§ 82.1.6 – R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589.
Revisione generale degli estimi dei terreni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:04/04/1939
Numero:589


Sommario
Art. 1.      E' disposta in tutto il regno la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti catasti
Art. 2.      Agli effetti della revisione delle tariffe d'estimo, per i comuni a nuovo catasto, la quantità annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione è determinata [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il reddito agrario da assoggettare alla imposta istituita con il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, è determinato con le stesse operazioni stabilite dal presente [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Alla revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1 ed alla determinazione delle nuove basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario di cui al [...]
Art. 8.      L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, dopo aver determinato in tutto il regno le tariffe e i valori-base di cui agli art. 2 e 3, le tariffe di [...]
Art. 9.      Le commissioni censuarie comunali sono tenute a fornire ai funzionari dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonché alle commissioni censuarie [...]
Art. 10.      Entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno dei nuovi elementi censuari, la commissione censuaria provinciale può chiedere alla [...]
Art. 11.      In deroga di quanto è disposto dall'art. 127 del regolamento, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 12 ottobre [...]
Art. 12.      Attuata la revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1, le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto, sono determinate con le modalità [...]
Art. 13.      L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ufficio o su richiesta delle commissioni censuarie comunali, ha facoltà di rivedere in qualunque tempo [...]
Art. 14.      Le esenzioni temporanee dalla maggiore imposta sugli incrementi di reddito, comunque concesse, non possono dar luogo alla iscrizione in catasto di estimi non rispondenti [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Le commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, in conformità del disposto del regio decreto-legge [...]
Art. 17.      Con effetto dal 1° gennaio 1939 e fino a quando non sono stabilite le aliquote d'imposta relative ai nuovi estimi, le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e [...]
Art. 18.      Non è ammesso alcun reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa, neppure per motivi di legittimità, al consiglio di Stato sia da parte dei contribuenti, sia [...]
Art. 19.      La commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è integrata con il direttore generale delle imposte dirette
Art. 20.      Entro il 31 dicembre 1940, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, il servizio di conservazione dei vecchi catasti dei terreni è assunto dagli uffici tecnici [...]
Art. 21. 
Art. 22.      La prima parte del secondo comma dell'art. 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è così sostituita
Art. 23.      Il governo del Re è autorizzato a provvedere, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alle necessarie modificazioni di organico del personale [...]
Art. 24.      Il ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge
Art. 25.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto


§ 82.1.6 – R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589. [1]

Revisione generale degli estimi dei terreni.

(G.U. 22 aprile 1939, n. 96).

 

     Art. 1.

     E' disposta in tutto il regno la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti catasti.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della revisione delle tariffe d'estimo, per i comuni a nuovo catasto, la quantità annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione è determinata sulla base di metodi di coltivazione che siano giudicati ordinari all'atto della revisione, per il comune preso in considerazione, e sulla base di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e i massimi attribuibili a cause straordinarie.

     Le quantità dei prodotti e dei mezzi di produzione, determinate ai sensi del precedente comma, sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1937 e la fine delle operazioni di revisione.

     Ferme restando le vigenti disposizioni circa le detrazioni, da effettuarsi dal valore della produzione come sopra determinato per ottenere la rendita imponibile, la rimunerazione del lavoro manuale è calcolata sulla base dei contratti collettivi di lavoro anche quando si tratta di lavoro manuale prestato dallo stesso conduttore.

 

          Art. 3. [2]

     Le tariffe d'estimo ed i valori-base per i comuni a vecchio catasto devono parimenti essere riveduti procedendo con i metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascun catasto, e tenute presenti le norme di cui all'art. 2 per quanto riguarda le quantità dei prodotti e dei mezzi di produzione ed i prezzi.

 

          Art. 4.

     Il reddito agrario da assoggettare alla imposta istituita con il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, è determinato con le stesse operazioni stabilite dal presente decreto per la formazione dei nuovi estimi censuari.

     Nei comuni forniti di catasto per qualità, classi e tariffe, il reddito agrario soggetto alla imposta è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali risultano dalla formazione delle tariffe d'estimo, escluso sempre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestato. A tale scopo si determinano apposite tariffe di reddito agrario riferibili alla unità di superficie di ogni qualità e classe.

