§ 46.6.84 - Legge 29 ottobre 1965, n. 1218.
Istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:29/10/1965
Numero:1218


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 46.6.84 - Legge 29 ottobre 1965, n. 1218. [1]

Istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria.

(G.U. 13 novembre 1965, n. 283)

 

     Art. 1.

     E' istituita una Scuola di polizia economico-finanziaria per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonchè per lo sviluppo di attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie [2].

 

          Art. 2. [3]

     La Scuola di polizia economico-finanziaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

     Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia economico-finanziaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

     Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia economico-finanziaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.

 

          Art. 3.

     Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalità di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.

 

          Art. 4.

     L'insegnamento nella Scuola di polizia economico-finanziaria è affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189.

 


[1] Nella presente legge, le parole: «Scuola di polizia tributaria» sono state sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria» per effetto dell'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[2] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[3] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 28 giugno 1986, n. 338.