§ 80.5.230 – L. 22 dicembre 1960, n. 1600.
Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/12/1960
Numero:1600


Sommario
Art. 1.      I benefici previsti dall'art. 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati [...]
Art. 2.      Al personale salariato assunto con provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e [...]
Art. 3.      E' istituito un "ruolo speciale ad esaurimento" tenuto dal Ministero del tesoro, nel quale sono inquadrati i cittadini italiani attualmente in servizio alle dipendenze [...]
Art. 4.      Sul formale inquadramento delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Al personale inquadrato nel "ruolo speciale ad esaurimento" è attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla [...]
Art. 7.      Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio di Trieste, è [...]
Art. 8.      Gli impiegati del "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio
Art. 9.      Il personale investito di funzioni giudiziarie dall'Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sarà utilizzato per altre funzioni
Art. 10.      Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell'art. 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti
Art. 11.      E' istituito a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della [...]
Art. 12.      In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del precedente articolo i ruoli organici del personale degli uffici del lavoro, di cui ai quadri n. 17 [...]
Art. 13.      Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, [...]
Art. 14.      Nel ruolo della carriera direttiva può essere inquadrato il personale che sia provvisto del diploma di laurea e svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni proprie del [...]
Art. 15.      Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, [...]
Art. 16.      L'inquadramento nei ruoli organici e la assegnazione alle categorie di personale a contratto, in attuazione rispettivamente dei precedenti articoli 13, 14 e 15, sono [...]
Art. 17.      Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa "Divisione prigioni" e del Corpo [...]
Art. 18.      Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica [...]
Art. 19.      Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente capo verrà computato per intero il periodo di servizio prestato nel Corpo di [...]
Art. 20.      A coloro che siano colpiti da limiti di età per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianità minima prevista per il trattamento di [...]
Art. 21.      Il personale di cui al precedente capo, può chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
Art. 22.      Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere
Art. 23.      Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti
Art. 24.      I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la [...]
Art. 25.      Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti sono, con decorrenza dalla data di inizio dei corsi, [...]
Art. 26.      Coloro i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi di qualificazione di cui ai precedenti articoli e non l'abbiano ottenuta per mancanza di requisiti, che [...]
Art. 27.      L'inquadramento previsto dal primo comma, lettera b) del precedente art. 21 si effettua assegnando tale personale al coefficiente corrispondente al grado in cui sarebbe [...]
Art. 28.      Al personale collocato nel soprannumero di cui all'art. 17 e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente art. 21 è [...]
Art. 29.      Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia [...]
Art. 30.      Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile [...]
Art. 31.      Al personale che presenta domanda di cessazione dal servizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, in aggiunta [...]
Art. 32.      A favore di tutto il personale di cui alla presente legge viene abbuonata l'indennità per anzianità di servizio percepita per il servizio prestato presso [...]
Art. 33.      Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, è [...]
Art. 34.      Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell'art. 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia [...]
Art. 35.      Al personale di cui al decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste 30 novembre 1954, n. 54, è attribuito, dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 36.      Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di [...]


§ 80.5.230 – L. 22 dicembre 1960, n. 1600.

Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

(G.U. 4 gennaio 1961, n. 3).

 

Titolo I

PERSONALE CIVILE

 

Capo I

PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO ASSUNTO

CON MANSIONI IMPIEGATIZIE O SALARIALI

PRESSO GLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

 

     Art. 1.

     I benefici previsti dall'art. 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati assunti dopo il 1° maggio 1948 ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento dell'Amministrazione militare anglo-americana negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.

     Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, debbono presentare, a pena di decadenza, domanda documentata nel termine di sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre sessanta giorni da tale data.

     La sistemazione concessa dai precedenti commi non può comunque avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo compreso tra la data di sistemazione ed il 1° luglio 1956 è considerato come anzianità di ruolo speciale transitorio.

 

          Art. 2.

     Al personale salariato assunto con provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e tuttora in servizio, si applicano, con decorrenza non anteriore al 26 ottobre 1954, le disposizioni relative ai salariati dello Stato.