     Nei comuni sforniti di catasto per qualità, classi e tariffe, la base imponibile del reddito agrario è determinata con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma ed è commisurata in una aliquota dell'estimo riveduto ai sensi del precedente art. 1.

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7.

     Alla revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1 ed alla determinazione delle nuove basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario di cui al precedente art. 4, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     In deroga delle disposizioni vigenti, i risultati delle operazioni compiute ai sensi delle precedenti disposizioni sono resi definitivi con la procedura indicata dall'art. 8, salvo quanto dispongono gli art. 12 e 13.

 

          Art. 8.

     L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, dopo aver determinato in tutto il regno le tariffe e i valori-base di cui agli art. 2 e 3, le tariffe di reddito agrario e le aliquote di cui all'art. 4, comunica i detti elementi censuari contemporaneamente alle commissioni censuarie comunali, per i rispettivi comuni, alle commissioni censuarie provinciali, per le rispettive province, ed alla commissione censuaria centrale, per tutto il regno.

     Le commissioni censuarie comunali hanno facoltà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, di presentare alla commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni circa la perequazione fra gli elementi censuari del proprio comune e gli elementi censuari dei comuni limitrofi.

     La commissione censuaria provinciale, entro i successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle commissioni comunali, sentite l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la sezione agraria del consiglio provinciale delle corporazioni, decide, sia in via comparativa, sia in via assoluta, sugli elementi censuari dei comuni della propria provincia.

     Alle sedute della commissione censuaria provinciale partecipa, senza diritto a voto, un rappresentante dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

     La commissione censuaria centrale si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano in tempo debito le decisioni di propria competenza.

     Resi definitivi i nuovi elementi censuari, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali procede al calcolo delle nuove rendite imponibili per l'imposta terreni e delle basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario nei confronti dei singoli possessori.

 

          Art. 9.

     Le commissioni censuarie comunali sono tenute a fornire ai funzionari dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonché alle commissioni censuarie provinciali e centrale, tutte le notizie e le informazioni delle quali sono richieste per l'esecuzione delle operazioni di cui ai precedenti art. 2, 3 e 4.

 

          Art. 10.

     Entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno dei nuovi elementi censuari, la commissione censuaria provinciale può chiedere alla commissione censuaria centrale la modificazione degli elementi censuari che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non li ritenga perequati nei confronti degli elementi censuari di comuni delle province limitrofe. Analoga facoltà è concessa all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     In seguito alle richieste di cui al precedente comma, la commissione censuaria centrale può apportare modifiche agli elementi censuari già stabiliti ai sensi del precedente art. 8.

 

          Art. 11.

     In deroga di quanto è disposto dall'art. 127 del regolamento, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di pubblicare la mappa, il quadro di qualità e classi e i risultati della misura e del classamento, anche prima che sia allestita la tariffa.

 

          Art. 12.

     Attuata la revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1, le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto, sono determinate con le modalità stabilite nell'art. 2, e rese definitive con la procedura di cui all'art. 36 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

     In tale occasione possono proporsi nuove tariffe di reddito agrario in sostituzione delle tariffe e delle aliquote già stabilite, ai sensi dei precedenti art. 8 e 10.

     Le nuove tariffe sono rese definitive con la procedura richiamata nel comma primo del presente articolo.

 

          Art. 13.

     L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ufficio o su richiesta delle commissioni censuarie comunali, ha facoltà di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, la classificazione ed il classamento in determinati comuni, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle colture, e di proporre, per gli stessi comuni, nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli in vigore.

     I nuovi elementi censuari di cui al precedente comma sono determinati e resi definitivi nei modi di cui all'art. 12.

     Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente [5].

     Ove la revisione di cui al primo comma si proceda prima che sia attuata la revisione generale degli estimi disposta con l'art. 1, i risultati del nuovo classamento sono adottati agli effetti della predetta revisione generale, in via provvisoria per la formazione dei ruoli, ed in via definitiva solo quando sia esperita la procedura di cui all'art. 37 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

 

          Art. 14.

     Le esenzioni temporanee dalla maggiore imposta sugli incrementi di reddito, comunque concesse, non possono dar luogo alla iscrizione in catasto di estimi non rispondenti allo stato di fatto, ma hanno effetto solo nei confronti dell'imposta.

