§ 12.10.19 - Legge 12 giugno 1973, n. 349.
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali o degli assegni bancari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.10 titoli di credito
Data:12/06/1973
Numero:349


Sommario
Art. 1.  Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto
Art. 2.  Presentatori
Art. 3.  Nomina e requisiti dei presentatori
Art. 4.  Attribuzioni dei presentatori
Art. 5.  Modalità di presentazione del titolo
Art. 6.  Titolo domiciliato presso un istituto di credito
Art. 7.  Diritto di protesto
Art. 8.  Indennità di accesso
Art. 9.  Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali
Art. 10.  Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali
Art. 11.  Sanzioni disciplinari e pecuniarie
Art. 12.  Cancellazione dall'elenco dei protesti
Art. 13.  Annotazione dei protesti in repertorio speciale
Art. 14.  Norme di attuazione
Art. 15.  Disposizione transitoria
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 12.10.19 - Legge 12 giugno 1973, n. 349.

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali o degli assegni bancari.

(G.U. 30 giugno 1973, n. 165)

 

     Art. 1. Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto

     Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonchè dal segretario comunale nei limiti indicati dall'art. 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'art. 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'art. 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'art. 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'art. 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

 

          Art. 2. Presentatori

     Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'art. 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'art. 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

     I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

     Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

     Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

 

          Art. 3. Nomina e requisiti dei presentatori

     I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

     1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

     2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

     3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

     Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei.

     L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del tribunale.

     Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

     Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

 

          Art. 4. Attribuzioni dei presentatori

     Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonchè al rilascio della quietanza.

     L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'art. 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'art. 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

 

          Art. 5. Modalità di presentazione del titolo

     La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

     La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'art. 147 del codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'art. 147 del codice di procedura civile.

     Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'art. 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

 

          Art. 6. Titolo domiciliato presso un istituto di credito

     Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

 

          Art. 7. Diritto di protesto

     Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta nè superiore a lire ottomila [1].

     Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

     Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

     Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

     Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

     I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo e alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 8. Indennità di accesso [2]

     Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

     a) fino a 3 chilometri, lire 300;

     b) fino a 5 chilometri, lire 400;

     c) fino a 10 chilometri, lire 700;

     d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;

     e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;

     oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.

     La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'art. 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

     Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.

     Il Ministro per la grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all'art. 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

 

          Art. 9. Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali

     E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

     La disposizione del primo comma dell'art. 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.

     La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

     I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

     Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

 

          Art. 10. Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali

     I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

     In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

     La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

 

          Art. 11. Sanzioni disciplinari e pecuniarie

     Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entità delle infrazioni stesse.

     Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico [3] .

 

          Art. 12. Cancellazione dall'elenco dei protesti

     All'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'art. 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

     Analoga richiesta può essere presentata, purchè in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o delle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

     Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

     Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

     Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

     Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157".

 

          Art. 13. Annotazione dei protesti in repertorio speciale

     L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

     Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

 

          Art. 14. Norme di attuazione

     Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

 

          Art. 15. Disposizione transitoria

     Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2) del primo comma dell'art. 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Per l'adeguamento degli importi di cui al presente comma, vedi da ultimo il D.M. 27 marzo 2024 (G.U. 11 aprile 2024, n. 85).

[2] Per l'adeguamento degli importi di cui al presente articolo, vedi da ultimo il D.M. 27 marzo 2024 (G.U. 11 aprile 2024, n. 85).

[3] Comma sostituito dall'art. 156 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.