§ 71.3.56 - D.P.R. 23 maggio 1952, n. 756.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 384, concernente l'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/05/1952
Numero:756


Sommario
Art. 1.      La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, istituita con la legge 11 maggio 1951, n. 384, ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 2.      Il Consiglio centrale della Cassa, costituito a norma degli articoli 11 e 12 della legge 11 maggio 1951, n. 384:
Art. 3.      Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti [...]
Art. 4.      Il presidente ha la rappresentanza della Cassa a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi.
Art. 5.      Il Consigliere delegato:
Art. 6.      Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli [...]
Art. 7.      L'esercizio finanziario della Cassa incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8.      Ai fini dell'art. 4, n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384 e dell'art. 7, lettere a) e b), del presente regolamento, la famiglia del socio si considera costituita:
Art. 9.      Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.
Art. 10.      Entro il mese di marzo di ogni anno il presidente sottopone al Consiglio centrale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 11.      Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, con gli allegati, devono essere depositati presso la segreteria della Cassa almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la [...]
Art. 12.      In esecuzione dell'art. 4, n. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384, possono essere concessi ai soci della Cassa prestiti per somme il cui limite massimo, per ciascun prestito, non può eccedere [...]
Art. 13.      Il premio di buona uscita di cui all'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, da liquidare ai cancellieri e segretari giudiziari soci della Cassa da almeno dieci anni, è stabilito in [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa, a norma dell'art. 4, n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è subordinata alla condizione che il [...]
Art. 16.      In attuazione dell'art. 13 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione dei componenti i Consigli distrettuali verrà costituita dal presidente della Cassa mutua, su proposta del [...]
Art. 17.      In attuazione dell'art. 12 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione del Consiglio centrale e di tre revisori dei conti della Cassa mutua, verrà costituita una Commissione centrale [...]
Art. 18.      I Consigli distrettuali, eletti a norma dell'art. 13 della legge 11 maggio 1951, n. 384, eleggono tra i loro componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario.
Art. 19.      I Consigli distrettuali, oltre le attribuzioni stabilite nel precedente articolo ed oltre le altre funzioni che il Consiglio centrale può ad essi delegare, hanno il compito di dare, di ufficio o [...]
Art. 20.      Il consiglio centrale di amministrazione ed i revisori dei conti dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, nominati con decreto del Ministro per [...]


§ 71.3.56 - D.P.R. 23 maggio 1952, n. 756.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 384, concernente l'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

(G.U. 11 luglio 1952, n. 159).

 

Art. unico.

     E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, composto di 20 articoli ed una tabella allegata, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

 

Regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

 

     Art. 1.

     La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, istituita con la legge 11 maggio 1951, n. 384, ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio centrale della Cassa, costituito a norma degli articoli 11 e 12 della legge 11 maggio 1951, n. 384:

     1) amministra il patrimonio della Cassa stessa, provvede all'impiego dei fondi disponibili e prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni mobili ed immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, osservate le formalità di legge;

     2) delibera, per iniziativa propria o dei consigli distrettuali, ovvero su proposta dei soci, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento della Cassa, per la tutela dei suoi interessi e per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali, e, in genere, in ordine all'azione da esplicare in favore dei soci;

     3) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sulla situazione patrimoniale, presentati dal presidente;

     4) delibera le proposte di modificazioni da apportare al presente regolamento, le quali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente, nel quale caso l'avviso potrà essere recapitato ventiquattro ore prima.

     Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di cinque componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Se il presidente è temporaneamente assente o impedito, ne fa le veci il vice presidente o il consigliere più elevato in grado, e, a parità di grado, il più anziano.

 

          Art. 4.

     Il presidente ha la rappresentanza della Cassa a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi.

     Egli può prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza nell'interesse della Cassa e dei soci di essa. Deve però sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio centrale nella prima adunanza di esso.

 

          Art. 5.

     Il Consigliere delegato:

     1) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal presidente e dal Consiglio centrale;

     2) cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della Cassa, alle sue entrate ed alle uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi;

     3) provvede alla regolare gestione, mediante riscossione ed erogazione dei fondi, in conformità del bilancio, delle norme legislative e regolamentari e delle deliberazioni, firmando ogni mandato, previo il visto del presidente;

     4) prepara, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;

     5) provvede alla pubblicazione dei predetti bilanci e della situazione patrimoniale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia;

     6) vigilia sulle riscossioni e sui versamenti di qualsiasi contributo o credito a favore della Cassa.

 

          Art. 6.

     Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne stende le relative deliberazioni. Cura la regolare tenuta dello schedario dei soci e dell'archivio della Cassa.

 

          Art. 7.

     L'esercizio finanziario della Cassa incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

     Entro il mese di dicembre il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno susseguente.

     Il bilancio di previsione comprende fra le entrate:

     1) le rendite del patrimonio e del fondo di riserva;

     2) l'importo della ritenuta di cui all'art. 5, n. 3 della legge 11 maggio 1951, n. 384;

     3) le offerte volontarie eseguite dai soci o da altre persone o enti a favore della Cassa.

