§ 46.6.103 - Legge 17 dicembre 1971, n. 1154.
Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:17/12/1971
Numero:1154


Sommario
Art. 1.      La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1° luglio 1971 per i gradi di [...]
Art. 2.      L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassorbe le dodici eccedenze previste per tale grado dall'art. 5 della legge 10 [...]
Art. 3.      L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze [...]
Art. 4.      Per l'anno 1971 sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore comprendente un numero di capitani pari al numero delle promozioni da effettuare in [...]
Art. 5.      Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del compimento del prescritto periodo di comando le [...]
Art. 6.      Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1971
Art. 7.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 53 milioni per l'anno finanziario 1972, si [...]


§ 46.6.103 - Legge 17 dicembre 1971, n. 1154.

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

(G.U. 10 gennaio 1972, n. 7)

 

 

     Art. 1.

     La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1° luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1° gennaio 1972 per gli altri gradi.

 

          Art. 2.

     L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassorbe le dodici eccedenze previste per tale grado dall'art. 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

 

          Art. 3.

     L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell'art. 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

     Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

          Art. 4.

     Per l'anno 1971 sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore comprendente un numero di capitani pari al numero delle promozioni da effettuare in conseguenza dell'assunzione dell'organico previsto dalla tabella allegata alla presente legge per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

     Nell'anzidetto quadro suppletivo saranno iscritti i capitani, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1971 e non iscritti in quadro, fino alla concorrenza delle promozioni da effettuare ai sensi del precedente comma.

     Le promozioni a maggiore da conferire nel 1971 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento ordinario.

     Nel numero delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo non sono comprese le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che, per l'anno 1971, restano confermate.

 

          Art. 5.

     Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del compimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

     I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 6.

     Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1971.

     Le determinazioni concernenti le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 eventualmente già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 53 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella n. 1 - Avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo.

 

Grado

Forme di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a]

1

2

3

4

5

6

Generale di divisione

--

-

3

-

-

Generale di brigata

scelta

1 anno di comando di zona o comando equipollente

13

3 in 4 anni [b] [c]

1/4 dei generali di brigata non ancora valutati

Colonnello

scelta

1 anno di comando di legione territoriale

42

3 o 4 [d]

1/5 dei colonnelli non ancora valutati [e]

Tenente colonnello

scelta

2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale

220

8 o 9 [f]

1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

anzianità

--

120

-

-

Capitano

scelta

2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale

400

28 o 29 [g]

1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente

anzianità

2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale

415

-

-

Sottotenente

anzianità

Superare il corso di applicazione (h)

 

 

 

[a] Le frazioni di unit sono riportate nell'anno successivo.

[b] Salvo il disposto dell'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

[c] Dal 1972 ciclo di 4 anni: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.

[d] Dal 1972, ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

[e] Per l'anno 1972 l'aliquota di valutazione aumentata di un numero pari a quello delle promozioni da effettuare ad aumento dell'organico di generale di brigata.

[f] Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

[g] Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

[h] Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.