     Per le esenzioni relative a variazioni intervenute prima dell'applicazione dei nuovi estimi, l'imposta è commisurata agli estimi preesistenti, riveduti in conformità degli art. 2 e 3.

     La revisione è effettuata adottando le nuove tariffe per le qualità e classi tuttora esistenti, ovvero, in mancanza, applicando coefficienti da stabilirsi con decreto del ministro per le finanze.

 

          Art. 15. [6]

 

          Art. 16.

     Le commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, in conformità del disposto del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2332, continuano a funzionare nella loro attuale costituzione. Alla sostituzione di membri nelle commissioni censuarie comunali provvede il podestà, se i membri da sostituire furono a suo tempo designati dall'unione provinciale degli agricoltori, l'intendente di finanza in ogni altro caso.

 

          Art. 17.

     Con effetto dal 1° gennaio 1939 e fino a quando non sono stabilite le aliquote d'imposta relative ai nuovi estimi, le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati eccedenti il primo limite, le imposte, le tasse e i contributi di qualsiasi ente, gravanti sulle proprietà immobiliari, non possono essere applicati con aliquote o tariffe superiori a quelle debitamente autorizzate per l'anno 1938.

     Restano peraltro validamente acquisite le sovrimposte autorizzate prima della pubblicazione del presente decreto.

     In via eccezionale, quando per i comuni e le province sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, alle quali non si possa provvedere con la riduzione degli stanziamenti passivi o con altri mezzi di bilanci, i comuni e le province possono essere autorizzati ad applicare aliquote eccedenti la misura suaccennata mediante decreto reale, promosso dal ministro per l'interno di concerto con il ministro per le finanze, sentita la giunta provinciale amministrativa e udite inoltre;

     a) per le province, per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni che superano il terzo limite, la commissione centrale per la finanza locale, di cui all'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

     b) per le province e per i comuni danneggiati dal terremoto, la commissione speciale di cui all'art. 330 del testo unico anzidetto.

 

          Art. 18.

     Non è ammesso alcun reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa, neppure per motivi di legittimità, al consiglio di Stato sia da parte dei contribuenti, sia da parte del comune e della provincia contro il decreto reale, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, e contro il provvedimento che dichiara non potersi promuovere il regio decreto di autorizzazione dell'eccedenza.

 

          Art. 19.

     La commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è integrata con il direttore generale delle imposte dirette.

 

          Art. 20.

     Entro il 31 dicembre 1940, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, il servizio di conservazione dei vecchi catasti dei terreni è assunto dagli uffici tecnici erariali a mezzo di apposita sezione posta nel capoluogo di provincia per tutti i comuni della provincia stessa ove ancora vigono detti catasti.

     Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, limitatamente ai comuni della propria circoscrizione, devono avere copia di quegli atti del catasto, che verranno stabiliti dal regolamento.

     All'aggiornamento di tale copia provvedono gli stessi uffici distrettuali delle imposte dirette in base agli elementi che periodicamente verranno loro forniti dagli uffici tecnici erariali.

     Per i comuni dell'ex compartimento ligure-piemontese, che provvedono direttamente alla conservazione dei catasti, resta in vigore l'art. 32 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

     Col passaggio del servizio di conservazione dei vecchi catasti agli uffici tecnici erariali rimangono estese a tale servizio, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664.

 

          Art. 21. [7]

 

          Art. 22.

     La prima parte del secondo comma dell'art. 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è così sostituita:

     (Omissis).

 

          Art. 23.

     Il governo del Re è autorizzato a provvedere, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alle necessarie modificazioni di organico del personale dell'amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 24.

     Il ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

 

          Art. 25.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

     Con regio decreto, sentito il consiglio di Stato, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente decreto-legge, il quale entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 1939, n. 976.

[2] Articolo così modificato dalla L. di conversione 29 giugno 1939, n. 976.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L. 5 gennaio 1956, n. 1.

[4] Articolo modificato dalla L. di conversione 29 giugno 1939, n. 976 e ora abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 giugno 1939, n. 976.

[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della L. 8 marzo 1943, n. 153.

[7] Articolo sostituito dalla L. di conversione 29 giugno 1939, n. 976 e ora abrogato dall'art. 33 della L. 8 marzo 1943, n. 153.