     Il bilancio stesso comprende fra le uscite:

     a) la somma destinata alla concessione del premio di buona uscita, di cui all'art. 4, n. 2 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per un importo corrispondente al 90% delle entrate complessive;

     b) la somma destinata alle sovvenzioni straordinarie, a norma dell'art. 4, n. 3 della legge 11 maggio 1951, n. 384, per un importo corrispondente all'8% delle entrate complessive;

     c) la somma destinata alle spese di amministrazione della Cassa, per un importo corrispondente al 2% delle entrate complessive.

 

          Art. 8.

     Ai fini dell'art. 4, n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384 e dell'art. 7, lettere a) e b), del presente regolamento, la famiglia del socio si considera costituita:

     a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;

     b) dai figli minorenni.

 

          Art. 9.

     Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

 

          Art. 10.

     Entro il mese di marzo di ogni anno il presidente sottopone al Consiglio centrale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente.

     I fondi, che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, ad eccezione di quelli di cui all'art. 7, lettera a) del presente regolamento, vengono assegnati al fondo di riserva.

     I fondi di cui all'art. 7, lettera a, del regolamento che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento [1].

     Alla chiusura di ogni esercizio il presidente presenta al Consiglio centrale, col bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale della Cassa, dalla quale deve risultare la consistenza del patrimonio, del fondo di riserva e dei crediti. E' inoltre allegata alla situazione stessa una distinta dei vari titoli di rendita e delle somme costituenti il patrimonio ed il fondo di riserva della Cassa.

     Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale sono accompagnati da una relazione sull'andamento generale della Cassa, sui criteri adottati dai suoi organi, nonché dalla relazione dei revisori dei conti.

 

          Art. 11.

     Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, con gli allegati, devono essere depositati presso la segreteria della Cassa almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la presentazione e l'approvazione di essi.

     I revisori dei conti procedono, durante tale periodo, alla verifica di cassa ed all'esame del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale, nonché dei documenti bancari comprovanti l'esistenza dei titoli di rendita e delle somme depositate.

     E' in facoltà dei revisori dei conti di eseguire verifiche di cassa anche durante il corso di ogni esercizio.

     Delle operazioni di revisione e di verifica eseguite i revisori dei conti riferiscono al Consiglio centrale presentando relazione scritta.

 

          Art. 12.

     In esecuzione dell'art. 4, n. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384, possono essere concessi ai soci della Cassa prestiti per somme il cui limite massimo, per ciascun prestito, non può eccedere le lire cinquantamila.

     La restituzione del prestito ottenuto può essere eseguita da parte del socio anche a rate mensili, nella misura e nei termini stabiliti all'atto della concessione dal Consiglio centrale.

     Nessun socio può ottenere un nuovo prestito se non ha prima estinto quello precedente.

     Il socio che, diffidato dal Consiglio centrale, non fa onore all'obbligo della restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere deferito al Ministro per la grazia e giustizia per eventuali provvedimenti disciplinari.

     Le somme occorrenti per la concessione dei prestiti vengono prelevate dal fondo di riserva fino alla concorrenza della metà di esso ed al momento del rimborso, effettuato da parte dei debitori, vengono versate al fondo di riserva stesso.

 

          Art. 13.

     Il premio di buona uscita di cui all'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, da liquidare ai cancellieri e segretari giudiziari soci della Cassa da almeno dieci anni, è stabilito in base all'anzianità di servizio del socio stesso nel ruolo di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed in base al grado gerarchico da esso ricoperto al momento della liquidazione del premio stesso.

     La misura del premio spettante a ciascun socio è indicata nella tabella, allegato A del presente regolamento.

 

          Art. 14. [2]

     Il premio di buonuscita previsto dall'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione.

     In caso di morte del socio, avvenuta in attività di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi.

 

          Art. 15.

     Ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa, a norma dell'art. 4, n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è subordinata alla condizione che il richiedente abbia urgenza di aiuto in seguito a gravi sventure, malattie o altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti e dalle informazioni degli organi della Cassa o dai certificati delle Autorità competenti.

     La misura della somma da concedere è proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente.

     Non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona o famiglia.

 

          Art. 16.

     In attuazione dell'art. 13 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione dei componenti i Consigli distrettuali verrà costituita dal presidente della Cassa mutua, su proposta del cancelliere capo della Corte di appello o di chi ne esercita le funzioni, una Commissione di scrutinio composta di cinque cancellieri o segretari giudiziari residenti nella città sede della Corte di appello, non facenti parte del Consiglio distrettuale uscente.

     La detta Commissione elegge nel suo seno un presidente ed un segretario. Entro dieci giorni dalla sua costituzione essa stabilisce la data delle elezioni e la comunica, tramite i capi degli uffici giudiziari del distretto, a tutti i cancellieri e segretari giudiziari addetti agli uffici stessi.

     E' ammessa la presentazione alla detta Commissione di liste di candidati. La lista o liste, se presentate almeno cinque giorni prima della data delle elezioni, verranno comunicate ai soci del distretto.

     Ciascun socio procederà, nel giorno stabilito, alla votazione, scrivendo a mano i nomi dei candidati da lui prescelti tra i funzionari residenti nella città sede di Corte di Appello.

