§ 67.1.46 - Legge 5 maggio 1976, n. 324.
Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:05/05/1976
Numero:324


Sommario
Art. 1.      Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti
Art. 2.      I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue
Art. 3.      Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo è fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal [...]
Art. 4.      Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633, [...]
Art. 5.      Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri
Art. 6.      Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile del pagamento dei diritti previsti dalla presente legge
Art. 7.      Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per [...]
Art. 8.  [4]
Art. 9.  [5]
Art. 10.      E' abrogata la legge 9 gennaio 1956, n. 24


§ 67.1.46 - Legge 5 maggio 1976, n. 324.

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(G.U. 31 maggio 1976, n. 142)

 

     Art. 1.

     Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

     a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;

     b) diritto di imbarco per passeggeri.

 

          Art. 2.

     I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

     1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale:

     L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

     L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

     2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:

     L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

     L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

     I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50% quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.

 

          Art. 3.

     Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo è fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

     Il diritto è dovuto come stabilito all'art. 2, ultimo comma.

     Il diritto non è dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.

 

          Art. 4.

     Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1977.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 le società di navigazione aerea nazionali esercenti, in forza di concessioni accordate ai sensi dell'art. 776 del codice della navigazione, servizi di trasporto aereo di linea interni ed internazionali, sono assoggettate al pagamento dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nelle seguenti misure percentuali degli importi dei diritti fissati per i relativi anni:

     anno 1978: 10 per cento;

     anno 1979: 20 per cento;

     anno 1980: 40 per cento;

     anno 1981: 60 per cento;

     anno 1982: 80 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 i diritti di cui agli articoli 2 e 3 sono dovuti dalle società indicate nel precedente comma nella misura in vigore nel relativo anno.

 

          Art. 5.

     Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

     Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in L.5.000 per ogni passeggero [1] .

     Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

     Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni. Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purchè in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio [2].

     Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero [3] .

 

          Art. 6.

     Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile del pagamento dei diritti previsti dalla presente legge.

     I diritti previsti dagli articoli 2 e 3 non si applicano, sotto condizione di reciprocità, per gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

     I diritti previsti dall'art. 5 competono anche all'ente che in virtù di apposite convenzioni gestisce l'aerostazione per passeggeri, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

     La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, compete anche all'ente che, in virtù di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

     I diritti previsti dalla presente legge, nonché la tassa erariale di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o alla società di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali.

 

          Art. 7.

     Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

     Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'accertamento e la riscossione dei diritti previsti dalla presente legge e della tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, spettanti agli enti e alle società che gestiscono interi complessi aeroportuali ovvero aerostazioni per passeggeri o merci.

     Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvederà con le modalità attualmente vigenti, che si applicano anche ai gestori di aerostazioni passeggeri o merci.

 

          Art. 8. [4]

     La misura dei diritti prevista dalla presente legge è soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.

     Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

     Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione.

 

          Art. 9. [5]

     Presso il Ministero dei trasporti è istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri:

     un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

     due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;

     un funzionario del Ministero del tesoro;

     un funzionario del Ministero delle finanze;

     due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;

     due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali;

     due funzionari dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

     I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

     La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti.

     (Omissis) [6].

     La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

 

          Art. 10.

     E' abrogata la legge 9 gennaio 1956, n. 24.

     La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 2 ottobre 1991, n. 316. Il diritto di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a L. 7.000 dall'art. 3 del D.M. 13 agosto 1998.

[2] Comma così modificato dall'art. 28 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.

[5] Articolo così modificato dall'art. 8 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 2 ottobre 1991, n. 316.