§ 95.1.166 - D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:03/09/1999
Numero:321


Sommario
Art. 1.  Contenuto dei ruoli
Art. 2.  Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo
Art. 3.  Procedura di formazione e consegna del ruolo con l'ausilio del CNC
Art. 4.  Data di consegna dei ruoli
Art. 5.  Riassunto dei ruoli erariali
Art. 6.  Contenuto minimo della cartella di pagamento
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 95.1.166 - D.M. 3 settembre 1999, n. 321.

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

(G.U. 16 settembre 1999, n. 218)

 

 

     Art. 1. Contenuto dei ruoli

     1. I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore o con l'intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalità previste dall'articolo 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC). Essi, in entrambi i casi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente l'indicazione dei seguenti dati:

     a) l'ente creditore;

     b) la specie del ruolo;

     c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;

     d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;

     e) il codice dell'ambito;

     f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

     g) l'importo di ogni articolo di ruolo;

     h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;

     i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

     l) la data di consegna al concessionario.

     2. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

 

          Art. 2. Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo

     1. I ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Se una o più quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell'articolo 1, comma 1, il concessionario lo segnala all'ente creditore per il tramite del CNC e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché l'ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.

 

          Art. 3. Procedura di formazione e consegna del ruolo con l'ausilio del CNC

     1. Nel caso in cui l'ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all'articolo 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceo.

     2. Le minute dei ruoli contengono l'indicazione dei seguenti elementi:

     a) l'ente creditore;

     b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente creditore;

     c) la specie del ruolo;

     d) il codice fiscale dei debitori;

     e) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche;

     f) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

     g) per ogni articolo di ruolo, il codice o, in mancanza, la descrizione;

     h) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

     i) gli importi a carico di ciascun debitore. Per gli interessi, gli accessori e le sanzioni, l'ente creditore può limitarsi ad indicare nella minuta gli elementi necessari al calcolo degli stessi da parte del CNC;

     l) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

     m) l'importo totale relativo a ogni pagina e all'intera minuta;

     n) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

     3. La trasmissione delle minute redatte su supporto informatico è effettuata in conformità alle specifiche tecniche definite d'intesa tra il singolo ente creditore ed il CNC.

     4. Il CNC, ricevute le minute, provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al sistema informativo del Ministero delle finanze la convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore, escludendo le quote concernenti importi inferiori a quello stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e quelle prive di almeno uno dei dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) e quantificando gli interessi, le sanzioni e gli accessori non direttamente determinati nella minuta dall'ente creditore.

     5. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia se determinati direttamente dall'ente creditore, sia se quantificati dal CNC, sono calcolati:

     a) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo;

     b) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 25 del terzo mese successivo;

     c) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo;

     d) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo.

     6. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4, il CNC restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati agli enti creditori. La restituzione del ruoli informatizzati provenienti da supporto cartaceo avviene:

     a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo;

     b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

     7. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto magnetico avviene:

     a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo;

     b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo.

     8. Entro dieci giorni dalla restituzione effettuata ai sensi dei commi 6 e 7, l'ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto di cui all'articolo 1, comma 1, e ne consegna un esemplare al competente concessionario mediante trasmissione al CNC.

 

          Art. 4. Data di consegna dei ruoli

     1. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

 

          Art. 5. Riassunto dei ruoli erariali

     1. Per i soli ruoli erariali, il CNC redige un riassunto in quattro esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi due al concessionario e il terzo e il quarto, rispettivamente, alla ragioneria provinciale dello Stato e all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario cui sono stati consegnati i ruoli. Il modello del riassunto è approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere stabilito che la trasmissione del riassunto prevista dal comma 1 avvenga in via telematica.

 

          Art. 6. Contenuto minimo della cartella di pagamento

     1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito.

     2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1999.