§ 93.10.15 - Legge 27 luglio 1967, n. 633.
Estensione delle agevolazioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.10 trasporto aereo
Data:27/07/1967
Numero:633


Sommario
Art. unico.      Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'art. 5, [...]


§ 93.10.15 - Legge 27 luglio 1967, n. 633. [1]

Estensione delle agevolazioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI.

(G.U. 7 agosto 1967, n. 197).

 

     Art. unico.

     Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'art. 5, comma secondo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è esteso alle Società di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di linea interni e internazionali.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.