§ 46.6.88 - Legge 24 ottobre 1966, n. 887.
Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:24/10/1966
Numero:887


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [1]
Art. 5.  [2]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 46.6.88 - Legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 3 novembre 1966, n. 274)

 

     Art. 1.

     Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

     Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

 

          Art. 2.

     Sono conferite al Ministro per le finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro per la difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 3.

     Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. 1 e 2 allegate alla presente legge.

     Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

 

          Art. 4. [1]

     [Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

     La Commissione superiore di avanzamento è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza.

     La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dal generale di divisione comandante in seconda e dai generali comandanti di zona, delle scuole e dell'accademia.]

 

          Art. 5. [2]

     1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative [3].

     2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni [4].

     3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

     a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;

     b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

     c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

     4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è denominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza [5].

     5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

     6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

Disposizioni transitorie.

 

          Art. 6.

     I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

     Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

     Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:

     gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

     gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purchè risultino più anziani di un pari grado già valutato;

     gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

 

          Art. 8.

     Gli ufficiali già valutati ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad essere valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di età. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano già stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di "a disposizione" con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

 

          Art. 9.

     Salvo quanto è previsto dal secondo comma dell'art. 1 e dal primo e dal secondo comma dell'art. 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella N. 1 - Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo [6].

 

Grado

Forme di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a]

1

2

3

4

5

6

Generale di divisione

-

-

3

-

-

Generale di brigata

scelta

1 anno di comando di zona o comando equipollente

13

3 in 4 anni [b] [c]

1/4 dei generali di brigata non ancora valutati

Colonnello

scelta

1 anno di comando di legione territoriale

42

3 o 4 [d]

1/5 dei colonnelli non ancora valutati [e]

Ten. Colonnello

scelta

2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale

220

8 o 9 [f]

1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

anzianità

-

120

-

-

Capitano

scelta

2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale

400

28 o 29 [g]

1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente

anzianità

2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno

-

-

 

Sottotenente

anzianità

uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale Superare il corso di applicazione [h]

 

 

 

 

     [a] Le frazioni di unit sono riportate nell'anno successivo.

     [b] Salvo il disposto dell'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     [c] Dal 1972 ciclo di 4 anni: una promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno

     .[d] Dal 1972, ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

     [e] Per l'anno 1972 l'aliquota di valutazione aumentata di un numero pari a quello delle promozioni da effettuare ad aumento dell'organico di generale di brigata.

     [f] Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

     [g] Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

     [h] Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     (i) Dal 1967 ciclo di 2 anni: 25 promozioni nel primo anno, 24 promozioni nel secondo anno.

     (l) Solo per i provenienti dell'accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

     Tabella N. 2 - Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente [7].

 

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera

Aliquote di organico per gradi(a)

 

Maggiore

1. Corso superiore di polizia economico-finanziaria. Avere superato il corso (b)

1/4 dell'organico del grado.

2. Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso (b).

1/4 dell'organico del grado.

 

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(b) I capitani ammessi alla frequenza dei corsi superiori di polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.


[1] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1971, n. 320, dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e ulteriormente sostituito dall'art. 57 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità ivi stabilite dall'art. 70.

[3] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[4] Comma sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[5] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[6] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 17 dicembre 1971, n. 1154.

[7] Tabella sostituita dall'art. 3 della L. 3 maggio 1971, n. 320, abrogata dall'art. 57 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità ivi previste dall'art. 70 e così modificata dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.