§ 95.6.213 - D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:10/06/2020
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Istanze di apertura di procedura amichevole
Art. 4.  Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione relativa [...]
Art. 5.  Fase istruttoria
Art. 6.  Decisione dell'Autorità competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole
Art. 7.  Procedura amichevole
Art. 8.  Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto
Art. 9.  Richiesta di istituzione della Commissione consultiva
Art. 10.  Istituzione della Commissione consultiva
Art. 11.  Nomina da parte del giudice nazionale
Art. 12.  Elenco delle personalità indipendenti
Art. 13.  Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
Art. 14.  Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
Art. 15.  Costi della procedura di risoluzione delle controversie
Art. 16.  Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva
Art. 17.  Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
Art. 18.  Decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie
Art. 19.  Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie
Art. 20.  Pubblicità
Art. 21.  Disposizioni varie
Art. 22.  Modifiche alle disposizioni vigenti
Art. 23.  Modalità e procedure operative
Art. 24.  Disposizioni finanziarie
Art. 25.  Decorrenza


§ 95.6.213 - D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49.

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

(G.U. 10 giugno 2020, n. 146)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2018 e, in particolare, l'articolo 8;

     Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Vista la Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;

     Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, dell'ordinamento e delle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

     Visto il codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;

     Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

     Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

     Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

     Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

     Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il presente decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «Autorità competente»: l'autorità competente dello Stato membro interessato;

     b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato;

     c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti:

     1) un'imposizione aggiuntiva;

     2) un aumento delle imposte dovute;

     3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;

     d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa;

     e) «procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia;

     f) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorità competente coinvolta nella controversia.

     2. L'Autorità competente per lo Stato italiano è l'Agenzia delle entrate.

     3. Il tribunale competente per lo Stato italiano è la commissione tributaria territorialmente competente, come individuata dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

     4. I termini non definiti nel presente decreto, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.

 

     Art. 3. Istanze di apertura di procedura amichevole

     1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza è presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.

     2. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

     3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 [1].

     4. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformità delle disposizioni normative interne.

     5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo può essere sospeso ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 546 del 1992, e, in tal caso, la riscossione è sospesa ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all'articolo 6, comma 1 o i termini di cui all'articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.

     6. L'istanza è presentata simultaneamente all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza in una delle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, conformemente al diritto nazionale o in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro interessato. L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate è redatta in lingua italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana. La documentazione allegata all'istanza è corredata della traduzione in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. È fatta salva la facoltà da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno.

     7. L'Agenzia delle entrate attesta il ricevimento dell'istanza entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

     8. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni.

     9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

     a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato l'istanza e di qualsiasi altra persona interessata, come definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 23, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

     b) i periodi di imposta interessati;

     c) elementi informativi particolareggiati:

     1) sui fatti e le circostanze del caso, compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti coinvolte nelle operazioni, nonchè sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi gli accordi di cui art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reciprocamente vincolante tra i soggetti coinvolti e l'Agenzia delle entrate o le Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri interessati;

     2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro documento o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del reddito percepito in Italia o nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile in Italia o nell'altro Stato membro;

     3) sulle imposte riscosse o dovute sul suddetto reddito nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro;

     4) sui relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati;

     d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi alle informazioni di cui alla lettera c);

     e) le disposizioni nazionali applicabili e gli accordi o le convenzioni di cui all'articolo 1. Qualora sia applicabile più di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano l'istanza specificano quale accordo o convenzione è oggetto di interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso, è detto accordo o detta convenzione che si applica ai fini del presente decreto legislativo;

     f) i seguenti ulteriori elementi informativi unitamente a una copia degli eventuali documenti giustificativi:

     1) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengono che vi sia una questione controversa;

     2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alla questione controversa ed eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali relative a tale questione controversa;

     3) una dichiarazione di impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo più completo e rapido possibile a tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate o dalle altre Autorità competenti e a fornire la documentazione necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle entrate o delle suddette Autorità;

     4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, ove pertinente.

     10. L'istanza deve contenere inoltre informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, nonchè l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole o di procedura di risoluzione di controversie.

     11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e a tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati. Tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui al presente decreto legislativo. L'Agenzia delle entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati della conclusione delle procedure.

     12. L'istanza di apertura di procedura amichevole, nonchè la comunicazione del ritiro della stessa può essere presentata, in deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato.

     13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, le notifica a tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, le suddette comunicazioni si intendono presentate da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 12 alle Autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati.

 

     Art. 4. Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE

     1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di apertura di procedura amichevole su una questione controversa ai sensi del presente decreto legislativo, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia è parte, viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi del presente decreto legislativo.

     2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 3 e in qualsiasi altro caso di cessazione delle procedure previste dal medesimo decreto legislativo, lo stesso soggetto interessato può successivamente presentare in relazione alla medesima questione controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia è parte, o della Convenzione 90/436/CEE, nei termini e alle condizioni previsti dai medesimi accordi e convenzioni.

     3. La presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito di altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia è parte o della Convenzione 90/436/CEE. I procedimenti in corso si considerano terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di procedura amichevole da parte di una delle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

 

     Art. 5. Fase istruttoria

     1. L'Agenzia delle entrate può chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori.

     2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle entrate rispondono entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa e contemporaneamente trasmettono copia della risposta alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, rispondono solo all'Agenzia delle entrate, che trasmette contemporaneamente una copia della risposta alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Tali informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data del ricevimento.

     3. Entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate può decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorità competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si dà seguito alle procedure di cui al presente decreto legislativo.

 

     Art. 6. Decisione dell'Autorità competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole

     1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti.

     2. L'istanza di apertura di procedura amichevole è rigettata nei seguenti casi:

     a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 5, ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2;

     b) non vi è alcuna questione controversa;

     c) l'istanza non è stata presentata entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, comma 1;

     d) è intervenuta sulla questione controversa una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

     3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.

     4. Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.

 

     Art. 7. Procedura amichevole

     1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 3, l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.

     2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino a un anno, su richiesta scritta motivata dell'Agenzia delle entrate o dell'Autorità competente di un altro Stato membro interessato, da presentare alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

     3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari.

     4. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.

     5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati, ad esito della procedura amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo. Qualora l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di cui al comma 1 o al comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.

     6. Nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria italiana, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.

 

     Art. 8. Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto

     1. Il soggetto interessato può presentare ricorso presso la commissione tributaria competente in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla commissione tributaria o al tribunale competente degli altri Stati membri, non può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui all'articolo 9, se:

     a) il ricorso è pendente in conformità dell'ordinamento interno dello Stato membro interessato;

     b) la decisione di rigetto può essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato membro interessato;

     c) la decisione di rigetto è stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.

 

     Art. 9. Richiesta di istituzione della Commissione consultiva

     1. Il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

     2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, possono presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne dà simultanea notifica alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, alle Autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati.

     3. La Commissione consultiva è istituita nei seguenti casi:

     a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

     b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati ed è stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 8 presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell'Autorità competente di detto Stato membro;

     c) quando le Autorità competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 7, commi 1 o 2.

     4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto interessato può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:

     a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione di rigetto non può essere presentato ricorso avverso tale decisione;

     b) non esiste un contenzioso pendente;

     c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.

     5. La richiesta di istituzione della Commissione consultiva è presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, o all'articolo 7, comma 5, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3 lettera b).

     6. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del comma 3, lettera c), l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

     7. L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate, nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.

     8. L'Agenzia delle entrate può altresì rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie quando una questione controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

 

     Art. 10. Istituzione della Commissione consultiva

     1. La Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.

     2. La Commissione consultiva è composta da:

     a) un presidente;

     b) un rappresentante di ciascuna Autorità competente interessata. Previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente;

     c) una personalità indipendente nominata da ciascuna Autorità competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'articolo 12. Previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente.

     3. Le regole per la nomina delle personalità indipendenti sono concordate tra le Autorità competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate è nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, per i casi in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.

     4. Se le regole per la nomina delle personalità indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalità sono nominate mediante sorteggio.

     5. Tranne quando le personalità indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate può opporsi alla nomina di una personalità indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata con le Autorità competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:

     a) detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;

     b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;

     c) detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia;

     d) detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.

     6. L'Agenzia delle entrate può chiedere a una personalità nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità di tale personalità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nella procedura. Una personalità indipendente che è parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'Autorità competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva.

     7. I rappresentanti delle Autorità competenti e le personalità indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente dall'elenco delle personalità previsto dall'articolo 12. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorità competente e dalle personalità indipendenti, il presidente è un giudice.

 

     Art. 11. Nomina da parte del giudice nazionale

     1. Se la Commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il soggetto interessato può ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.

     2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalità indipendente e un sostituto, il soggetto interessato può presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per la nomina della personalità indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 12.

     3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato può presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalità indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 12. Tali personalità indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalità indipendenti ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

     4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalità indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se è coinvolto nella procedura più di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorità competenti hanno omesso di nominare almeno una personalità indipendente e un sostituto, se è coinvolto un solo soggetto interessato.

     5. Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 può essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall'articolo 10, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo.

     6. Il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria regionale del Lazio notifica il provvedimento del Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne dà tempestiva notizia all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati.

     7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

 

     Art. 12. Elenco delle personalità indipendenti

     1. L'elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati membri.

     2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialità e integrità, tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse.

