§ 12.10.12 - Legge 29 dicembre 1956, n. 1559.
Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.10 titoli di credito
Data:29/12/1956
Numero:1559


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dai seguenti


§ 12.10.12 - Legge 29 dicembre 1956, n. 1559.

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

(G.U. 29 gennaio 1957, n. 25).

 

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dai seguenti:

     "Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione".

     "Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila".