§ 46.9.7a - Legge 1 dicembre 1966, n. 1082.
Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:01/12/1966
Numero:1082


Sommario
Art. unico.      L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente


§ 46.9.7a - Legge 1 dicembre 1966, n. 1082.

Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile.

(G.U. 21 dicembre 1966, n. 320)

 

 

     Art. unico.

     L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;

     3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;

     4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

     5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

     La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegne mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali".