| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
| Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
| Data: | 30/07/1990 |
| Numero: | 224 |
| Sommario |
| Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia [...] |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 16 della [...] |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.2.60 – L. 30 luglio 1990, n. 224.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
(G.U. 10 agosto 1990, n. 186, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 16 della convenzione stessa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.