§ 98.1.26943 - Legge 30 novembre 1994, n. 656.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/11/1994
Numero:656


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26943 - Legge 30 novembre 1994, n. 656.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

(G.U. 30 novembre 1994, n. 280)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi). - 1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

     2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.

     3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'art. 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

     4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. E' consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'art. 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.

     5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

     6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: " di alloggi " sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".

     7. All'art. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: " società cooperative " sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali".

     8. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.

     9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente:

     “41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

     10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

     11. Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'art. 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.".

     Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2-bis. – (Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

     2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

     3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

     4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

     5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

     6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

     a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

     b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonchè delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

     7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

     8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

     9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.

     Art. 2-ter. – (Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette). - 1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'art. 2-bis, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'art. 2-bis, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

     2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonchè su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

     Art. 2-quater . – (Autotutela). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

     Art. 2-quinquies . – (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

     a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

     b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

     2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

     3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     4. Ai fini del presente articolo:

     a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

     b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

     c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

     d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

     e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

     5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

     6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

     7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 2-sexies.

     8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

     9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

     10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

     11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: "L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".

     12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'art. 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso art. 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Art. 2-sexies . – (Conciliazione giudiziale). - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'art. 20, è inserito il seguente:

     " Art. 20-bis . – (Conciliazione). - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

     2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

     3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

     4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

     5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

     6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".

     2. Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

     Art. 2-septies. – (Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria). - 1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-quater e 2-sexies i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

     Art. 2-octies. – (Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonchè, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Art. 2-nonies. – (Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA). - 1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonchè delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.

     Art. 2-decies. – (Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali). - 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:

     "c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni"'.

     Art. 2-undecies. – (Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo). - 1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-quinquies, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso art. 2-quinquies.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

     3. Il punto 6 dellatabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

     "6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

     gasolio: 13 per cento dell'aliquota normale;

     benzina: 55 per cento dell'aliquota normale.

     L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

     L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".

     4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

     Art. 2-duodecies. – (Tasse e diritti sugli aeromobili). - 1. L'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.

     2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.

     3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'art. 2-terdecies.

     Art. 2-terdecies. – (Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Le disposizioni indicate all'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.

     2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2-duodecies del presente decreto.

     Art. 2-quattuordecies. – (Efficacia di norme). - 1. Le disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-terdecies hanno effetto dal 17 novembre 1994.

     2. Le disposizioni degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,21e22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994".

     All'art. 3:

     al comma 1, le parole: "di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 2-bis del presente decreto";

     al comma 1, dopo la parola: "uffici", è inserita la seguente: "anche";

     al comma 2, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'art. 4, al comma 1, le parole: "dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dall'art. 3", sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-bis, 2-sexies e 3".

     All'art. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: - "1-bis. Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e le relative norme di attuazione.”