§ 95.19.2a - Legge 18 febbraio 1949, n. 27.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'art. 77, comma 2 della Costituzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:18/02/1949
Numero:27


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, [...]


§ 95.19.2a - Legge 18 febbraio 1949, n. 27. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'art. 77, comma 2 della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

(G.U. 19 febbraio 1949, n. 41).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni:

     Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

     “Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949 - 3 gennaio 1950, come appresso:

1)

La imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati costituiti dalle fibre tessili sotto indicate sono stabilite nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

 

a)

fino a

12.000

metri

 

 

L.

20

 

b)

più di

12.000

fino a

16.000

metri

"

28

 

c)

"

16.000

"

24.000

"

"

44

 

d)

"

24.000

"

30.000

"

"

56

 

e)

"

30.000

"

37.000

"

"

75

 

f)

"

37.000

"

44.000

"

"

88

 

g)

"

44.000

"

52.000

"

"

130

 

h)

"

52.000

"

61.000

"

"

150

 

i)

"

61.000

"

72.000

"

"

200

 

l)

"

72.000

"

88.000

"

"

275

 

m)

"

88.000

"

103.000

"

"

350

 

n)

"

103.000

"

122.000

"

"

435

 

o)

"

122.000

"

140.000

"

"

525

 

p)

"

140.000

"

163.000

"

"

620

 

q)

"

163.000

"

180.000

"

"

750

 

r)

"

180.000

"

210.000

"

"

1100

 

s)

"

210.000

"

244.000

"

"

1700

 

t)

"

244.000

metri

 

 

 

 

     I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantità non superiore al 15 per cento. [2]

2) [3]             

3) Per ogni chilogrammo di filato di juta. L. 15. [4]

4)

Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

 

a) fino a 20.000 metri L. 7 per ogni mille metri;

 

b) più di 20.000 metri L. 8 per ogni mille metri.

     Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

5) – 7) [5]

8) [6]

9) - 12) [7]

     Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     L'art. 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

     "I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

     Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero così sostituito dall'art. 1 del D.L. 18 marzo 1952, n. 117, convertito dalla L. 15 maggio 1952, n. 456.

[3] Numero abrogato dall'art. 11 del D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito dalla L. 8 dicembre 1961, n. 1266.

[4] Numero così sostituito dall'art. 2 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 febbraio 1954, n. 5.

[5] Numeri abrogati dall'art. 11 del D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito dalla L. 8 dicembre 1961, n. 1266.

[6] Numero già sostituito dall'art. 2 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916, e abrogato dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1964, n. 987, convertito dalla L. 13 dicembre 1964, n. 1349.

[7] Numeri abrogati dall'art. 11 del D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito dalla L. 8 dicembre 1961, n. 1266.