7.

     Il disposto dell'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, modificato, nel primo e secondo comma, dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, è sostituito come segue:

     "I fabbricanti, che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

     Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi.

     I fabbricanti, che sogliono lavorare saltuariamente nel corso dell'anno, per dette lavorazioni saltuarie possono essere ammessi a presentare di volta in volta, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, con a corredo la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta corrispondente al quantitativo complessivo dei filati, oggetto della dichiarazione, per ciascun titolo. In tal caso, in ogni mese solare, non può essere presentata più di una dichiarazione di lavoro, salva la facoltà di presentare la dichiarazione suppletiva ammessa dal penultimo comma del presente articolo.

     La dichiarazione di lavoro di cui al presente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione del macchinario con la precisazione delle unità produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

     b) la qualità e quantità delle materie prime da lavorare;

     c) il quantitativo di filati da produrre giornalmente, distintamente per titolo per ogni filatoio continuo o intermittente, con l'indicazione dei rispettivi fusi impiegati e delle ore giornaliere di lavoro, che in ogni caso non possono essere inferiori ad un normale turno di 8 ore di lavoro;

     d) la produzione totale giornaliera di filati, sempre distintamente per titoli;

     e) il quantitativo complessivo di filati da produrre, nel periodo di lavorazione dichiarato.

     Nella dichiarazione di cui sopra il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il quantitativo di filati indicato nella dichiarazione stessa, senza aver prima presentato dichiarazione suppletiva di lavoro.

     I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50% di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale già dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 8.

     La regolarità delle dichiarazioni di lavoro di cui al precedente art. 7 deve essere controllata, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso le fabbriche interessate, mediante riscontro del numero dei filatoi e dei rispettivi fusi attivi, nonchè delle registrazioni e contabilità attinenti all'esercizio dell'industria, tenendo presente che, ai fini della liquidazione dell'imposta, la produzione tassabile non potrà essere inferiore a quella calcolata, in base alla produzione pro-fuso-ora accertata in apposito esperimento di lavorazione dagli Uffici tecnici in contraddittorio col fabbricante, per i filati dei singoli titoli prodotti.

 

          Art. 9.

     La riduzione proporzionale del canone prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per il caso che uno o più filatoi o macchine da filiera rimangano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, ove trattisi di fabbriche che lavorano continuativamente per 24 ore giornaliere può essere consentita anche se la inattività venga iniziata in qualsiasi ora della giornata lavorativa purchè l'interruzione della lavorazione abbia una durata non inferiore a 72 ore consecutive.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 15 maggio 1952, n. 456. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1964, n. 987.