§ 46.6.138 - D.P.R. 5 gennaio 1989, n. 46.
Approvazione del regolamento per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:05/01/1989
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato l'annesso regolamento per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della [...]
Art. 2.      1. Sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 1972 con il quale è stato approvato il precedente regolamento del corso superiore di polizia tributaria [...]
Art. 1.  Ammissione.
Art. 2.  Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso.
Art. 3.  Esami per l'ammissione.
Art. 4.  Commissione giudicatrice e graduatoria.
Art. 5.  Finalità del corso.
Art. 6.  Sede.
Art. 7.  Direttore del corso.
Art. 8.  Comandante del corso.
Art. 9.  Organizzazione del corso.
Art. 10.  Insegnamento.
Art. 11.  Insegnanti.
Art. 12.  Consiglio degli insegnanti.
Art. 13.  Libri di testo e dispense.
Art. 14.  Attività didattiche.
Art. 15.  Valutazione del profitto nelle discipline d'insegnamento.
Art. 16.  Assenze degli insegnanti.
Art. 17.  Infermità dei frequentatori.
Art. 18.  Prove di esami.
Art. 19.  Commissione di esami.
Art. 20.  Prova scritta.
Art. 21.  Valutazione della prova scritta.
Art. 22.  Prove orali.
Art. 23.  Valutazione delle prove orali.
Art. 24.  Impedimento a sostenere gli esami.
Art. 25.  Assenza dalle prove di esame.
Art. 26.  Dimissioni e rinvii.
Art. 27.  Esclusione dal corso.
Art. 28.  Classificazioni annuali e graduatoria.
Art. 29.  Vantaggio di carriera.
Art. 30.  Documentazione caratteristica.
Art. 31.  Norme finali e transitorie.


§ 46.6.138 - D.P.R. 5 gennaio 1989, n. 46.

Approvazione del regolamento per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

(G.U. 13 febbraio 1989, n. 36)

 

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'annesso regolamento per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

 

          Art. 2.

     1. Sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 1972 con il quale è stato approvato il precedente regolamento del corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza nonchè i decreti del Ministro delle finanze del 28 maggio 1973, del 28 ottobre 1981 e del 28 dicembre 1982, concernenti modifiche al decreto anzidetto.

 

          Art. 1. Ammissione.

     1. Il concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria è indetto con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce i programmi di esame, le modalità di svolgimento del concorso, le cause di esclusione dallo stesso.

 

          Art. 2. Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso.

     1. Possono partecipare al concorso i maggiori ed i capitani in servizio permanente effettivo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320.

     2. L'accertamento dei requisiti viene effettuato secondo le modalità stabilite dalla citata legge.

 

     

          Art. 3. Esami per l'ammissione.

     1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta in materia di scienza delle finanze o diritto tributario;

     b) una prova orale in materia di scienza delle finanze e diritto tributario;

     c) una prova orale in materia di tecnica professionale e di ragioneria generale;

     d) una prova orale facoltativa di una delle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, francese, spagnolo, con lo scopo di accertare la conoscenza operativa della lingua da parte dell'ufficiale.

     2. Gli ufficiali che intendono sostenere la prova di cui alla precedente lettera d) debbono farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

     3. Ciascuna prova d'esame è superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi, l'esame è superato dal candidato che abbia conseguito una media di almeno ventuno trentesimi nelle tre prove obbligatorie. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alle prove orali.

     4. Il punteggio di merito, costituito dalla media, calcolata sino al centesimo di punto, tra il voto della prova scritta e la media, anch'essa calcolata fino al centesimo di punto, dei voti delle prove orali obbligatorie, è incrementato, per i candidati che abbiano superato la prova facoltativa, di 0,5 punti se l'idoneità nella prova facoltativa sia stata conseguita con un punteggio da diciotto a ventiquattro trentesimi, di 1 punto se l'idoneità sia stata conseguita con un punteggio da venticinque a ventotto trentesimi, di 1,5 punti se l'idoneità sia stata conseguita con un punteggio superiore a ventotto trentesimi.