 

Capo II

PERSONALE CIVILE ASSUNTO CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

E SALARIALI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

ANGLO-AMERICANA NEL TERRITORIO DI TRIESTE

 

          Art. 3.

     E' istituito un "ruolo speciale ad esaurimento" tenuto dal Ministero del tesoro, nel quale sono inquadrati i cittadini italiani attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, come impiegati o come salariati già assunti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio stesso, compresi i dipendenti in servizio ininterrotto dal 25 ottobre 1954, della Sezione lavori aiuto-disoccupati del Dipartimento dei lavori pubblici (S.E.L.A.D.) e del Centro addestramento maestranze (C.A.M.).

     Tale personale è inquadrato nelle qualifiche o categorie di detto ruolo secondo le tabelle A e B allegate alla presente legge.

     Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico al trattamento economico e di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato.

 

          Art. 4.

     Sul formale inquadramento delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero dell'interno e da un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nonchè da un funzionario designato dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste. Per ciascun componente è nominato un supplente.

     Alla Commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria, presso il quale potranno essere comandati funzionari di altre Amministrazioni.

     L'assegnazione del personale alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, nell'ambito del Territorio di Trieste, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

     I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Al personale inquadrato nel "ruolo speciale ad esaurimento" è attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla qualifica assegnata, in applicazione delle tabelle A e B, tenendo conto della anzianità di servizio per la determinazione degli aumenti periodici maturati dall'ultima promozione conseguita.

     Qualora la retribuzione risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data dell'inquadramento, anche se non conglobati, è concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riassorbibile negli aumenti periodici dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia.

 

          Art. 7.

     Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio di Trieste, è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione, per il trattamento previdenziale in atto.

     Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, salvi gli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione per quanto attiene al trattamento previdenziale.

 

          Art. 8.

     Gli impiegati del "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

     I salariati inquadrati nel "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° anno di età se donne.

     I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianità convenzionale ragguagliata al periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.

 

          Art. 9.

     Il personale investito di funzioni giudiziarie dall'Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sarà utilizzato per altre funzioni.

     Si applicano ad esso le disposizioni di cui al presente capo.

     Ai fini dell'assegnazione del coefficiente di retribuzione detto personale è equiparato al personale civile appartenente alla "super-categoria".

 

          Art. 10.

     Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell'art. 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti.

     La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e qualora l'anzianità stessa sia già maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel "ruolo speciale", non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.

 

Capo III

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

ED INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE

 

          Art. 11.

     E' istituito a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Oltre ai compiti demandati dagli articoli citati, esso esercita anche azione di coordinamento e vigilanza sugli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Gorizia e di Udine.

 

          Art. 12.

     In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del precedente articolo i ruoli organici del personale degli uffici del lavoro, di cui ai quadri n. 17 delle carriere direttive, n. 35 delle carriere di concetto, n. 55 delle carriere esecutive e n. 75 delle carriere del personale ausiliario, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli stabiliti dalle tabelle D, E, F, G, allegate alla presente legge.

 

          Art. 13.

     Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, già assunto dal Governo militare alleato nel Territorio medesimo per l'esigenza dei servizi, che istituzionalmente rientrano nell'attuale competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere inquadrato, su domanda da presentarsi coi relativi documenti al Commissario generale del Governo entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici previsti dal precedente art. 12 nei limiti dell'aumento derivanti dalla attuazione dello stesso art. 12 e con i criteri fissati dagli articoli 14 e 15.

     In quanto applicabile, si osserva il disposto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

 

          Art. 14.

     Nel ruolo della carriera direttiva può essere inquadrato il personale che sia provvisto del diploma di laurea e svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni proprie del ruolo stesso.

     Nel ruolo della carriera di concetto può essere inquadrato il personale di cui al precedente comma che non ottenga l'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva, nonchè quello provvisto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni di concetto.

