§ 57.11.173 - Legge 23 gennaio 1989, n. 15.
Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:23/01/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. All'Università degli studi di Bologna è concesso un contributo annuo di lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello [...]


§ 57.11.173 - Legge 23 gennaio 1989, n. 15.

Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali

(G.U. 27 gennaio 1989, n. 22)

 

 

     Art. 1.

     1. All'Università degli studi di Bologna è concesso un contributo annuo di lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il John Hopkins University Bologna Center.

     2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse, anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.

     3. Il John Hopkins University Bologna Center cura direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato all'Università di Bologna, cui annualmente viene erogato il contributo di cui al comma 1, dietro presentazione della documentazione relativa alle convenzioni di cui al medesimo comma 1.

     4. Sulla base di apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University Bologna Center possono essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna, usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.