     Le schede votate saranno raccolte dai capi degli uffici e quindi spedite in plico sigillato al presidente della Commissione di scrutinio presso la Corte di Appello.

     La Commissione di scrutinio procederà, appena ricevuti i plichi da tutti gli uffici giudiziari del distretto, allo spoglio delle schede ed alla proclamazione ed all'insediamento del Consiglio distrettuale eletto.

     Copia del verbale delle operazioni di scrutinio, della proclamazione e dell'insediamento del Consiglio distrettuale verrà trasmessa al presidente del Consiglio centrale della Cassa a cura del presidente della Commissione di scrutinio di ciascun distretto.

     La elezione dei Consigli distrettuali ha luogo entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun triennio.

 

          Art. 17.

     In attuazione dell'art. 12 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione del Consiglio centrale e di tre revisori dei conti della Cassa mutua, verrà costituita una Commissione centrale di scrutinio, presso la sede della Cassa stessa.

     La detta Commissione, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, è composta di cinque cancellieri o segretari giudiziari residenti in Roma, non facenti parte del Consiglio centrale uscente. Essa elegge nel suo seno un presidente ed un segretario.

     Entro dieci giorni dalla sua costituzione essa comunicherà ai presidenti dei Consigli distrettuali la data stabilita per la elezione del Consiglio centrale della Cassa.

     E' ammessa la presentazione alla detta Commissione di liste di candidati. La lista o le liste, se presentate almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, verranno comunicate ai Consigli distrettuali.

     I componenti dei Consigli distrettuali voteranno scrivendo a mano i nomi dei candidati prescelti tra i funzionari residenti in Roma.

     Le schede votate saranno raccolte dal presidente di ciascun Consiglio distrettuale e quindi spedite in plico sigillato al presidente della Commissione centrale di scrutinio.

     La Commissione di scrutinio procederà, appena ricevuti i plichi da tutti i Consigli distrettuali, allo spoglio delle schede, alla proclamazione ed all'insediamento del Consiglio centrale e dei revisori dei conti.

     Copia del verbale delle operazioni di scrutinio, della proclamazione e dell'insediamento del Consiglio centrale verrà trasmessa al Ministero per la grazia e giustizia a cura del presidente della Commissione centrale di scrutinio.

     La elezione del Consiglio centrale e dei revisori dei conti della Cassa mutua ha luogo entro e non oltre il 31 marzo di ciascun triennio.

     I risultati di tale elezione verranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 18.

     I Consigli distrettuali, eletti a norma dell'art. 13 della legge 11 maggio 1951, n. 384, eleggono tra i loro componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario.

     Essi debbono adunarsi, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di tre componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Per le convocazioni e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osservano le norme stabilite per il Consiglio centrale dal presente regolamento, in quanto siano applicabili.

 

          Art. 19.

     I Consigli distrettuali, oltre le attribuzioni stabilite nel precedente articolo ed oltre le altre funzioni che il Consiglio centrale può ad essi delegare, hanno il compito di dare, di ufficio o su richiesta del presidente della Cassa, le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i cancellieri e segretari giudiziari e le loro famiglie residenti nel territorio delle rispettive Corti di Appello, e possono segnalare al presidente della Cassa i casi di urgenza meritevoli di speciale considerazione.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 20.

     Il consiglio centrale di amministrazione ed i revisori dei conti dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 2 agosto 1948, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio centrale e dei revisori dei conti.

 

 

Allegato A [3]

Tabella del premio di buona uscita da liquidarsi in favore dei soci della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento

Livello o qualifica

Anzianità di servizio del socio nel ruolo ordinario delle cancellerie

Ammontare del premio

Livello 7°

anni

1

L.

150.000

 

anni

10

"

1.500.000

 

anni

20

"

2.300.000

 

anni

30

"

3.100.000

Livello 8°

anni

10

L.

2.500.000

 

anni

20

"

3.300.000

 

anni

30

"

4.100.000

 

anni

40

"

4.900.000

Livello 9°

anni

10

L.

2.800.000

 

anni

20

"

3.600.000

 

anni

30

"

4.400.000

 

anni

40

"

5.200.000

Direttore di cancelleria r.e.

anni

10

L.

3.000.0000

 

anni

20

"

3.800.000

 

anni

30

"

4.600.000

 

anni

40

"

5.400.000

Direttore superiore di cancelleria r.e.

anni

10

L.

3.300.000

 

anni

20

"

4.100.000

 

anni

30

4.900.000

 

anni

40

"

5.700.000

Primo dirigente

anni

10

L.

3.400.000

 

anni

20

"

4.200.000

 

anni

30

"

5.000.000

Dirigente superiore

anni

10

L.

4.000.000

 

anni

20

"

4.800.000

 

anni

30

"

5.600.000

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 11 dicembre 1987, n. 519.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 11 dicembre 1987, n. 519.

[3] Tabella già sostituita dall'art. unico del D.P.R. 7 aprile 1959, n. 288 e dall'art. unico del D.P.R. 29 ottobre 1961, n. 1355 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 1987, n. 519.