     3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalità indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purchè abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità, che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.

     4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonchè alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.

 

     Art. 13. Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

     1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.

     2. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.

     3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 10, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verrà applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale».

     4. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento in conformità dell'articolo 14.

     5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 14, le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

 

     Art. 14. Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

     1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.

     2. Le norme di funzionamento includono:

     a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;

     b) il mandato concordato dalle Autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;

     c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero Commissione consultiva o Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonchè il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una Commissione consultiva;

     d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;

     e) la composizione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, l'indicazione delle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse);

     f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative;

     g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla Commissione consultiva e alle modalità con cui quest'ultima esprime il suo parere.

     3. Se una Commissione consultiva è istituita per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui al comma 2, lettere a), d), e) e f).

     4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva l'Agenzia delle entrate comunica ai soggetti interessati:

     a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;

     b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa;

     c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o Convenzioni applicabili.

     5. Qualora le Autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da 2 a 4, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio o il tribunale competente di uno degli altri Stati membri interessati al fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.

 

     Art. 15. Costi della procedura di risoluzione delle controversie

     1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:

     a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati;

     b) i compensi versati alle personalità indipendenti, in misura non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

     2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti.

     3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato:

     a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o

     b) una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati all'articolo 6, comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorità competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

 

     Art. 16. Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva

     1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.

     2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 3 e 5, comma 2, su richiesta di una delle Autorità competenti, è avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 7. L'Autorità competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre Autorità competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole.

     3. Se nessuna delle Autorità competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa.

     4. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette un parere su come risolvere la questione controversa.

     5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui è stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si considera istituita alla data in cui è scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.

     6. Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda più di sei mesi, tale periodo può essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le Autorità competenti degli Stati membri interessati ed i soggetti interessati.

     7. La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1, nonchè sulle eventuali norme di diritto interno applicabili. Essa adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non può essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del presidente. Il presidente notifica il parere alle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

     8. La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per iscritto.

     9. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

     10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle Autorità competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione o del parere. I soggetti interessati e le Autorità competenti forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della Commissione consultiva. Tuttavia, tali autorità competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla suddetta Commissione quando:

     a) per ottenere le informazioni è necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;

     b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

     c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;

     d) la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

     11. Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresì, intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla medesima Commissione.

 

     Art. 17. Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

     1. Le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri delle suddette Commissioni.

     2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.

     3. I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia delle Entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da euro venticinquemila euro a euro centoventicinquemila, secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

     Art. 18. Decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie

     1. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

     2. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.

     3. Nel caso in cui la controversia, originata da un'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute.

     4. La decisione adottata non costituisce un precedente.

     5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

     6. L'Agenzia delle entrate notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione è stata adottata.

     7. Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 6 il soggetto interessato può presentare ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.

 

     Art. 19. Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie

     1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.

     2. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati.

     3. Sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state già definite in via agevolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, e gli interessi a decorrere dalla data della decisione adottata ai sensi dei medesimi articoli 7 e 18. Nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso delle sanzioni è consentito previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato.

     4. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure di cui al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme già versate.

     5. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla data in cui la decisione medesima è stata comunicata, dell'avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.

     6. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi del comma 5, costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato.

     7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in Italia.

     8. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 7 e 18 non venga eseguita dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato può presentare ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per chiedere l'esecuzione di detta decisione.

     9. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 18 non può avere esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato, il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio accerti che una delle personalità indipendenti nominate non possedeva, al momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 10.

 

     Art. 20. Pubblicità

     1. Le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.

     2. Qualora le Autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle decisioni di cui al comma 1, le Autorità competenti pubblicano una sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.

     3. Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette al soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere all'Agenzia delle entrate di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico.

     4. L'Agenzia delle entrate notifica tempestivamente alla Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei commi 2 e 3.

 

     Art. 21. Disposizioni varie

     1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 7, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.

     2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa.

     3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui al presente decreto legislativo, l'Agenzia delle entrate può sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti.

     4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista più, le procedure di cui al presente decreto legislativo si concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.

 

     Art. 22. Modifiche alle disposizioni vigenti

     1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera:

     «h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;».

     2. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

     «1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi:

     a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

     b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.».

     3. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.».

     4. All'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonchè delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017».

 

     Art. 23. Modalità e procedure operative

     1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento all'articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all'articolo 5, commi 1 e 2, all'articolo 7, commi 3 e 5, all'articolo 9, commi 1, 2 e 5, all'articolo 18, comma 6 e all'articolo 19, commi 1 e 5.

 

     Art. 24. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 25. Decorrenza

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.


[1] Comma così modificato dall'art. 113 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.