§ 95.26.10 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 530.
Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:07/09/1945
Numero:530


Sommario
Art. 1.      L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 2.      Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 709, del sedicente governo [...]
Art. 3.      L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1943, n. 2/1606, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 18 marzo 1943
Art. 4.      Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1, è punito con la multa prevista dall'art. 55 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci [...]
Art. 5.      L'inosservanza degli obblighi di cui al decreto ministeriale indicato nell'art. 3 è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 95.26.10 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 530. [1]

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

(G.U. 15 settembre 1945, n. 111)

 

 

     Art. 1.

     L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945, è dovuta nella misura del sei per cento sul prezzo effettivo di vendita, anche quando non siasi fatto luogo a tipizzazione od assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'articolo medesimo a qualunque uso destinati, ad esclusione dei filati da industria da impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni.

     L'addizionale è dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto o direttamente al consumatore.

     E' dovuta dal commerciante all'ingrosso o da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore abbia già corrisposto l'addizionale.

     Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce od a titolo gratuito, l'addizionale sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie o di specie similari.

 

          Art. 2.

     Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 709, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

 

          Art. 3.

     L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1943, n. 2/1606, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 18 marzo 1943.

 

          Art. 4.

     Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1, è punito con la multa prevista dall'art. 55 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci volte l'addizionale stessa e non inferiore a L. 500.

     La vendita o la cessione eseguita in frode in locali privati danno luogo all'applicazione della stessa multa non solo sulla merce defraudata, ma su tutta quella esistente nel locale della vendita abusiva, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

     Per merce defraudata s'intende quella già venduta o ceduta, quando la qualità o la quantità di essa risultino da prova certa.

 

          Art. 5.

     L'inosservanza degli obblighi di cui al decreto ministeriale indicato nell'art. 3 è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.