     5. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernenti il comportamento e gli adempimenti degli esaminandi durante lo svolgimento delle prove e al termine di esse, nonchè gli adempimenti della commissione esaminatrice.

 

          Art. 4. Commissione giudicatrice e graduatoria.

     1. La commissione giudicatrice per le prove di cui al precedente articolo, nominata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, è presieduta dal comandante in seconda della Guardia di finanza ed è composta da un ufficiale generale del Corpo in servizio permanente effettivo, da un colonnello del Corpo in servizio permanente effettivo e da due professori universitari.

     2. Per la prova orale facoltativa di lingue straniere la commissione di esami è integrata con un insegnante della lingua prescelta dal candidato.

     3. Le funzioni di segretario, senza voto, della commissione sono esercitate da un ufficiale superiore avente grado di tenente colonnello della Guardia di finanza.

     4. Ultimati gli esami la predetta commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati in base alle modalità stabilite al precedente articolo per l'attribuzione del punto di merito.

     5. La graduatoria generale è approvata con decreto ministeriale e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

 

          Art. 5. Finalità del corso.

     1. Il corso provvede all'alta qualificazione professionale dei frequentatori mediante il completamento e il perfezionamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo nonchè di funzioni di comando di elevato impegno.

 

          Art. 6. Sede.

     1. Il corso si svolge presso la scuola di polizia tributaria.

     2. Ciascun corso è contraddistinto da un numero d'ordine.

 

          Art. 7. Direttore del corso.

     1. Direttore del corso è il comandante della scuola di polizia tributaria.

     2. Egli sovraintende, indirizzandole, alle attività relative allo svolgimento del corso. A tal fine, assume le iniziative necessarie sul piano organizzativo, funzionale e tecnico-addestrativo promuovendo altresì i provvedimenti di competenza dei livelli gerarchici sovraordinati.

 

          Art. 8. Comandante del corso.

     1. Il comandante del corso è un colonnello in servizio permanente effettivo, nominato con determinazione del comandante generale.

     2. Egli, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, cura in concreto lo svolgimento del corso, accertandone la costante aderenza alle finalità enunciate nell'art. 5, seguendo con continuità le attività didattiche, controllando il comportamento dei frequentatori e verificandone l'andamento negli studi.

 

          Art. 9. Organizzazione del corso.

     1. Le discipline d'insegnamento del corso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

     2. I relativi programmi, l'inizio e il termine dell'anno accademico, nonchè il calendario di massima delle attività didattiche e degli esami sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

 

          Art. 10. Insegnamento.

     1. L'insegnamento delle discipline del corso è affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con decreto ministeriale tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato particolarmente qualificati vincolati da convenzione annuale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado non inferiore a tenente colonnello.

 

          Art. 11. Insegnanti.

     1. Gli insegnanti si attengono ai programmi stabiliti a norma del precedente art. 9 e, oltre alle disposizioni che li riguardano contenute nel presente regolamento, alle direttive del direttore del corso.

     2. Ogni insegnante titolare può essere assistito da uno o più insegnanti aggiunti che hanno il compito di:

     a) presenziare con assiduità alle lezioni e sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento;

     b) coadiuvare il titolare nelle interrogazioni e nelle altre attività didattiche;

     c) collaborare all'aggiornamento delle dispense.

 

          Art. 12. Consiglio degli insegnanti.

     1. Il consiglio degli insegnanti è formato, per ciascun anno di corso, dagli insegnanti titolari e aggiunti ed è presieduto dal direttore del corso.

     2. Il consiglio ha funzioni consultive su argomenti di carattere generale riguardanti il corso e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. E' convocato dal direttore del corso.

     3. Esercita le funzioni di segretario il comandante del corso.

 

          Art. 13. Libri di testo e dispense.

     1. I libri di testo delle discipline del corso sono stabiliti dal direttore del corso, sentiti i singoli insegnanti nelle materie di rispettiva competenza.

     2. Se necessario, sono compilate a cura degli insegnanti apposite dispense.

 

          Art. 14. Attività didattiche.

     1. Le attività didattiche comprendono lezioni, colloqui, esercitazioni, prove scritte, lavori monografici, recensioni di opere, seminari, conferenze, attività esterne. Esse sono svolte sulla base del calendario stabilito dal direttore del corso, sentito il consiglio degli insegnanti, nel quadro del calendario di massima di cui all'art. 9.

     2. Per ogni lezione, colloquio, esercitazione e prova scritta deve essere compilato un rapporto contenente l'elencazione dei nominativi dei frequentatori presenti e la descrizione sommaria della specie di attività svolta. Nel caso di colloquio dovrà risultare il nome dell'ufficiale ed il voto riportato.

     3. Il rapporto è compilato dall'ufficiale frequentatore più elevato in grado o più anziano dei presenti ed è controfirmato dagli insegnanti della materia che hanno partecipato all'attività didattica.

 

          Art. 15. Valutazione del profitto nelle discipline d'insegnamento.

     1. Nel corso dell'anno accademico i frequentatori devono sostenere almeno due colloqui per singola disciplina di insegnamento e tre prove scritte. Il numero delle prove scritte e dei colloqui deve essere uguale per tutti i frequentatori.

     2. Le tre discipline da cui trarre gli argomenti delle prove scritte sono scelte dal consiglio degli insegnanti. La formulazione del testo delle prove scritte è affidata agli insegnanti delle rispettive discipline.

     3. Le prove scritte ed i colloqui sono valutati dall'insegnante mediante l'assegnazione di voti espressi in numeri da uno a trenta.

     4. All'inizio del secondo anno di corso il direttore del corso assegna a ciascun frequentatore, previo sorteggio, un lavoro monografico individuale su argomento delle discipline in programma per l'anno in corso e stabilisce per tutti la medesima data di consegna entro il termine delle lezioni. Le materie sulle quali assegnare i lavori monografici sono scelte dal consiglio degli insegnanti. Il testo del lavoro è formulato dall'insegnante della rispettiva disciplina.

     5. Ogni frequentatore discuterà il proprio lavoro monografico nel corso della prova orale di fine anno nella materia cui esso inerisce. La discussione del lavoro monografico costituirà parte integrante della prova orale.

 

          Art. 16. Assenze degli insegnanti.

     1. Gli insegnanti che non possono tenere le lezioni e le altre attività didattiche secondo gli orari stabiliti dal direttore del corso, devono darne tempestiva comunicazione all'ufficio del comandante del corso per le opportune variazioni.

 

          Art. 17. Infermità dei frequentatori.

     1. L'infermità dei frequentatori durante la permanenza nella sede della scuola di polizia tributaria deve essere accertata dal dirigente del servizio sanitario della scuola medesima.

 

          Art. 18. Prove di esami.

     1. Al termine delle lezioni di ciascun anno di corso hanno luogo gli esami, i quali consistono in una prova scritta e prove orali.

 

          Art. 19. Commissione di esami.

     1. La valutazione degli esami è devoluta ad una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione della Guardia di finanza, che la presiede, e da una sottocommissione per la prova scritta ed una sottocommissione per le prove orali.

     2. La sottocommissione per la prova scritta è composta dal direttore del corso, che la presiede, dal comandante del corso e dall'insegnante titolare della materia, alla quale attiene il tema assegnato.

     3. La sottocommissione per la prova orale di ciascuna materia è composta dal direttore del corso, che la presiede, dal comandante del corso nonchè dall'insegnante titolare o da un insegnante aggiunto della materia.

     4. La vigilanza sullo svolgimento della prova scritta, relativa a ciascun anno di corso, è esercitata da almeno due militari della sottocommissione per la prova stessa ed eventualmente da ufficiali appositamente incaricati.

     5. In caso di impedimento, il presidente della commissione nonchè gli altri componenti non docenti delle sottocommissioni, sono sostituiti da parigrado in servizio permanente effettivo. L'insegnante titolare è sostituito dall'insegnante aggiunto nella stessa materia. Il direttore del corso, anche se docente, è sostituito sempre da parigrado in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 20. Prova scritta.

     1. La materia oggetto della prova scritta di ciascun anno di corso è scelta dal consiglio degli insegnanti.

     2. La commissione giudicatrice, nel giorno della prova e prima dell'inizio della stessa, formula una terna di temi, ciascuno dei quali viene chiuso in una busta sigillata e siglata dal presidente della commissione e da almeno due componenti.

     3. All'inizio della prova un frequentatore sceglie una delle tre buste contenente il tema da svolgere.

     4. Il presidente della commissione, aperta la busta prescelta alla presenza di almeno due membri della sottocommissione per la prova scritta, legge il testo del tema e lo fa trascrivere sulla lavagna avvertendo che i frequentatori hanno da quel momento otto ore per lo svolgimento del tema stesso.

     5. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente il comportamento e gli adempimenti degli esaminandi durante lo svolgimento delle prove e al termine di esse, nonchè gli adempimenti della commissione esaminatrice.

 

          Art. 21. Valutazione della prova scritta.

     1. La revisione della prova scritta deve essere ultimata prima della data di inizio delle prove orali.

     2. Ciascun componente della sottocommissione assegna un voto, in numeri interi da uno a trenta trentesimi.

     3. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto.

     4. Superano la prova scritta e sono ammessi alle prove orali i frequentatori che riportino un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi.

     5. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato.

     6. I frequentatori giudicati non idonei non sono ammessi alle prove orali.

     7. Al termine della revisione la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori e l'indicazione del voto d'esame.

 

          Art. 22. Prove orali.

     1. I frequentatori si presentano agli esami nell'ordine stabilito preventivamente con estrazione a sorte per ciascuna prova.

     2. L'ordine di presentazione può essere variato dal presidente della commissione quando ricorrono motivate esigenze.

     3. Alle prove orali possono assistere i frequentatori del corso.

 

          Art. 23. Valutazione delle prove orali.

     1. Al termine di ciascuna prova orale, dopo che l'esaminando e gli altri frequentatori che vi hanno assistito si sono allontanati dall'aula, ciascun componente della sottocommissione assegna un voto in numeri interi, da uno a trenta trentesimi.

     2. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto.

     3. Superano le prove orali i frequentatori che abbiano riportato in ciascuna disciplina un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi.

     4. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato con comunicazione affissa il giorno stesso alla porta della sala dove si è svolto l'esame.

     5. Il candidato che non abbia superato una delle prove non è ammesso a sostenere quelle successive.

     6. Al termine di ogni seduta la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del voto d'esame da ciascuno riportato.

 

          Art. 24. Impedimento a sostenere gli esami.

     1. I candidati che, per giustificato motivo, non possono sostenere una o più prove orali sono ammessi dal presidente della commissione ad effettuarle in data non successiva di oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.

 

          Art. 25. Assenza dalle prove di esame.

     1. I candidati che senza giustificato motivo non si presentino ad una prova d'esame ed i candidati che si ritirino durante la prova sono considerati non idonei.

 

          Art. 26. Dimissioni e rinvii.

     1. Sono dimessi dal corso gli ufficiali che:

     a) presentino dichiarazione scritta di rinuncia al corso;

     b) non siano idonei ai sensi degli articoli 21, 23 e 25;

     c) dimostrino di non possedere qualità e attitudini per l'ulteriore frequenza del corso;

     d) non frequentino, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi.

     2. Il provvedimento di dimissione è assunto dal comandante generale della Guardia di finanza e, nel caso previsto dalla lettera c) del primo comma, dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso e dal comandante del corso.

     3. Il provvedimento ministeriale o del comandante generale della Guardia di finanza è notificato all'ufficiale interessato.

