§ 29.1.98 - L. 26 febbraio 1992, n. 212.
Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:26/02/1992
Numero:212


Sommario
Art. 1.      1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il [...]
Art. 2.      1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:
Art. 3.      1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o [...]
Art. 4.      1. Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-Paese approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati [...]
Art. 5.      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: «entro quattro anni dalla prima acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto anni dalla prima [...]
Art. 6.      1. Gli enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e le [...]
Art. 7.      1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500 miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a [...]


§ 29.1.98 - L. 26 febbraio 1992, n. 212.

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

(G.U. 6 marzo 1992, n. 55).

 

 

Art. 1.

     1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

     2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'«Iniziativa Esagonale» nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale.

     3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.

     4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:

     a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;

     b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5.

     5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorità e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.

     6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

 

     Art. 2.

     1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

     a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge;

     b) la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati da imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1, in materia di riconversione industriale e agricola; per il risanamento ambientale, igienico e sanitario; in campo energetico; per la modernizzazione del turismo nonché in materia di restauro artistico ed urbano.

     2. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può stabilire, previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti, che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), del presente articolo ed all'articolo 3.

     3. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.

     4. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     5. La quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), è conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i crediti di cui al comma 1, lettera b).

     6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

     7. Una quota non superiore all'8 per cento delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati previste dalle norme vigenti.

     8. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge, nonché, in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, per attività e iniziative di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1.

     9. In casi di necessità accertati dal Ministero degli affari esteri e su richiesta dei Paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari è effettuata alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale.

     10. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 3.

     1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, università, centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni ambientalistiche, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, purché operino senza fini di lucro.

     2. I progetti di cui al comma 1 promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo soggetto dello Stato estero, scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti possono essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-Paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è effettuata sentito il parere dell'apposita commissione per le organizzazioni non governative, istituita dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima legge, in quanto applicabile. Ai volontari e ai cooperanti delle predette organizzazioni non governative si applica la disciplina disposta dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987.

     3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

     a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

     b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint- ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

     c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;

     d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;

     e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

     4. Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse è definita di volta in volta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 4.

     1. Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-Paese approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati le attività e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.

     2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro degli affari esteri può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguono fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con università, con istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

     3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, può predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3, il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Le valutazioni previste dal presente comma devono essere tenute in considerazione, oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorità.

     4. Per ogni singolo intervento la spesa a carico dello Stato è stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non può superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Può altresì essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in più rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

     5. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, anche con le modalità di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare verificando la rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalità e agli obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonché di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri può revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti.

     6. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 3, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, comunque interessati per competenze di settore all'attuazione degli interventi stessi. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: «entro quattro anni dalla prima acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto anni dalla prima acquisizione».

 

     Art. 6.

     1. Gli enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991 possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 7.

     1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500 miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a lire 150 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale», e quanto a lire 250 miliardi per il 1992 e a lire 500 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale».