§ 11.1.23 - Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:16/12/1991
Numero:398


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 11.1.23 - Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

(G.U. 17 dicembre 1991, n. 295).

 

     Art. 1.

     1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

     2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

     3. [1]

 

          Art. 2.

     1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

     3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [2].

     4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

     5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali [3].

     6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione [4].

 

          Art. 3. [5]

     [1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.]

 

          Art. 4.

     1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.


[1] Comma abrogato dall'art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[2] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[3] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[4] Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 18 maggio 1995.

[5] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485 e abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, con la decorrenza ivi prevista.