§ 46.9.59 - Legge 7 dicembre 1959, n. 1083.
Costituzione di un Corpo di polizia femminile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:07/12/1959
Numero:1083


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti i ruoli delle "Ispettrici di polizia" -carriera direttiva- e delle "Assistenti di polizia" -carriera di concetto- presso l'Amministrazione della pubblica [...]
Art. 2.      Al personale femminile di polizia di cui all'art. 1 sono affidate le seguenti attribuzioni
Art. 3.      Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili [...]
Art. 4.      Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue
Art. 5. 
Art. 6.      Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle ispettrici di polizia constano di tre prove scritte e una orale e vertono sulle seguenti materie
Art. 7. a
Art. 8.      Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 9.  [2].
Art. 10.      Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari [...]
Art. 11.      Le ispettrici e le assistenti di polizia hanno una uniforme di servizio
Art. 12.      L'ispettrice o l'assistente di polizia è collocata a riposo al compimento del 60° anno di età
Art. 13.      I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia
Art. 14.      Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto [...]
Art. 15.      Il servizio prestato, dalla data di assunzione, alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel territorio di Trieste è riscattabile ai fini del [...]
Art. 16.      Al personale del Corpo di polizia femminile di Trieste, inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli [...]
Art. 17.      Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell'art. 14 sono assegnate ad in istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di [...]
Art. 18.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi [...]
Art. 19.      Per la prima attuazione della presente legge, nel periodo di due anni successivi alla sua pubblicazione, il limite massimo di età stabilito per l'arruolamento, di cui [...]


§ 46.9.59 - Legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

Costituzione di un Corpo di polizia femminile.

(G.U. 22 dicembre 1959, n. 309)

 

 

 

     Art. 1.

     Sono istituiti i ruoli delle "Ispettrici di polizia" -carriera direttiva- e delle "Assistenti di polizia" -carriera di concetto- presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegate tabelle.

 

          Art. 2.

     Al personale femminile di polizia di cui all'art. 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:

     a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrità e sanità della stirpe nonchè dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;

     b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;

     c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;

     d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonchè di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorità ed Enti che tali specifici compiti perseguono.

 

          Art. 3.

     Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 4.

     Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue:

     ispettrice capo;

     ispettrice di 1a classe;

     ispettrice di 2a classe;

     ispettrice di 3a classe;

     vice ispettrice.

     Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue:

     assistente superiore di 1a classe;

     assistente superiore di 2a classe;

     assistente di polizia di 1a classe;

     assistente di polizia di 2a classe;

     assistente di polizia di 3a classe.

 

          Art. 5. [1].

     La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;

     3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;

     4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

     5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

     La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegne mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.

 

          Art. 6.

     Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle ispettrici di polizia constano di tre prove scritte e una orale e vertono sulle seguenti materie:

     1) diritto penale e procedura penale;

     2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

     3) diritto costituzionale e amministrativo;

     4) diritto del lavoro;

     5) elementi di diritto internazionale pubblico;

     6) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

     7) nozioni di medicina legale;

     8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco a scelta della candidata).

     Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); quella orale su tutto il programma.

     Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle assistenti di polizia constano di due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

     1) cultura generale: a) storia politica d'Italia dal 1815; b) geografia politica;

     2) nozioni di diritto penale;

     3) nozioni di diritto pubblico;

     4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

     5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

     6) legislazione speciale amministrativa, in materia di sicurezza pubblica e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

     7) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco o spagnolo.

     Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

 

          Art. 7.

     Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di 3a classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia per la frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a quattro mesi.

     Con decreto del Ministro per l'interno, sono stabilite le modalità dei corsi e le materie di esame.

     Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

          Art. 8.

     Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 9. [2].

 

          Art. 10.

     Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

     Le stesse indennità ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalità, alle assistenti di polizia.

     Alle assistenti di polizia di 3a classe sono corrisposte le sopraddette indennità nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2a classe.

 

          Art. 11.

     Le ispettrici e le assistenti di polizia hanno una uniforme di servizio.

     Le caratteristiche dell'uniforme e le modalità per il suo uso sono stabilite dal regolamento.

     La prima divisa è a carico dell'Amministrazione.

 

          Art. 12.

     L'ispettrice o l'assistente di polizia è collocata a riposo al compimento del 60° anno di età.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza è concesso un aumento del servizio utile di cinque anni.

     L'ispettrice o l'assistente di polizia che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'età di anni 55 e conti almeno 15 anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo.

     Agli effetti di quanto previsto dall'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento del servizio utile indicato nel secondo comma di detto articolo è stabilito in anni 8.

 

          Art. 13.

     I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.

     Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'art. 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

          Art. 14.

     Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto in servizio può a domanda, da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrato, rispettivamente, nei ruoli delle ispettrici o delle assistenti di polizia.

     Può chiedere l'inquadramento il personale munito del titolo di istruzione secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5, numeri 1), 4) e 5).

     Possono essere inquadrate nella qualifica di ispettrice di polizia di 3a classe coloro che, in atto, rivestono il grado di capo ispettore; in quella di vice ispettrice di polizia coloro che, in atto, rivestono il grado di ispettore.

     Nella qualifica di assistente di polizia di 2a classe possono essere inquadrate coloro che, in atto, rivestono il grado di maresciallo di 1a, 2a e 3a classe e di vice brigadiere; nella qualifica di assistenti di polizia di 3a classe può venire inquadrato il restante personale di polizia femminile.

     A parità di grado, hanno la precedenza coloro che sono munite di titolo di studio più elevato; a parità di condizioni prevale l'anzianità nel grado ricoperto.

     L'inquadramento ha luogo previo giudizio favorevole di idoneità del Consiglio di amministrazione. Le assistenti di polizia nominate in base al presente articolo sono iscritte in ruolo nelle rispettive qualifiche.

 

          Art. 15.

     Il servizio prestato, dalla data di assunzione, alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel territorio di Trieste è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità e alle condizioni previste nell'art. 9, commi primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954, alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 16.

     Al personale del Corpo di polizia femminile di Trieste, inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantegli al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.

 

          Art. 17.

     Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell'art. 14 sono assegnate ad in istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a mesi quattro.

 

          Art. 18.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

 

 

Norme transitorie

 

          Art. 19.

     Per la prima attuazione della presente legge, nel periodo di due anni successivi alla sua pubblicazione, il limite massimo di età stabilito per l'arruolamento, di cui all'art. 5, è aumentato di cinque anni.

 

     Allegati

     (Omissis).


[1]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 1° dicembre 1966, n. 1082.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 19 maggio 1976, n. 322.