§ 98.1.26818 - Legge 19 luglio 1993, n. 243.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1993
Numero:243


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26818 - Legge 19 luglio 1993, n. 243.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

(G.U. 21 luglio 1993, n. 169)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155

     All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale è fissata in lire 5.800".

     L'articolo 2 è soppresso.

     All'articolo 3, al comma 1, le parole: "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento".

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis - (Riduzione di stanziamenti per Roma capitale). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", è ridotta di lire 39.000 milioni per l'anno 1993".

     All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 56. - (Spedizione di stampe periodiche). - 1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

     3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

     4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.

     Art. 57 - (Sanzioni). - 1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'art. 82"".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Possono essere accolte, in deroga alle vigenti disposizioni, tutte le domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 1993 che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

     1-ter. Ai fini di cui al comma 1, su base provinciale e per ogni classe di concorso sono compilate, sulla base dell'anzianità di contribuzione, graduatorie degli aspiranti al pensionamento di anzianità. A parità di anzianità di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianità di servizio.";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1992- 1993 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1993-1994".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - (Personale in servizio all'estero). - 1. Agli importi delle indennità di servizio e degli assegni di sede all'estero, comunque denominati, corrisposti a qualsiasi titolo al personale in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorchè dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, viene applicata alla data del 1° gennaio 1994 una riduzione del 3,5 per cento attraverso provvedimenti amministrativi relativi ai coefficienti di maggiorazione da adottare secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

     2. In conformità con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero, ivi comprese le iniziative e le attività di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. [1].

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli emolumenti del personale in servizio all'estero con contratto regolato dalla legge italiana di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, costituiscono reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 70 per cento del loro ammontare.

     5. Sono sospesi le destinazioni ed i comandi del personale della scuola alle istituzioni scolastiche non statali italiane all'estero ed alle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, relativi all'anno scolastico 1993-1994.

     6. Sono sospesi i trasferimenti a domanda da una sede all'estero ad un'altra per l'anno scolastico 1993-1994 del personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, le scuole europee e le istituzioni scolastiche estere.

     7. Il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero di cui all'art. 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.

     8. La riduzione del contingente di cui al comma 7 è effettuata a valere sulle istituzioni scolastiche italiane non statali all'estero e sulle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Per i rientri del personale si applicano, nell'ambito della circoscrizione consolare interessata alla riduzione, le disposizioni di cui all'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, indipendentemente dalla norma in base alla quale è stata disposta la destinazione all'estero del personale medesimo.

     9. Una somma pari al 40 per cento delle riduzioni di spesa realizzate sul capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata ai capitoli 2653 e 3577 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, nella misura rispettivamente di un quinto e di quattro quinti.

     10. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, elencati nella tabella allegata al presente decreto, sono modificati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, e 5 luglio 1990, n. 173, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

     11. Per l'anno 1993 è ridotta di lire 53.000 milioni l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

     12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 7, al comma 2, la lettera d) è soppressa.

     Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. (Riduzioni di stanziamenti per acquisto di beni e servizi).

     1. Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria IV del bilancio dello Stato, relative all'acquisto di beni e servizi, sono ridotte per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 220.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

     2. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i singoli Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare".

     All'articolo 8, al comma 1, le parole: "3.600 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 miliardi"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito del suddetto ammontare, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorità alla concessione dei mutui destinati agli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria e a quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonchè alla concessione dei mutui ventennali con ammortamento a totale carico dello Stato previsti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e destinati alla costruzione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. La concessione dei mutui di cui al presente articolo è disposta dalla Cassa depositi e prestiti anche in deroga alle disposizioni che ne stabiliscono la sospensione".

     Dopo l'articolo 8, è inserito in seguente:

     "Art. 8-bis - (Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo). 1. Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500".

     Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis, (Riduzione del contributo statale all'ANAS). 1. Il contributo corrente e in conto capitale all'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59 e successive modificazioni, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotto per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 320.000 milioni in termini di competenza e di cassa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa".

     All'articolo 10:

     la rubrica è sostituita dalla seguente:

     "(Aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e gli operai agricoli dipedenti).";

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, sono aumentate di 0,5 punti a decorrere dal 1° giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a decorrere dal 1° gennaio 1994.";

     al comma 2, lettera a), le parole: "lavoratori agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "operai agricoli dipendenti";

     al comma 2, lettera b), le parole: "sono elevate di 30 punti" sono sostituite dalle seguenti: "sono elevate del 30 per cento";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. I termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati al 30 settembre 1993.

     2-ter. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di eguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sarà maggiorata degli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento".

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: "pari al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 25 per cento";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 possono dare attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, negli anni 1993 e 1994, destinando agli investimenti di cui al predetto art. 3 una quota non inferiore al 20 per cento dei fondi annualmente disponibili".

     L'articolo 13 è soppresso.

     All'articolo 14, al comma 1, la lettera a) è soppressa.

     All'articolo 16:

     al comma 1, lettera b), primo capoverso, lettera b), le parole: "nel comune ove è situato l'immobile acquistato e di volerlo adibire a propria abitazione principale" sono soppresse;

     al comma 1, lettera b), secondo capoverso, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui alla lettera b) può essere effettuata, oltre che all'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare";

     al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "4. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 28) e 29) ed i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:";

     al comma 4, n. 24), sono aggiunte, in fine, le parole: "e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo";

     al comma 4, n. 39), sono aggiunte, in fine, le parole: "e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. 25)";

     al comma 5, il n. 127-duodecies) è soppresso;

     al comma 5, il n. 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

     "127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per gli interventi di recupero relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria";

     al comma 5, il n. 127-quaterdecies) è sostituito dal seguente:

     "127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria".

     All'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente: - "5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai consumi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1994".

 

     Tabella - (Omissis)


[1]  Capoverso abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, a decorrere dal 1° gennaio 1999.