§ 98.1.26995 - Legge 8 agosto 1995, n. 349.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1995
Numero:349


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...]


§ 98.1.26995 - Legge 8 agosto 1995, n. 349.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

(G.U. 23 agosto 1995, n. 196)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132.

 

          Art. 2.

     1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996.

     2. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 15 luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano già scaduti alla data del 30 giugno 1995 e sempreché siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1° gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.

     3. Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 15 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis è triplicata.

     4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 75, comma 1, lettere a) e b), le parole: «sei mesi» e «dieci mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «diciotto mesi» e «ventidue mesi»;

     b) all'articolo 77, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

     c) all'articolo 82, comma 1, è soppressa la lettera d).

     5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.

     6. [I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo] [1].

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250

     All'art. 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "differito al 31 luglio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "differito al 30 settembre 1995";

     al comma 4, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 1996";

     al comma 9, secondo periodo, le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639" sono sostituite dalle seguenti: "già in vigore";

     al comma 10, le parole: "degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 56, comma 7,";

     al comma 11, ultimo periodo, le parole: "di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175" sono sostituite dalle seguenti: "precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995";

     dopo il comma 11, è inserito il seguente:

     "11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995";

     al comma 13, le parole: "è differito al 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "è differito al 30 settembre 1995";

     al comma 14, le parole: "di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175" sono sostituite dalle seguenti: "precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995";

     il comma 17 è soppresso;

     dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

     "27-bis. Al comma 1, lettera e), dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la trasformazione tra il 1° giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 30 della citata legge n. 724 del 1994".

     Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Modifica dell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. All'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

     "8-bis. Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera g) dell'art. 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonchè a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purchè l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi"".

     L'art. 2 è soppresso.

     All'art. 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Per gli errori compiuti fino al 30 aprile 1995 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'art. 46 e dal comma 1 dell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonchè dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalità previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 ottobre 1995".

     Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis (Rimborsi IVA). - 1. Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1° gennaio 1996, durata dieci anni, per l'importo massimo di lire 400 miliardi, al cui onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'onere derivante dalla relativa spesa per interessi, valutata in lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

     2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75".

     All'art. 4, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie".

     All'art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. E' in ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, per il periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994, anche in deroga all'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

     Dopo l'art. 5, è aggiunto il seguente:

     "Art. 5-bis (Modalità applicative dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quota parte di cui alla lettera b) è determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti".


[1] Comma abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a decorrere dal 1° luglio 1999.