| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 95. Tributi |
| Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
| Data: | 01/07/1961 |
| Numero: | 569 |
| Sommario |
| Art. 1. E' istituita un'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono, da corrispondersi nella misura e con le modalità stabilite nella [...] |
| Art. 2. L'imposta di cui al precedente articolo è dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai produttori di dischi fonografici e di altri supporti atti alla [...] |
| Art. 3. Per i dischi fonografici e per gli altri supporti atti alla riproduzione del suono provenienti dall'estero l'imposta è corrisposta dall'importatore all'atto dello [...] |
| Art. 4. L'imposta istituita con la presente legge è applicabile anche ai nastri magnetici, ai fili magnetici e a tutti gli altri supporti diversi dai dischi fonografici che [...] |
| Art. 5. L'imposta stabilita dalla presente legge non concorre a formare l'imponibile della imposta generale sull'entrata |
| Art. 6. Sono esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono [...] |
| Art. 7. L'imposta sui dischi e sui nastri magnetici od altri supporti per la riproduzione del suono è disciplinata per le forme, le modalità e i termini di pagamento nonché per [...] |
| Art. 8. Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità e forme di pagamento dell'imposta istituita con la presente legge e di [...] |
§ 95.26.50 - Legge 1 luglio 1961, n. 569 [1].
Istituzione di una imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono.
(G.U. 19 luglio 1961, n. 177)
E' istituita un'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono, da corrispondersi nella misura e con le modalità stabilite nella presente legge.
L'imposta di cui al precedente articolo è dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai produttori di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono e si applica sul valore risultante dalla fattura in base all'aliquota del 10 per cento.
La stessa imposta è dovuta, all'atto dell'importazione, sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.
Agli effetti della presente disposizione sono considerati produttori anche coloro che, pur non provvedendo direttamente alla fabbricazione, dispongono la messa in commercio di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono contraddistinti con un marchio di loro uso esclusivo.
Per i dischi fonografici e per gli altri supporti atti alla riproduzione del suono provenienti dall'estero l'imposta è corrisposta dall'importatore all'atto dello sdoganamento sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali, dei diritti di autore eventualmente non soddisfatti all'origine e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento.
L'imposta istituita con la presente legge è applicabile anche ai nastri magnetici, ai fili magnetici e a tutti gli altri supporti diversi dai dischi fonografici che siano posti in vendita senza essere stati magnetizzati o comunque impressionati.
L'imposta stabilita dalla presente legge non concorre a formare l'imponibile della imposta generale sull'entrata.
Sono esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico.
La norma suddetta non è applicabile ai dischi fonografici contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura.
Sono altresì esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e tutti gli altri supporti atti alla riproduzione del suono esportati all'estero direttamente dai rispettivi produttori. I produttori sono tuttavia responsabili per il pagamento dell'imposta sugli esemplari di cui sopra qualora i medesimi venissero reimportati in territorio nazionale.
L'imposta sui dischi e sui nastri magnetici od altri supporti per la riproduzione del suono è disciplinata per le forme, le modalità e i termini di pagamento nonché per le sanzioni, e per quanto altro non è stato specificatamente disposto con la presente legge, dalle norme in materia di tasse di radiodiffusione, previste dalla
Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità e forme di pagamento dell'imposta istituita con la presente legge e di affidare alla Società italiana degli autori ed editori o altra Società oppure Ente, che riscuote i diritti di autore, la riscossione della imposta medesima, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.
Il Ministro per le finanze ha altresì facoltà di disporre con proprio decreto che i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e gli altri supporti atti alla riproduzione del suono, esportati all'estero oppure importati in territorio nazionale, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo rispettivamente della esenzione ovvero dell'avvenuto pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge. Con tale decreto saranno stabilite caratteristiche del contrassegno e le modalità di applicazione.
[1] Abrogata dall'art. 1 del