     Nei ruoli delle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere inquadrati, rispettivamente, coloro i quali siano provvisti del diploma di scuola di istruzione secondaria di primo grado ed abbiano svolto mansioni esecutive e coloro i quali abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

     Per il collocamento nelle singole qualifiche superiori alle iniziali, è richiesta alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità nelle qualifiche parificabili, attribuite dal Governo militare alleato con l'esercizio di funzioni non inferiori a quelle connesse alle qualifiche medesime, e con il contemporaneo possesso del titolo di studio prescritto corrispondente:

     ai periodi stabiliti dall'art. 39, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per le qualifiche della carriera direttiva;

     ad un quadriennio, per ciascuna delle qualifiche superiori alle iniziali della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione alle qualifiche di "direttore principale" della carriera direttiva, e "primo segretario" della carriera di concetto, e dell'ammissione all'esame di concorso ed allo scrutinio di merito comparativo per la promozione alla qualifica di "primo archivista" della carriera esecutiva il servizio richiesto dal precedente comma per il collocamento nelle qualifiche superiori alla iniziale è computato per il periodo successivo al 26 ottobre 1954 in aggiunta a quello di ruolo.

     Il collocamento nella qualifica di "agente tecnico", nel limite di due posti può essere effettuato per coloro i quali svolgono le mansioni di autista da data anteriore al 26 ottobre 1954, con il contemporaneo possesso della patente di guida richiesta dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 15.

     Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, già assunto dal Governo militare alleato per le esigenze dei servizi indicati dal precedente art. 13 che non chiede o non ottenga l'inquadramento ivi previsto è mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età.

     L'assegnazione alle singole qualifiche superiori alle iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è effettuata in base ai medesimi criteri stabiliti dal precedente art. 14 per il collocamento nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

     In corrispondenza delle unità trattenute in servizio con rapporto di impiego a contratto quinquennale a norma dei precedenti commi e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario degli uffici del lavoro, nei limiti degli aumenti risultanti dalle tabelle D, E, F e G, allegate alla presente legge.

 

          Art. 16.

     L'inquadramento nei ruoli organici e la assegnazione alle categorie di personale a contratto, in attuazione rispettivamente dei precedenti articoli 13, 14 e 15, sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione prevista dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che a tal fine compila apposite graduatorie di merito.

     Tali graduatorie determinano anche l'ordine di ruolo per il personale previsto dal precedente art. 14.

     La proposta, di cui al precedente primo comma, deve essere formulata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento ministeriale relativo, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.

     In quanto applicabile, si osserva il disposto degli articoli 6 e 7.

 

Titolo II

PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA DELLA VENEZIA GIULIA

 

Capo I

COLLOCAMENTO IN RUOLI ORGANICI SEPARATI E LIMITATI

 

          Art. 17.

     Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa "Divisione prigioni" e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato ed è iscritto in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso detti Corpi in base alla tabella C di equiparazione allegata alla presente legge.

     A tale personale è attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale dei suddetti Corpi.

     L'anzianità assoluta nel grado attribuito in applicazione del primo comma è determinata dalla data di promozione al corrispondente grado ricoperto nei Corpi di provenienza al momento della entrata in vigore della presente legge.

     Per il personale i cui gradi vengono unificati in base alla tabella C, l'anzianità assoluta nel grado attribuito è determinata dalla data di promozione al grado meno elevato tra quelli unificati.

     L'anzianità relativa è determinata dalla valutazione comparativa dei meriti acquisiti durante il servizio prestato.

 

          Art. 18.

     Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 19.

     Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente capo verrà computato per intero il periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza dalla data di promozione al grado rivestito.

     Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

 

          Art. 20.

     A coloro che siano colpiti da limiti di età per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianità minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.

 

Capo II

OPZIONE PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE

E PER L'INQUADRAMENTO NEGLI IMPIEGHI CIVILI

 

          Art. 21.

     Il personale di cui al precedente capo, può chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;

     b) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II.

 

          Art. 22.

     Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere:

     a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni;

     b) entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione della pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.

 

          Art. 23.

     Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

     a) per l'ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente:

     1) rivestire il grado di ufficiale nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, dell'ex Divisione prigioni e della guardia di finanza di Trieste;

     2) essere munito del diploma di licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;

     3) non avere superato il 35° anno di età alla data di assunzione da parte della Amministrazione militare anglo-americana;

     4) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per la nomina a sottotenente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo della guardia di finanza;

     b) per l'ammissione ai corsi per la nomina a guardia o grado corrispondente:

     1) rivestire il grado di guardia, guardia scelta, appuntato o sottufficiale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni, della guardia di finanza o forestale di Trieste;

     2) non aver superato il 28° anno di età alla data di assunzione da parte dell'Amministrazione militare anglo-americana;

     3) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia o forestale dello Stato.

 

          Art. 24.

     I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi.

     I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto dei Ministri competenti.

 

          Art. 25.

     Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti sono, con decorrenza dalla data di inizio dei corsi, assunti in via di esperimento nel grado rispettivamente di sottotenente, guardia o grado corrispondente, con diritto al trattamento economico iniziale di tale grado.

     Gli ufficiali, riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, ove occorra, anche in soprannumero agli organici, con anzianità relativa determinata in base al punteggio conseguito negli esami finali dei corsi, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado con uguale anzianità assoluta.

     Le guardie e gradi corrispondenti in esperimento, se riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati, ove occorra anche in soprannumero agli organici, e contraggono la ferma di tre anni. La loro anzianità è stabilita in base ai criteri enunciati nel precedente comma.

     Il servizio, anche non continuativo, prestato dal personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi alla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana è computato per intero come servizio statale non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza ed è riscattabile secondo le norme vigenti. La disposizione non si applica quando le interruzioni del servizio siano state dovute alla volontà del personale interessato.

     Non possono essere coperti col personale nominato ai sensi dei precedenti commi i posti d'organico vacanti, per i quali siano in corso reclutamenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I posti in soprannumero, che si determinano in applicazione del presente articolo, saranno riassorbiti per i gradi di sottotenente, guardia e gradi corrispondenti con un terzo delle successive vacanze nei gradi stessi.

 

          Art. 26.

     Coloro i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi di qualificazione di cui ai precedenti articoli e non l'abbiano ottenuta per mancanza di requisiti, che non costituiscano impedimento alla nomina negli impieghi civili dello Stato, possono chiedere l'inquadramento negli impieghi stessi secondo le modalità indicate nel precedente art. 21.

     Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione che non conseguano la nomina a sottotenente o guardia cessano dal servizio dalla data di comunicazione della dichiarazione di inidoneità. A tale personale è corrisposta una indennità pari a tante mensilità dello stipendio percepito nel Corpo di provenienza quanti sono gli anni di servizio prestati nei Corpi stessi.

 

          Art. 27.

     L'inquadramento previsto dal primo comma, lettera b) del precedente art. 21 si effettua assegnando tale personale al coefficiente corrispondente al grado in cui sarebbe stato collocato nel soprannumero ai sensi della tabella di equiparazione C.

 

          Art. 28.

     Al personale collocato nel soprannumero di cui all'art. 17 e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente art. 21 è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantigli al momento della entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.

 

          Art. 29.

     Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia è considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie anche per coloro che sono comunque cessati dal servizio.

     Tali assicurazioni danno diritto anche alle prestazioni assicurative di riversibilità.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative viene effettuata a totale carico dello Stato, in deroga alla prescrizione quinquennale vigente, e senza corresponsione di interessi di mora.

     Nei centottanta giorni successivi, gli interessati, anche se precedentemente decaduti, possono presentare le domande di prestazioni.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 30.

     Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.

     Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria, non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.

 

          Art. 31.

     Al personale che presenta domanda di cessazione dal servizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, in aggiunta all'indennità di anzianità stabilita dall'ordinamento che disciplina il relativo rapporto, una somma pari a due mensilità della retribuzione complessiva in godimento quanti sono gli anni di servizio fino ad un massimo di dodici anni.

     La cessazione dal servizio prevista ai sensi del precedente comma è disposta dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale deve provvedere entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda e con decorrenza non posteriore a tale termine.

     Il personale che fruisca delle disposizioni del presente articolo non potrà essere riassunto alle dipendenze dello Stato salvo che per pubblico concorso.

 

          Art. 32.

     A favore di tutto il personale di cui alla presente legge viene abbuonata l'indennità per anzianità di servizio percepita per il servizio prestato presso l'Amministrazione anglo-americana.

     Nel caso di nomina nei ruoli organici o di sistemazione nei ruoli aggiunti, il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste, è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza con le modalità e alle condizioni previste nell'art. 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Qualora la nuova retribuzione risulti inferiore, verrà corrisposto un assegno personale, non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari alla differenza tra gli assegni percepiti e quelli spettanti nella nuova posizione giuridica.

 

          Art. 33.

     Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, è attribuita una anzianità convenzionale pari al periodo necessario per maturare l'anzianità minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza.

     Tale anzianità convenzionale non potrà comunque superare i cinque anni e vale sia ai fini del compimento dell'anzianità, sia ai fini della liquidazione della pensione.

     Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

 

          Art. 34.

     Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell'art. 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'art. 28.

 

          Art. 35.

     Al personale di cui al decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste 30 novembre 1954, n. 54, è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico o di quiescenza relativo al grado rivestito precedentemente alla applicazione del decreto medesimo.

 

          Art. 36.

     Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, destinati alle occorrenze relative al Territorio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato

 

Tabella A

 

Categoria Governo militare alleato

Coefficiente corrispondente

Super categoria

500

1ª categoria

402

2ª categoria

325

3ª categoria

271

4ª categoria

229

5ª categoria

202

 

Tabella B

 

Categoria Governo militare alleato

Categoria salariati nel ruolo speciale ad esaurimento

Uomini:

Uomini:

Capisquadra 1ª categoria

Capi operai

Capisquadra 2ª categoria

 

A/1-C/1 operai specializzati

1ª categoria: operai specializzati

A/2-C/2-D/2 operai qualificati

2ª categoria: operai qualificati

A/3-C/3-D/3 operai comuni

3ª categoria: operai comuni

A/4-C/5-D/5 operai manovali

4ª categoria: operai manovali

Donne:

Donne:

A/2-C/3-D/3 operaie specializzate

5ª categoria: operaie specializzate

A/4-C/5-D/5 operaie comuni

6ª categoria: operaie comuni

 

Tabella C

 

Gradi nei Corpi della polizia della Venezia Giulia e della polizia amministrativa

Grado di nuova attribuzione

Coefficiente corrispondente

Vice sovraintendente

Maggiore

325

Ispettore capo

 

 

Ispettore

Capitano

271

Vice ispettore

Tenente

229

Sergente di 1ª classe

Maresciallo maggiore

271

Sergente di 2ª classe

Maresciallo capo

229

Sergente di 3ª classe

Maresciallo ordinario

202

Caporale

Brigadiere

180

Guardia

Guardia

131

 

Tabella D

 

Qualifica

Organico

Ispettori generali

N.

3

Direttori capi

"

21

Direttori principali

"

76

Direttori

"

133

Consiglieri di 2ª classe

"

387

Consiglieri di 3ª classe

 

 

 

N.

620

 

Tabella E

 

Qualifica

Organico

Segretari capi

N.

3

Segretari principali

"

16

Primi segretari

"

123

Segretari

"

355

Segretari aggiunti

"

427

Vice segretari aggiunti

 

 

 

N.

924

 

Tabella F

 

Qualifica

Organico

Archivisti capi

N.

26

Primi archivisti

"

101

Archivisti

"

326

Applicati

"

1.124

Applicati aggiunti

 

 

 

N.

1.577

 

Tabella G

 

Qualifica

Organico

Personale addetto agli uffici:

 

Uscieri capi

N.

71

Uscieri

"

300

Inservienti

 

 

 

N.

371

Personale tecnico:

 

 

Agenti tecnici

N.

98

 

N.

98

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 11 luglio 1980, n. 312.