§ 27.5.15 - D.L. 22 maggio 1993, n. 155.
Misure urgenti per la finanza pubblica


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:22/05/1993
Numero:155


Sommario
Art. 1.  Contribuzioni per i lavoratori domestici.
Art. 2. 
Art. 3.  Trasferimenti agli enti locali.
Art. 3. bis.  (Riduzione di stanziamenti per Roma capitale).
Art. 4.  (Revisione agevolazioni tariffarie posta).
Art. 5.  Personale scolastico.
Art. 6.  Personale in servizio all'estero.
Art. 7.  Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa.
Art. 7. bis.  (Riduzioni di stanziamenti per acquisto di beni e servizi).
Art. 8.  Mutui Cassa depositi e prestiti.
Art. 8. bis.  Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo.
Art. 9.  Riduzione trasferimenti alle FF.SS.
Art. 9. bis.  Riduzione del contributo statale all'ANAS.
Art. 10.  Aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e gli operai agricoli dipendenti.
Art. 11.  Blocco impegni di spesa.
Art. 12.  Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali.
Art. 13.  Riduzione spese organi costituzionali.
Art. 14.  Disposizioni varie in materia infortunistica.
Art. 15.  Versamenti di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 16.  Disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa.
Art. 17.  Aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale e delle imposte di registro sul trasferimento di veicoli.
Art. 18.  Modificazioni dell'accisa su prodotti petroliferi e gas metano.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 27.5.15 - D.L. 22 maggio 1993, n. 155. [1]

Misure urgenti per la finanza pubblica

(G.U. 22 maggio 1993, n. 118)

 

 

Capo I

 Disposizioni in materia di spesa

 

     Art. 1. Contribuzioni per i lavoratori domestici.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000, per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000, per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale è fissata in lire 5.800. [2]

     2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. Trasferimenti agli enti locali.

     1. Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 3 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. [4]

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 è rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento.

 

          Art. 3. bis. (Riduzione di stanziamenti per Roma capitale). [5]

     1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", è ridotta di lire 39.000 milioni per l'anno 1993.

 

          Art. 4. (Revisione agevolazioni tariffarie posta). [6]

 

          Art. 5. Personale scolastico.

     1. Per l'anno scolastico 1993-94 è fatto divieto di procedere alle assunzioni in ruolo di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti rimasti vacanti e disponibili per i collocamenti a riposo delle medesime categorie di personale, aventi decorrenza dal 1° settembre 1993.

     1 bis. Possono essere accolte, in deroga alle vigenti disposizioni, tutte le domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 1993 che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni. [7]

     1 ter. Ai fini di cui al comma 1, su base provinciale e per ogni classe di concorso sono compilate, sulla base dell'anzianità di contribuzione, graduatorie degli aspiranti al pensionamento di anzianità. A parità di anzianità di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianità di servizio. [8]

     2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, relative al personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Conseguentemente è rinviata di un anno scolastico l'indizione dei concorsi relativi all'accesso ai ruoli del predetto personale, indipendentemente dalla eventuale disponibilità di cattedre e di posti.

     2 bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1992-1993 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1993-1994. [9]

     3. Per l'anno scolastico 1993-94, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è utilizzato, per l'intera consistenza numerica delle dotazioni medesime, esclusivamente per la copertura di cattedre e posti di insegnamento disponibili o vacanti, ancorché alla relativa copertura si debba provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee.

     4. Nella scuola secondaria superiore, nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, possono essere disposte nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati.

     5. Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario è consentito lo svolgimento delle attività di cui al sesto e nono comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo.

 

          Art. 6. Personale in servizio all'estero. [10]

     1. Agli importi delle indennità di servizio e degli assegni di sede all'estero, comunque denominati, corrisposti a qualsiasi titolo al personale in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorché dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, viene applicata alla data del 1° gennaio 1994 una riduzione del 3,5 per cento attraverso provvedimenti amministrativi relativi ai coefficienti di maggiorazione da adottare secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

     2. In conformità con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero, ivi comprese le iniziative e le attività di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. [11]

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli emolumenti del personale in servizio all'estero con contratto regolato dalla legge italiana di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, costituiscono reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 70 per cento del loro ammontare.

     5. Sono sospesi le destinazioni ed i comandi del personale della scuola alle istituzioni scolastiche non statali italiane all'estero ed alle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, relativi all'anno scolastico 1993-1994.

     6. Sono sospesi i trasferimenti a domanda da una sede all'estero ad un'altra per l'anno scolastico 1993-1994 del personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, le scuole europee e le istituzioni scolastiche estere.

     7. Il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.

     8. La riduzione del contingente di cui al comma 7 è effettuata a valere sulle istituzioni scolastiche italiane non statali all'estero e sulle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Per i rientri del personale si applicano, nell'ambito della circoscrizione consolare interessata alla riduzione, le disposizioni di cui all'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, indipendentemente dalla norma in base alla quale è stata disposta la destinazione all'estero del personale medesimo.

     9. Una somma pari al 40 per cento delle riduzioni di spesa realizzate sul capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata ai capitoli 2653 e 3577 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, nella misura rispettivamente di un quinto e di quattro quinti.

     10. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, elencati nella tabella allegata al presente decreto, sono modificati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, e 5 luglio 1990, n. 173, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

     11. Per l'anno 1993 è ridotta di lire 53.000 milioni l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

     12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa.

     1. Per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con le seguenti esclusioni:

     a) Tabella A

     voci "Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Ministero degli affari esteri", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" per l'intera disponibilità;

     voce "Ministero del tesoro" limitatamente all'importo di lire 160 miliardi.

     b) Tabella B

     voci "Ministero del tesoro", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero della marina mercantile" per l'intera disponibilità.

     2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

     a) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

     Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17);

     Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

     Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

     Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380;

     b) Ministero del bilancio e della programmazione economica:

     Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4);

     c) Ministero del tesoro:

     Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752;

     d) [12]

 

          Art. 7. bis. (Riduzioni di stanziamenti per acquisto di beni e servizi). [13]

     1. Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria IV del bilancio dello Stato, relative all'acquisto di beni e servizi, sono ridotte per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 220.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

     2. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i singoli Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare.

 

          Art. 8. Mutui Cassa depositi e prestiti.

     1. Per l'anno 1993 l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di lire 4.000 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria. Nell'ambito del suddetto ammontare, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorità alla concessione dei mutui destinati agli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria e a quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alla concessione dei mutui ventennali con ammortamento a totale carico dello Stato previsti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e destinati alla costruzione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. La concessione dei mutui di cui al presente articolo è disposta dalla Cassa depositi e prestiti anche in deroga alle disposizioni che ne stabiliscono la sospensione. [14]

 

          Art. 8. bis. Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo. [15]

     1. Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

 

          Art. 9. Riduzione trasferimenti alle FF.SS.

     1. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è ridotto di lire 600 miliardi in termini di competenza e di cassa.

 

          Art. 9. bis. Riduzione del contributo statale all'ANAS. [16]

     1. Il contributo corrente e in conto capitale all'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotto per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 320.000 milioni in termini di competenza e di cassa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

          Art. 10. Aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e gli operai agricoli dipendenti. [17]

     1. Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate di 0,5 punti a decorrere dal 1° giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a decorrere dal 1° gennaio 1994. [18]

     2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:

     a) le percentuali dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da datori di lavoro e operai agricoli dipendenti sono aumentate di 1 punto [19];

     b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate del 30 per cento con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori [20].

     2 bis. I termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati al 30 settembre 1993 [21].

     2 ter. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di eguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sarà maggiorata degli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento. [22]

 

          Art. 11. Blocco impegni di spesa.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

     2. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

 

          Art. 12. Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali.

     1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INPDAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 25 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento. [23]

     1 bis. [24].

     2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre e, per gli anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e, per la restante parte, entro il mese di novembre.

     3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

     4. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1, o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari.

 

          Art. 13. Riduzione spese organi costituzionali. [25]

 

          Art. 14. Disposizioni varie in materia infortunistica.

     1. Con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

     a) [26];

     b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico;

     d) l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola è corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalità dei lavoratori dell'industria;

     e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo.

 

Capo II

Disposizioni in materia di entrata

 

          Art. 15. Versamenti di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

     1. La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento è unificata ed elevata all'88 per cento.

     2. Nell'anno 1993, se per il calcolo dell'acconto sono assunti i versamenti relativi al mese di dicembre o all'ultimo trimestre dell'anno 1992, ovvero alla dichiarazione annuale per tale anno, l'ammontare che ne risulta deve essere aumentato, a seconda che trattasi di contribuenti con liquidazione a cadenza mensile, ovvero con liquidazione a cadenza trimestrale, di un importo pari all'88 per cento di un dodicesimo, ovvero di un quarto dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni da altri Stati membri della Comunità economica europea registrate o soggette a registrazione nel corso dell'anno.

     3. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari, annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972, nel mese di dicembre 1993, ovvero nell'ultimo trimestre dell'anno 1993 se trattasi dei contribuenti di cui agli articoli 33, 73 e 74 dello stesso decreto, deve essere indicato distintamente nella relativa dichiarazione annuale ed è computabile in detrazione solo nelle liquidazioni periodiche relative all'anno 1994, in misura pari ad un dodicesimo per ogni mese.

 

          Art. 16. Disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa.

     1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:"Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II bis) ......... 4%";

     b) dopo la nota II) è aggiunta la seguente:"II bis) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso devono decorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano immigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al quarto periodo del comma 1 del presente articolo ed ai numeri 21) e 21 bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui alla lettera b) può essere effettuata, oltre che all'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici richiamati nella presente nota, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.". [27]

     2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.";

     b) nell'articolo 1 della tariffa la nota è sostituita dalla seguente: "L'imposta si applica nella misura fissa di L. 150.000 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.".

