§ 29.2.60 – L. 30 luglio 1990, n. 224.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:30/07/1990
Numero:224


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 16 della [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.2.60 – L. 30 luglio 1990, n. 224.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

(G.U. 10 agosto 1990, n. 186, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 16 della convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.