§ 27.6.24 - L. 2 luglio 1952, n. 703.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:02/07/1952
Numero:703


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1952, è abrogato l'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita alle Province una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario [...]
Art. 5.      La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, è aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1° gennaio 1952
Art. 6.      A decorrere dal 1° luglio 1952, cessa di aver vigore l'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 1947, n. 117
Art. 7. 
Art. 8.      A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'imposta su le industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini [...]
Art. 9. 
Art. 12. 
Art. 16. 
Art. 22.      Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a [...]
Art. 25.      Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al [...]
Art. 26.      Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, di accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione [...]
Art. 27.      Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti [...]
Art. 31.      A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'art. 29 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'art. 166 del [...]
Artt. 32. - 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.      L'art. 188 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41.      L'art. 272 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato
Art. 42. 
Art. 43.      Per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952, con deliberazione del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare apposita denuncia, su moduli predisposti [...]
Art. 44.      Le disposizioni contenute negli artt. 32 e 39 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1952
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55.      Il terzo comma dell'art. 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato
Art. 56. 
Art. 57.      Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con decreti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme regolamentari per il pagamento [...]
Art. 58.      Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'art. 56 [...]
Art. 59.      E' autorizzata l'erogazione immediata di acconti a favore dei Comuni e delle Province sugli importi dovuti per l'anno 1952 a mente degli artt. 1, 2, 3, 4 della presente legge, salvo conguaglio [...]
Art. 60.      Alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dall'applicazione della presente legge si fa luogo, per l'esercizio 1951-52, con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo [...]


§ 27.6.24 - L. 2 luglio 1952, n. 703. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale.

(G.U. 5 luglio 1952, n. 154 - S.O.)

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

     Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

     I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1952, è abrogato l'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261.

     Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, la differenza, per il primo biennio di applicazione della presente legge, sarà integrata a carico del bilancio dello Stato.

Con gli stessi decreti previsti nell'art. 1 saranno stabilite le modalità concessive della integrazione.

     Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo.

 

     Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

     A decorrere dal 1° gennaio 1962, su tale quota è attribuita ai singoli Comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verrà ripartita tra gli stessi Comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico [1].

     Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella L. 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

     Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella L. 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento.

     L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra, è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

 

     Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita alle Province una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

     Tale ammontare sarà ripartito tra le Province proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

     I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.

 

     Art. 5.

     La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, è aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

     A decorrere dal 1° luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle Forze di Polizia ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     A decorrere dal 1° luglio 1952, cessa di aver vigore l'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 1947, n. 117.

     In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, è autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3% del valore, all'atto dell'asportazione.

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8.

     A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'imposta su le industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

 

          Art. 9. [3]

 

     Artt. 10. - 11. [4]

 

     Art. 12. [5]

 

     Artt. 13. - 15. [6]

 

     Art. 16. [7]

 

     Artt. 17. - 18. [8]

 

     Artt. 19. - 21. [9]

 

     Art. 22.

     Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a L. 5000 ed a L. 25.000.

 

     Artt. 23. - 24. [10]

 

     Art. 25.

     Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

     per le riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2,50 per cento;

     per le ulteriori riscossioni annue:

     da L. 200.001 a L. 500.000 aggio del 2,00%;

     da L. 500.001 a L. 1.000.000 aggio dell'1,50%;

     da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 aggio dell'1,00%;

     da L. 2.000.001 a L. 5.000.000 aggio del 0,50 %;

     da L. 5.000.001 a L. 10.000.000 aggio del 0,30%;

     da L. 10.000.001 a L. 20.000.000 aggio del 0,20%;

     oltre 20.000.001 aggio del 0,10%.

     Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

     La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente, ancorché nei contratti d appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'art. 80 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

 

     Art. 26.

     Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, di accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

     Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, i consorzi sono tenuti a versare, per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

 

     Art. 27.

     Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli artt. 81 e 87 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

     Artt. 28. - 30. [11]

 

     Art. 31.

     A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'art. 29 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'art. 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata fino a quaranta volte.

     Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli artt. 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli artt. 15, 16 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, essere raddoppiata.

 

          Artt. 32. - 34. [25]

 

     Art. 35. [13]

 

     Art. 36. [14]

 

     Art. 37.

     L'art. 188 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 38. [15]

 

     Art. 39. [16]

 

     Art. 40. [17]

 

     Art. 41.

     L'art. 272 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 42. [18]

 

     Art. 43.

     Per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952, con deliberazione del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare apposita denuncia, su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, indipendentemente dal disposto dell'art. 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

     Art. 44.

     Le disposizioni contenute negli artt. 32 e 39 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

     Ai soli effetti dell'applicazione, per l'anno 1952, delle maggiorazioni previste dalla presente legge per i tributi riscuotibili per ruolo, i Comuni sono autorizzati a deliberare la relativa tariffa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Dalla data delle deliberazioni decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini stabiliti dagli artt. 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

          Art. 45. [19]

 

     Art. 46. [20]

 

     Artt. 47. - 50. [21]

 

     Art. 51. [22]

 

     Art. 52. [23]

 

     Art. 53. [24]

 

     Art. 54. [25]

 

     Art. 55.

     Il terzo comma dell'art. 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 56. [26]

 

     Art. 57.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con decreti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme regolamentari per il pagamento delle imposte di consumo alle esigenze tributarie e commerciali.

 

     Art. 58.

     Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 59.

     E' autorizzata l'erogazione immediata di acconti a favore dei Comuni e delle Province sugli importi dovuti per l'anno 1952 a mente degli artt. 1, 2, 3, 4 della presente legge, salvo conguaglio in esito alle liquidazioni definitive.

     Gli acconti saranno concessi con modalità da stabilirsi a norma dell'art. 1, ultimo comma.

 

     Art. 60.

     Alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dall'applicazione della presente legge si fa luogo, per l'esercizio 1951-52, con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio finanziario.

     I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza degli artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 3 febbraio 1963, n. 56.

[2] Sostituisce il primo comma, art. 2, del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261.

[3] Sostituisce i commi quinto e sesto, art. 332, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[4] Sostituiscono gli artt. 20 e 22 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[5] Modifica l'art. 30 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[6] Sostituiscono gli artt. 40, 42 e 44 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[7] Sostituisce il primo e il terzo comma, art. 55, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[8] Sostituiscono gli artt. 59 e 60 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[9] Modificano gli artt. 61, 66 e 70 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[10] Sostituiscono gli artt. 93 e 95 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[11] Sostituiscono gli artt. 112 e 118 nonché modificano l'art. 113 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[25] Sostituisce il primo comma, art. 292, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[13] Sostituisce il secondo comma, art. 186, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[14] Sostituisce l'art. 187 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[15] Sostituisce l'art. 189 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[16] Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[17] Modifica la lett. a), art. 200, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[18] Sostituisce il secondo comma, art. 274, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[19] Aggiunge l'art. 275 bis al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[20] Modifica l'art. 277 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[21] Sostituiscono gli artt. 278, 280, 281 e 282 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[22] Sostituisce il primo comma, art. 286, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[23] Sostituisce l'art. 289 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[24] Aggiunge un comma all'art. 290 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[25] Sostituisce il primo comma, art. 292, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[26] Sostituisce il primo comma, art. 296, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.