§ 95.5.326 - D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1.
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:08/01/2024
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati
Art. 2.  Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA
Art. 3.  Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio
Art. 4.  Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili
Art. 5.  Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
Art. 6.  Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale
Art. 7.  Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Art. 8.  Scadenza dei versamenti rateali delle imposte
Art. 9.  Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Art. 10.  Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti
Art. 11.  Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
Art. 12.  Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie
Art. 13.  Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione
Art. 14.  Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità
Art. 15.  Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA
Art. 16.  Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta
Art. 17.  Addebito in conto dell'I24 con scadenze future
Art. 18.  Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA
Art. 19.  Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA
Art. 20.  Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata
Art. 21.  Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia
Art. 22.  Rafforzamento dei servizi digitali
Art. 23.  Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale
Art. 24.  Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software
Art. 25.  Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari
Art. 26.  Disposizioni finanziarie
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 95.5.326 - D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1.

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

(G.U. 12 gennaio 2024, n. 9)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 16, recante principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 novembre 2023;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.».

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall'articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto.».

     3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 2. Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA

     1. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

     2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

 

     Art. 3. Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, è inserito il seguente: «6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.».

 

     Art. 4. Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili

     1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.».

 

     Art. 5. Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

     1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.».

 

     Art. 6. Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale

     1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sarà implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.».

     2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale

     1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per l'anno 2024 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.».

     2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Scadenza dei versamenti rateali delle imposte

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le parole: «mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

 

     Art. 9. Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo

     1. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

     b) dopo le parole: «relativo al mese successivo» sono aggiunte le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».

     2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

     b) dopo le parole: «trimestre successivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

     4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

     5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

     6. All'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno» e le parole: «20 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;

     b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».

 

     Art. 10. Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

     1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

     a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

     c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

     Art. 11. Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

     1. Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

     b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno del nono mese»;

     2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

     3. Con effetto dal 1° aprile 2025, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

     2. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»;

     b) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno».

 

     Art. 12. Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

     1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 13. Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione

     1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

 

     Art. 14. Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità

     1. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

     b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;».

 

     Art. 15. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA

     1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

     2. A decorrere dal medesimo periodo indicato al comma 1, all'articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta» sono soppresse.

     3. A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 120, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.».

 

     Art. 16. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

     1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

     2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

     3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.

     4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.

     5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

     7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonchè ogni altra disposizione di attuazione.

     8. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 17. Addebito in conto dell'I24 con scadenze future

     1. Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 18. Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA

     1. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.

     2. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «, fino» a «comma 2» sono soppresse.

 

     Art. 19. Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «La dichiarazione precompilata», sono inserite le seguenti: «, di cui ai commi 1 e 1-bis,».

     2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 20. Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo le parole: «dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti», sono inserite le seguenti: «e a redditi percepiti dai contribuenti»;

     b) al comma 4, dopo le parole: «dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3», sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti».

 

     Art. 21. Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia

     1. Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.

     2. Il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.

     3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

     4. La rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 22. Rafforzamento dei servizi digitali

     1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:

     a) potenziare i canali di assistenza a distanza;

     b) consentire la registrazione delle scritture private;

     c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;

     d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonchè lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

     e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonchè liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;

     f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

     2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

     3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 23. Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

     1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

     2. L'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.

     3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

     4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 24. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software

     1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

     2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

     3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1.

     4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 25. Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari

     1. Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.».

     2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 26. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.