§ 71.3.77 - Legge 17 febbraio 1958, n. 59.
Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:17/02/1958
Numero:59


Sommario
Art. 1.      La tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2.      Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 486 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il comma primo dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato con l'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituito dal seguente:
Art. 5. 
Art. 6.      Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226, e quelle richiamate dal primo comma dell'art. 6 della [...]


§ 71.3.77 - Legge 17 febbraio 1958, n. 59. [1]

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 26 febbraio 1958, n. 49).

 

     Art. 1.

     La tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 486 è sostituito dal seguente:

     "L'importo dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 e le percentuali versate alle cancellerie dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori sulle somme devolute alla Cassa stessa e su quelle ricavate dalla vendita delle marche, costituiscono proventi di cancelleria".

 

          Art. 3.

     Il comma primo dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

     "I funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire bimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'art. 10 del presente decreto, una somma superiore alle lire 30.000, salvo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 13".

 

          Art. 4.

     Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato con l'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituito dal seguente:

     "I funzionari di cancelleria e segreteria che nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi hanno percepito la somma di lire 30.000, non possono partecipare alla ripartizione del terzo dei proventi. Coloro che hanno percepito una somma inferiore vi partecipano fino alla concorrenza di lire 30.000.

     La somma non assegnata nella ripartizione del terzo va in aumento di quella da ripartire fra gli altri funzionari del distretto, fino alla concorrenza di lire 30.000 in conformità alle disposizioni del precedente comma.

     La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'art. 12 sono ripartiti per un terzo in quote uguali fra tutti i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno percepito la quota di lire 30.000; un terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture e, inoltre, nel caso di capienza, degli altri uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono; e il restante terzo è versato allo Stato, dedotte le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente.

     Dopo i prelevamenti di cui all'art. 10 e i versamenti delle ritenute erariali previsti dall'art. 30 della legge 8 aprile 1952, n. 212, dai proventi netti attribuiti a ciascun cancelliere e segretario giudiziario, ciascun ufficio detrae una quota pari al due per cento da versare su apposito conto corrente postale intestato alla Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

     Le somme versate a norma del precedente comma sono erogate insieme con le altre entrate della Cassa mutua, secondo le disposizioni della legge 11 maggio 1951, n. 384, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756”.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226, e quelle richiamate dal primo comma dell'art. 6 della legge medesima.

 

 

     Tabella A [3]

     (Omissis).

 

     Tabella B

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Tabella sostituita dall'art. 5 della L. 14 marzo 1968, n. 157 e così modificata dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1976, n. 900.