§ 71.3.112 - Legge 14 marzo 1968, n. 157.
Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:14/03/1968
Numero:157


Sommario
Art. 1.      Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 2.      L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura [...]
Art. 4.      I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale, nonché a cancellieri capi di tribunale e segretari capi di [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 71.3.112 - Legge 14 marzo 1968, n. 157.

Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59.

(G.U. 20 marzo 1968, n. 74).

 

     Art. 1.

     Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è sostituito dal seguente:

     "Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte d'appello.

     Alla direzione delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle rispettive procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

     Alla direzione delle cancellerie delle preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

     Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di pretura.

     Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

     Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

     All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale di corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196".

 

          Art. 3.

     I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

 

          Art. 4.

     I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale, nonché a cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, di cui al precedente art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.