     4. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma 1, se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviati, per una sola volta, alla frequenza nell'anno accademico immediatamente successivo dell'anno in corso interrotto o iniziato. Con le stesse modalità e alle stesse condizioni possono chiedere di essere rinviati alla frequenza dell'anno in corso interrotto gli ufficiali di cui all'art. 24 impossibilitati a sostenere una o più prove d'esame entro il termine di giorni trenta.

 

          Art. 27. Esclusione dal corso.

     1. Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che ne vengano espulsi per ragioni disciplinari.

     2. Il provvedimento è adottato dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione da lui nominata.

 

          Art. 28. Classificazioni annuali e graduatoria.

     1. Al termine degli esami di ciascun anno di corso la commissione giudicatrice forma la classificazione annuale di ciascun frequentatore idoneo. A tal fine la commissione:

     a) effettua, per ciascuna disciplina di insegnamento, la media fra il punto di media delle votazioni conseguite nell'anno, nei colloqui, nelle esercitazioni e nelle prove scritte, ed il voto riportato nel relativo esame orale;

     b) somma le medie di cui alla lettera a) con il voto riportato nella prova scritta d'esame. La media della somma, calcolata fino al centesimo di punto, costituisce il punto di classificazione annuale.

     2. E' dichiarato idoneo al termine di ciascun anno di corso l'ufficiale che abbia riportato un punteggio di classificazione annuale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna disciplina.

     3. E' dichiarato non idoneo l'ufficiale che non raggiunge il predetto punteggio di classificazione annuale.

     4. Il giudizio di idoneità al termine di ciascun anno di corso viene comunicato agli ufficiali interessati dal direttore del corso.

     5. La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria degli ufficiali del secondo anno dichiarati idonei. Detta graduatoria è determinata calcolando la media, fino al centesimo di punto, fra i due punteggi di classificazione annuale conseguiti da ciascun frequentatore al termine del primo e del secondo anno di corso.

     6. Gli ufficiali che conseguono uguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria facendo precedere il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano in ruolo.

     7. La graduatoria con relativi punteggi finali è approvata con decreto del Ministro delle finanze, da notificare agli ufficiali interessati.

     8. Superano il corso superiore di polizia tributaria ai sensi e per gli effetti della legge 3 maggio 1971, n. 320, gli ufficiali compresi nella graduatoria suddetta e secondo l'ordine della stessa.

 

          Art. 29. Vantaggio di carriera.

     1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria:

     a) è attribuito il vantaggio di carriera previsto dalla tabella allegata alla legge 3 maggio 1971, n. 320;

     b) è conferito il "Titolo scuola di polizia tributaria" con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza;

     c) è rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro delle finanze.

 

          Art. 30. Documentazione caratteristica.

     1. Al termine di ciascun anno di corso è compilata per ogni ufficiale frequentatore la documentazione caratteristica prevista dalle vigenti disposizioni.

     2. Nella documentazione devono essere indicati il giudizio di idoneità o di non idoneità nonchè, per gli ufficiali che hanno terminato il primo anno, quello scaturente dal punteggio riportato e, per gli idonei al termine del secondo anno, la posizione di ciascuno nella graduatoria con relativo punteggio finale.

     3. I punteggi sotto indicati, determinano, per ogni ufficiale, le qualifiche a fianco riportate:

- da 27 a 30 trentesimi ottimo;

- da 24 a 26,99 trentesimi              molto buono;

- da 21 a 23,99 trentesimi buono;

- da 18 a 20,99 trentesimi sufficiente;

- inferiore a 18 trentesimi              mediocre.

 

          Art. 31. Norme finali e transitorie.

     1. Il presente regolamento si applica a partire dall'anno accademico che avrà inizio nell'anno successivo a quello della sua emanazione.

     2. Per gli ufficiali che con l'anno accademico di prima applicazione del presente regolamento cominciano il secondo anno di corso e sono dichiarati idonei al termine dello stesso, il calcolo della media per la formazione della graduatoria sarà effettuato tenendo conto, per il primo anno di corso, del punteggio di classificazione annuale determinato secondo le previgenti norme.