§ 98.1.27098 - Legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1997
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza [...]


§ 98.1.27098 - Legge 28 febbraio 1997, n. 30. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

(G.U. 1 marzo 1997, n. 50)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669

     All'articolo 1:

     al comma 1, alla lettera a), le parole: "nell'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo" e alle parole: "per sussidi" sono premesse le seguenti: "nonché quelle"; alla lettera d), numero 1), dopo le parole: "dell'esercizio di opere pubbliche", sono inserite le seguenti: "e le imprese sub-concessionarie di queste";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis";

     al comma 4, primo periodo, la parola: "pagate" è sostituita dalla seguente: "pagati" e le parole: "per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere" sono sostituite dalle seguenti: "per effettuare interventi di cui alle lettere a)";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993".

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "ART. 1-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). - 1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane".

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

     "c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";

     c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni"";

     alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

     "01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie" sono soppresse";

     alla lettera d), al numero 2), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo capoverso, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

     "e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)";

     b) al secondo capoverso, dopo le parole: "si applicano", sono inserite le seguenti: ", sotto la responsabilità del cedente,";

     al comma 5, le parole: "nella misura del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura ridotta";

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     "8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di antiquariato,";

     b) nel comma 6, le parole: "di prodotti editoriali di antiquariato," sono soppresse";

     dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     "9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo"".

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     il primo capoverso è sostituito dal seguente:

     "ART. 2645-bis. - (Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente";

     al capoverso 2, la virgola dopo la parola: "definitivo" è soppressa ed è inserita dopo le parole: "comma 1"; le parole: "stipulato in" sono sostituite dalle seguenti: "o di altro atto che costituisca comunque";

     il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)";

     al capoverso 4, la parola: "fabbricati" è sostituita dalla seguente: "edifici" e le parole da: "ai soli effetti" sino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: "per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'interno costruendo edificio espressa in millesimi";

     il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti";

     al capoverso 6, è inserita una virgola dopo le parole: "singole unità" e, prima della parola: "completata", sono inserite le seguenti: "sia stata";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato"";

     al comma 2, le parole da: "nonché" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione";

     al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:

     "ART. 2825-bis. - (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare";

     al comma 4, il capoverso è sostituito dal seguente:

     "ART. 2775-bis. - (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.

     Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis";

     al comma 8, dopo le parole: "lettere g) e h)" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione";

     il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

     "4 gli originali e le copie degli atti pubblici erogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;"";

     al comma 11, dopo le parole: "situate in comuni" è inserita la seguente: "montani";

     dopo il comma 11, è inserito il seguente:

     "11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari"";

     al comma 12, lettera a), è soppresso il numero 1);

     dopo il comma 13, è inserito il seguente:

     "13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale".

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     alla lettera b), il capoverso 8 è sostituito dal seguente:

     "8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili";

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

     "1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce"";

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.

     3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili"";

     la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese"";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto- legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo".

     All'articolo 5:

     al comma 1, alla lettera a), le parole: "sentito il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata"; la lettera f) è soppressa;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del settore";

     al comma 4:

     alla lettera a) è premessa la seguente:

     "0a) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

     "Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze può eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonché la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate"";

     dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

     "b-bis) nell'articolo 52 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "L'opposizione non può essere proposta:

     a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;

     b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";

     b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico"";

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel primo periodo le parole: "in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";

     2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno"".

     Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

     "ART. 5-bis. - (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi). - 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni.

     ART. 5-ter. - (Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi). - 1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministero delle finanze di prorogare al 30 aprile 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".

     All'articolo 6:

     il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     "3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

     "114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati".

     3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997";

     al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) del comma 206 è sostituita dalla seguente:

     "a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;";

     b) la lettera d) del comma 206 è sostituita dalla seguente:

     "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;";

     c) la lettera f) del comma 206 è sostituita dalla seguente:

     "f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze.";

     d) il comma 207 è sostituito dal seguente:

     "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico.";

     e) dopo il comma 208 è inserito il seguente:

     "208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze"".

     Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

     "ART. 6-bis. - (Proroga dei termini). - 1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.

     2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonché degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

     3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.

     4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     ART. 6-ter. (Incremento del Fondo per l'occupazione). - 1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 8:

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "enti locali territoriali," sono inserite le seguenti: "gli enti parchi nazionali,"; dopo le parole: "interventi di politica comunitaria," sono inserite le seguenti: "gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,";

     al comma 5, dopo la parola: "ANCI" sono inserite le seguenti: ", l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM)".

     All'articolo 9:

     al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     "c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997";

     dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     "9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3"".

     All'articolo 10:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: "antirosolia, antiparotite" è aggiunta la seguente: ", antipertosse"";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui"";

     il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     "4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

     "173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

     173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

     173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.

     173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio".

     4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.

     4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato";

     dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

     "5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

     5-ter. All'articolo 2, comma 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo"";

     dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     "6-bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

     "f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;"";

     dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

     "8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".

     8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".

     8-quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75".

     8-quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo è soppresso.

     8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".

     8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8- sexies hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997";

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     "10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente,"";

     dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

     "10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

     10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Statò"";

     il comma 11 è soppresso;

     dopo il comma 11, è inserito il seguente:

     "11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

     "47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000"";

     il comma 13 è soppresso;

     dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

     "13-bis. Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633," sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali".

     13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della dichiarazione annuale".

     13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: "c- bis)" è sostituita dalla seguente: "b-bis)".

     13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997".

     Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

     "ART. 10-bis. - (Modifiche alla legge di bilancio). - 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" è sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     ART. 10-ter. - (Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli). - 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

     "La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".

     2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è elevata al 10 per cento.

     3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né si fa luogo al rimborso di quelle già corrisposte.

     5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto il seguente comma:

     "Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato è assoggettato a imposta nella misura del 50 per cento"".

     All'articolo 12:

     il comma 1 è soppresso;

     il comma 2 è soppresso;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186";

     il comma 5 è soppresso;

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'Amministrazione di provenienza".

     L'articolo 13 è soppresso.

     All'articolo 14:

     al comma 3, dopo le parole: "9 ottobre 1990, n. 309," sono inserite le seguenti: "alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile".

     L'articolo 15 è soppresso.

     All'articolo 17 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali.

     1-ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio"".

     All'articolo 20 al comma 1, le parole: "introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535" sono sostituite dalle seguenti: "introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto- legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647".

     All'articolo 24 al comma 1, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".

     L'articolo 25 è soppresso.

     All'articolo 27:

     al comma 1, primo periodo, le parole da: "fermi restando gli ambiti territoriali" fino a: "n. 194 del 20 agosto 1994" sono soppresse; le parole: "citato decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994"; e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: "medesime regioni è prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso";

     al comma 2 le parole: "e di cui all'articolo 1, comma 234" sono sostituite dalle seguenti: "e di cui all'articolo 2, comma 215", e le parole da: ", che continua ad essere disciplinata" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", relativamente al personale dirigente già iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

     2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

     2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo";

     al comma 3, nell'alinea, il numero: "2.250" è sostituito dal seguente: "2.258"; e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     "b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis".

     L'articolo 28 è soppresso.

     All'articolo 29:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "in data anteriore al 1 gennaio 1987" sono aggiunte le seguenti: "o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni dalla data di immatricolazione";

     al comma 2, dopo le parole: "effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997" sono inserite le seguenti: "e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei materiali e della rottamazione";

     al comma 4, le parole: "rilasciato dal pubblico registro automobilistico" sono sostituite dalle seguenti: "richiesto al pubblico registro automobilistico";

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto";

     al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri";

     al comma 8, la parola: "appositi" è soppressa e le parole: "del fondo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'accantonamento".

     Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

     "ART. 29-bis. - (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati). - 1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.

     2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.

     3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.

     4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.

     ART. 29-ter. - (Disposizioni in materia di lotterie). - 1. In caso di irregolarità procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.

     2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

     3. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario. - ART. 29-quater. - (Integrazione del Fondo occupazione). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri".


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 10, comma 3.