§ 95.19.4d - Legge 20 dicembre 1956, n. 1386.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:20/12/1956
Numero:1386


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e [...]


§ 95.19.4d - Legge 20 dicembre 1956, n. 1386. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.

(G.U. 22 dicembre 1956, n. 322)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

     "I prodotti importati dall'estero, contenenti oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30° C sono soggetti a sovrimposta di confine nella misura di cui alla lettera a) del presente articolo sulla quantità di oli o grassi animali in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguibile presso i laboratori chimici delle Dogane".

     All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora invece gli acidi grassi di cui all'art. 1 vengano impiegati nell'uso di cui al precedente comma sotto vigilanza fiscale continuativa, nei casi in cui sia prevista, potrà prescindersi dalla preventiva denaturazione degli acidi stessi. In tal caso allo scarico della relativa imposta si farà luogo mediante verbale di impiego da redigersi dai funzionari preposti alla vigilanza".

     Il primo comma dell'art. 17 è sostituito con i seguenti:

     "Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o olio d'oliva, nonchè nei relativi depositi, è vietato introdurre gli acidi grassi di cui al precedente art. 1.

     E' consentita l'introduzione nelle raffinerie di oli di semi dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.