§ 98.1.28763 - D.L. 16 novembre 1994, n. 630 .
Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/11/1994
Numero:630


Sommario
Art. 1.  Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA
Art. 2.  Accertamento con adesione ai fini di altre imposte dirette
Art. 3.  Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano
Art. 4.  Autotutela
Art. 5.  Chiusura delle liti fiscali pendenti
Art. 6.  Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA
Art. 7.  Conciliazione giudiziale
Art. 8.  Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali
Art. 9.  Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria
Art. 10.  Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione
Art. 11.  Servizio ispettivo di sicurezza
Art. 12.  Organizzazione del Servizio
Art. 13.  Anagrafe patrimoniale
Art. 14.  Norme di attuazione
Art. 15.  Servizio centrale degli ispettori tributari
Art. 16.  Concorsi speciali
Art. 17.  Personale dirigenziale
Art. 18.  Compiti della Scuola centrale tributaria
Art. 19.  Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza
Art. 20.  Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo
Art. 21.  Tasse e diritti sugli aeromobili
Art. 22.  Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 23.  Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario
Art. 24.  Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI
Art. 25.  Entrata in vigore


§ 98.1.28763 - D.L. 16 novembre 1994, n. 630 [1].

Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(G.U. 17 novembre 1994, n. 269)

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 

     Art. 1. Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA

     1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

     2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

     3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

     4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

     5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

     6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

     a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

     b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonchè, delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

     7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo direttivo lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

     8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

     9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.

 

          Art. 2. Accertamento con adesione ai fini di altre imposte dirette

     1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'art. 1, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'art. 1 sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

     2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonchè su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

 

          Art. 3. Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano

     1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonchè, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 4. Autotutela

     1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

 

          Art. 5. Chiusura delle liti fiscali pendenti

     1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

     a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

     b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

     2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

     3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     4. Ai fini del presente articolo:

     a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

     b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

     c) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

     5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

     6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

     7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 7.

     8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

     9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

     10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

 

          Art. 6. Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA

     1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA nonchè delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.

 

          Art. 7. Conciliazione giudiziale

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'art. 20 è inserito il seguente articolo:"Art. 20-bis (Conciliazione) - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4. 4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".

     2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

 

          Art. 8. Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali

     1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:"c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".

 

          Art. 9. Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

     1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 7 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

 

          Art. 10. Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione

     1. All'art. 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.".

     2. All'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-quater. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.".

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 11. Servizio ispettivo di sicurezza

     1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'art. 12, comma 3.

     2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'art. 14:

     a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

     b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

     c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

     d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

     e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

     f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

     g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'art. 13.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonchè ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

     4. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 14, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

     5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

     6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

     a) esclusione dell'avviso di procedimento;

     b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

     7. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

 

          Art. 12. Organizzazione del Servizio

     1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a cinque anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici componenti tra magistrati amministrativi, contabili o ordinari e avvocati e procuratori dello Stato, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

     2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati dello Stato, di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata che dura in carica tre anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

     3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1.Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica tre anni e sono confermabili per una sola volta.

     4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

     5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13. Anagrafe patrimoniale

     1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 11.

     2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 14, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonchè i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

     3. Con il decreto di cui all'art. 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

     4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'art. 11, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

     5. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonchè gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

     6. Con il decreto di cui all'art. 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'art. 12.

     7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'art. 12, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, nonchè a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

 

          Art. 14. Norme di attuazione

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 11, 12 e 13.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

 

          Art. 15. Servizio centrale degli ispettori tributari

     1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;". Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli" e, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.";

     b) nell'art. 10, comma quarto, primo periodo, le parole: "ha la durata di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza".

     2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

     3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 16. Concorsi speciali

     1. I concorsi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

     2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

 

          Art. 17. Personale dirigenziale

     1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti: "1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'art. 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentonove unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantasette per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentocinquantanove per il livello di funzione E.1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.".

     2. Il comma 5 dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:"5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C".

     3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce "vice direttore generale e direttore centrale" unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce "direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti" è sostituita dalla voce "direttore regionale e direttore di direzione delle entrate" ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecento quattordici posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

     a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

     1) prima della funzione "direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

     2) dopo la funzione "ispettore generale centrale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali";

     3) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è soppressa e dopo la funzione "direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore regionale o compartimentale";

     b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

     1) prima della funzione "direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

     2) dopo la funzione "direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore compartimentale";

     3) dopo la funzione "ispettore generale centrale e compartimentale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali".

 

          Art. 18. Compiti della Scuola centrale tributaria

     1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

     2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

 

          Art. 19. Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza

     1. L'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:"Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. 2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. 3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. 4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado. 5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonchè di funzioni di comando di elevato impegno. 6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del 1° gennaio, con decreto del Ministro delle finanze. 8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge".

     2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'art. 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

     3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 20. Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo

     1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso art. 5.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

     3. Il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:gasolio 13 per cento dell'aliquota normale; benzina 55 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".

     4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

 

          Art. 21. Tasse e diritti sugli aeromobili

     1. L'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.

     2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.

     3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'art. 22.

 

          Art. 22. Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

     1. Le disposizioni indicate all'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.

     2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 21 del presente decreto.

 

          Art. 23. Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

     1. Limitatamente agli esercizi 1994 e 1995 alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, per un importo pari a lire 450 milioni, si fa fronte con le somme non impegnate, iscritte per l'anno 1994 al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (spese per il funzionamento del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria). Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1994 possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 24. Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI

     1. Le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

     3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

 

          Art. 25. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 ottobre 1996, n. 556, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.