     3. Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".

     4. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 28) e 29) ed i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti [28]:

     "21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

     21 bis) costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione;

     24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo;

     39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al numero 25).".

     5. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

     "127 unics) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici [29];

     127 decies) [30];

     127 undecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per gli interventi di recupero relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria [31];

     127 duodecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle case di abitazione di cui al numero 127 nonics e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. [32]".

     6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

 

          Art. 17. Aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale e delle imposte di registro sul trasferimento di veicoli.

     1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato del 50 per cento.

     2. Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unità da diporto, nonché quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento.

     3. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centocinquantamila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000.".

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti giudiziari; si applicano agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

 

          Art. 18. Modificazioni dell'accisa su prodotti petroliferi e gas metano.

     1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

     a) benzine aventi tenore di piombo superiore a 0.013 g per litro da lire 914.000 a lire 960.220 per 1.000 litri;

     b) benzine aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0.013 g per litro da lire 827.000 a lire 869.020 per 1.000 litri;

     c) oli da gas o gasolio da lire 625.620 a lire 676.040 per 1.000 litri;

     d) gas di petrolio liquefatti:

     per autotrazione da lire 477.420 a lire 515.240 per 1.000 kg;

     per combustione da lire 245.000 a lire 282.820 per 1.000 kg.

     2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a 3.000 kg dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10 sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

     3. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:

     a) usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire 12 a lire 50 al mc;

     b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da lire 77 a lire 115 al mc;

     c) altri usi civili: da lire 258 a lire 296 al mc.

     4. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

     a) lire 38 al mc per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

     b) lire 202 al mc per gli altri usi civili.

     5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai consumi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1994. [33]

     6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 16, comma 4, concernenti i numeri 24) e 39) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituiscono le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), d), f) punti 1 e 2, g) punto 2 e relative note del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, e quelle dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto-legge nella parte concernente i medesimi numeri della predetta tabella A allegata al decreto n. 633 del 1972.

     7. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

     8. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto concorre, nella misura di lire 150 miliardi per il 1994 e nella misura di lire 416 miliardi per il 1995, ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

 

          Art. 19. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

TABELLA (art. 6, comma 10).ù

Modifiche di stanziamenti a capitoli dello Stato di previsione del

Ministero degli affari esteri (in milioni di lire) [34]

 

1993

1994

1995

Capitolo 1108

-

300

-

4.000

-

4.000

 

Capitolo 1116

-

100

-

1.500

-

1.500

 

Capitolo 1503

-

4.400

-

51.200

-

51.200

 

Capitolo 1504

-

200

-

1.500

-

1.500

 

Capitolo 1572

-

400

-

1.500

-

1.500

 

Capitolo 1573

-

200

-

5.000

-

5.000

 

Capitolo 1574

-

200

-

3.000

-

3.000

 

Capitolo 2502

-

1.100

-

3.500

-

3.500

 

Capitolo 2503

-

15.700

-

50.700

-

50.700

 

Capitolo 2653

+

1.200

+

4.000

+

4.000

 

Capitolo 3532

-

100

-

3.000

-

3.000

 

Capitolo 3533

-

200

-

1.500

-

1.500

 

Capitolo 3571

-

100

-

1.500

-

1.500

 

Capitolo 3577

+

5.000

+

16.200

+

16.200

 

Capitolo 4620

-

500

-

5.500

-

5.500

 

Totale

-

17.300

-

113.200

-

113.200

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 19 luglio 1993, n. 243.

[2] Comma così sostituito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[3] Articolo abrogato dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[7] Comma aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[10] Articolo così sostituito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[11] Comma abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[12] Lettera abrogata dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[13] Articolo aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[15] Articolo aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[16] Articolo aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[17] Rubrica così sostituita dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[18] Comma così sostituito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[19] Lettera così modificata dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[20] Lettera così modificata dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione. Il termine, di cui al presente comma, è stato, da ultimo, differito al 31 marzo 1994 dall'art. 1 del D.L. 19 novembre 1993, n. 465.

[22] Comma aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione. I termini di cui al presente comma sono stati differiti, da ultimo, al 31 marzo 1994 dall'art. 1 del D.L. 19 novembre 1993, n. 465.

[23] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[24] Comma prima aggiunto dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione e poi abrogato dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4.

[25] Articolo abrogato dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[26] Lettera abrogata dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[27] Lettera così modificata dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[28] Alinea così sostituito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[29] Numero così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 maggio 1993, n. 120.

[30] Numero modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 maggio 1993, n. 120 e poi abrogato dalla legge di conversione.

[31] Numero prima modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 maggio 1993, n. 120 e poi così sostituito dalla legge di conversione.

[32] Numero modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 maggio 1993, n. 120 e poi così sostituito dalla legge di conversione.

[33] Comma così sostituito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.

[34]  Tabella aggiunta dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, di conversione.